IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto il proprio decreto 18 luglio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario n. 41 alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 1991, concernente le caratteristiche costruttive dei veicoli adibiti al trasporto in comune di persone, sia ad uso pubblico che privato, con numero di posti superiore a otto oltre il conducente, destinati al trasporto sia contemporaneo che esclusivo di passeggeri a ridotta capacita' motoria ancorche' non deambulanti; Vista la procedura d'infrazione n. 92/0954 avviata, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE, dalla Commissione delle Comunita' economiche europee a seguito dell'emanazione del suddetto decreto, per la violazione delle norme contenute nella direttiva n. 83/189/CEE; Decreta: Art. 1. Si sospende l'efficacia delle norme contenute nel decreto ministeriale 18 luglio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario n. 41 alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 1991, concernente le caratteristiche costruttive dei veicoli adibiti al trasporto in comune di persone, sia ad uso pubblico che privato, con numero di posti superiore a otto oltre al conducente, destinati al trasporto sia contemporaneo che esclusivo di passeggeri a ridotta capacita' motoria ancorche' non deambulanti.