IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, recante
attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme
sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei
prodotti della pesca;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande;
Visto l'art. 5 della legge 19 febbraio 1992, n. 42, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge
comunitaria per il 1991);
Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1971, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 328 del 28 dicembre 1971, che stabilisce il
limite di contaminazione da mercurio del pesce e degli altri prodotti
alimentari della pesca di provenienza estera;
Visti i decreti ministeriali:
29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 30
marzo 1974;
13 maggio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 18
maggio 1976;
28 gennaio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 12
febbraio 1980;
14 maggio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25
giugno 1986, che modificano il decreto ministeriale 14 dicembre 1971;
Vista la decisione della Commissione n. 93/351/CEE del 19 maggio
1993 che stabilisce i metodi di analisi, i piani di campionamento e i
livelli da rispettare per il mercurio nei prodotti della pesca;
Vista la decisione della Commissione n. 90/515/CEE del 26 settembre
1990, che stabilisce i metodi di riferimento per la ricerca di
residui di metalli pesanti e arsenico;
Sentito il Consiglio superiore di sanita';
Decreta:
Art. 1.
1. Il tenore medio di mercurio totale nelle parti commestibili dei
prodotti della pesca non deve superare la quantita' di 0,5
milligrammi per chilogrammo di prodotto fresco.
2. Per le specie ittiche elencate in allegato A, il tenore medio di
cui al comma 1 e' fissato in 1 milligrammo per chilogrammo.
3. Per valore medio del tenore di mercurio totale si intende il
risultato dell'analisi effettuata sulla miscela perfettamente
omogeneizzata del campione.
4. Il metodo di analisi da utilizzare per la determinazione del
mercurio totale e' quello riportato in allegato B al decreto
ministeriale 14 dicembre 1971.