IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art.  10  del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n. 536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988,  n.  48,
sulla   delegificazione   di   talune  disposizioni  di  legge  e  di
regolamento  in  materia  previdenziale,  interessanti  le   gestioni
amministrate dall'INPS e dall'INAIL;
  Viste  le  deliberazioni  n.  35  del 24 maggio 1991 e n. 27 del 23
luglio 1993 adottate dal consiglio di amministrazione dell'INPS;
  Vista la conforme deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri
in data 14 dicembre 1993;
                              Decreta:
  Sono approvate le delibere n. 35 del 24 maggio 1991 e n. 27 del  23
luglio  1993,  assunte dal consiglio di amministrazione dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale,  in  materia  di  delegificazione
delle  norme  relative  alle modalita' ed ai termini di presentazione
delle denuncie annuali degli assicurati al "Fondo di  previdenza  per
gli autoferrotranvieri" e al "Fondo di previdenza per il personale di
volo".
  Le  predette  delibere,  nel  testo  allegato,  costituiscono parte
integrante del presente decreto.
  Il presente decreto, con  i  relativi  allegati,  sara'  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 7 gennaio 1994
                                                  Il Ministro: GIUGNI