IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, sulla delegificazione di talune disposizioni di legge e di regolamento in materia previdenziale, interessanti le gestioni amministrate dall'INPS e dall'INAIL; Viste le deliberazioni n. 35 del 24 maggio 1991 e n. 27 del 23 luglio 1993 adottate dal consiglio di amministrazione dell'INPS; Vista la conforme deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 1993; Decreta: Sono approvate le delibere n. 35 del 24 maggio 1991 e n. 27 del 23 luglio 1993, assunte dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in materia di delegificazione delle norme relative alle modalita' ed ai termini di presentazione delle denuncie annuali degli assicurati al "Fondo di previdenza per gli autoferrotranvieri" e al "Fondo di previdenza per il personale di volo". Le predette delibere, nel testo allegato, costituiscono parte integrante del presente decreto. Il presente decreto, con i relativi allegati, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 gennaio 1994 Il Ministro: GIUGNI