AVVERTENZA:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Il presente decreto e' stato integralmente sostituito dalla legge
di conversione con il testo sottoriportato, salvo l'art. 8 relativo
all'entrata in vigore (v. peraltro il periodo che segue).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 agosto 1993, n. 274, e
2 ottobre 1993, n. 395". I DD.LL. n. 274/1993 e n. 395/1993, di
contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati
convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i
relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella ((
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 234 del 5 ottobre 1993 e n.
285 del 4 dicembre 1993).
Art. 01.
Attivita' tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente
1. Ai fini del presente decreto, le attivita' tecnico-scientifiche
connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione
dell'ambiente consistono:
a) nella promozione, nei confronti degli enti preposti, della
ricerca di base e applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui
fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio,
sulle forme di tutela degli ecosistemi;
b) nella raccolta sistematica, anche informatizzata, e nella
integrale pubblicazione di tutti i dati sulla situazione ambientale,
anche attraverso la realizzazione del sistema informativo e di
monitoraggio ambientale in raccordo con i Servizi tecnici nazionali;
c) nella elaborazione di dati e di informazioni di interesse
ambientale, nella diffusione dei dati sullo stato dell'ambiente,
nella elaborazione, verifica e promozione di programmi di
divulgazione e formazione in materia ambientale;
d) nella formulazione alle autorita' amministrative centrali e
periferiche di proposte e pareri concernenti: i limiti di
accettabilita' delle sostanze inquinanti; gli (( standard )) di
qualita' dell'aria, delle risorse idriche e del suolo; lo smaltimento
dei rifiuti; le norme di campionamento e di analisi dei limiti di
accettabilita' e degli (( standard )) di qualita'; le metodologie per
il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei
fenomeni di inquinamento e dei fattori di rischio nonche' gli
interventi per la tutela, il risanamento e il recupero dell'ambiente,
delle aree naturali protette, dell'ambiente marino e costiero;
e) nella cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente e con
l'Istituto statistico delle Comunita' europee (EUROSTAT), nonche' con
le organizzazioni internazionali operanti nel settore della
salvaguardia ambientale;
f) nella promozione della ricerca e della diffusione di
tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di
produzione a ridotto impatto ambientale anche al fine dell'esercizio
delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualita'
ecologica e all'attivita' di (( auditing )) in campo ambientale;
g) nella verifica della congruita' e della efficacia tecnica
delle disposizioni normative in materia ambientale nonche' nella
verifica della documentazione tecnica, che accompagna le domande di
autorizzazione, richiesta dalle leggi vigenti in campo ambientale;
h) nei controlli di fattori fisici, chimici e biologici di
inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo, ivi
compresi quelli sull'igiene dell'ambiente;
i) nell'attivita' di supporto tecnico-scientifico agli organi
preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti
rilevanti connessi ad attivita' produttive;
l) nei controlli ambientali delle attivita' connesse all'uso
pacifico dell'energia nucleare e nei controlli in materia di
protezione dalle radiazioni;
m) negli studi e nelle attivita' tecnico-scientifiche di supporto
alla valutazione di impatto ambientale;
n) in qualsiasi altra attivita' collegata alle competenze in
materia ambientale.
2. Restano ferme le attribuzioni tecniche e di controllo e quelle
amministrative di interesse nazionale spettanti, in base alla
legislazione vigente, ai Servizi tecnici nazionali e, in materia di
igiene degli alimenti, di servizi veterinari, di igiene, prevenzione
e sicurezza nei luoghi di lavoro e di igiene e sanita' pubblica, al
Servizio sanitario nazionale.
3. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui
all'articolo l e le agenzie regionali e delle province autonome di
cui all'articolo 03, ciascuna nell'ambito delle attribuzioni
stabilite dal presente decreto, sono tenute a prevedere forme di
consultazione delle associazioni imprenditoriali di categoria e delle
organizzazioni sindacali nelle materie di cui al comma l del presente
articolo.