AVVERTENZA:
   Si  procede  alla  ripubblicazione  del testo del presente decreto
corredato delle relative note, ai sensi dell'art.  8,  comma  3,  del
regolamento  di  esecuzione  del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.
   Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la  lettura  delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
   Restano  invariati  il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
                               Art. 1.
  1. Nell'articolo 75, comma 2, del decreto legislativo  31  dicembre
1992,  n.  546, come modificato dall'articolo 69 del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29
ottobre  1993,  n. 427 (a), le parole: "pende il termine alla data di
entrata in vigore del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,  il
ricorrente  e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla
predetta data" sono sostituite dalle seguenti: "pende il termine alla
data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  legislativo,  il
ricorrente  e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla
predetta data,".
 
             (a)  Il  testo  dell'art.  75  del  D.Lgs.  n.  546/1992
          (Disposizioni  sul  processo tributario in attuazione della
          delega al Governo contenuta nell'art.  30  della  legge  30
          dicembre  1991,  n.  413), come modificato dall'art. 69 del
          D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
          dalla legge  29  ottobre  1993,  n.  427,  e  dal  presente
          articolo, e' il seguente:
             "Art. 75 (Controversie pendenti davanti alla Commissione
          tributaria  centrale). - 1. Alle controversie che alla data
          di  cui  all'art.  72  pendono  davanti  alla   commissione
          tributaria  centrale  o  per  le quali pende il termine per
          l'impugnativa davanti allo  stesso  organo,  continuano  ad
          applicarsi   le  disposizioni  contenute  nel  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e suc-
          cessive modificazioni e integrazioni.
          2. Relativamente alle controversie pendenti o per le  quali
          pende  il  termine  alla  data  di  entrata  in  vigore del
          presente decreto legislativo,  il  ricorrente  e  qualsiasi
          altra  parte  sono  tenuti,  entro  sei mesi dalla predetta
          data,  a  proporre  alla   segreteria   della   Commissione
          tributaria   centrale   apposita   istanza  di  trattazione
          contenente   gli   estremi   della   controversia   e   del
          procedimento.  L'istanza  potra'  essere sottoscritta dalla
          parte o dal suo precedente difensore, se nominato,  e  deve
          essere  notificata  o  spedita o consegnata alla segreteria
          della Commissione tributaria  centrale  nei  modi  previsti
          dall'art.   20;   in  difetto,  il  giudizio  davanti  alla
          Commissione tributaria centrale si  estingue.  L'estinzione
          e'  dichiarata  dal  presidente  della  sezione,  dopo aver
          verificato che  non  sia  stata  depositata  in  segreteria
          l'istanza  di  trasmissione  del fascicolo alla cancelleria
          della Corte di cassazione  a  seguito  della  richiesta  di
          esame  a  norma  del  comma seguente. Contro il decreto del
          Presidente, di cui viene data comunicazione alle parti,  e'
          ammesso reclamo al collegio nei modi e nei termini previsti
          dall'art. 28.
             3.  Le parti che hanno proposto ricorso alla Commissione
          centrale, anziche' presentare l'istanza di  trattazione  di
          cui  al  comma  precedente,  possono  chiedere nello stesso
          termine l'esame da parte della Corte di cassazione ai sensi
          dell'art. 360 del codice di procedura civile convertendo il
          ricorso alla Commissione tributaria centrale in ricorso per
          cassazione contro la decisione impugnata; osservate per  il
          resto  tutte le norme del codice di procedura civile per il
          procedimento davanti alla Corte di cassazione.
             4. Se non e' stato  richiesto  l'esame  da  parte  della
          Corte   di   cassazione   e  l'istanza  di  trattazione  e'
          presentata nei termini, il  procedimento  prosegue  davanti
          alla Commissione tributaria centrale, che provvede alla sua
          definizione  mediante  deposito  della  decisione  entro  i
          termini  di  cui  all'art.  42,  comma   3,   del   decreto
          legislativo   31  dicembre  1992,  n.  545,  applicando  le
          disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata  in
          vigore  del  presente  decreto.  Le  stesse disposizioni si
          applicano  per  i  ricorsi  presentati   alla   Commissione
          tributaria centrale successivamente alla data di entrata in
          vigore del presente decreto.
             5. (Abrogato).
             6.  La  segreteria della Commissione tributaria centrale
          continua a funzionare anche oltre  il  termine  di  cui  al
          comma  4  per  trasmettere  i  fascicoli  dei processi alla
          cancelleria della Corte di cassazione  o  alle  commissioni
          tributarie regionale o provinciale".