IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto il proprio decreto 18 luglio 1991, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 41 alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del  24  luglio  1991,
concernente  le  caratteristiche  costruttive  dei veicoli adibiti al
trasporto in comune di persone, sia ad uso pubblico che privato,  con
numero  di  posti  superiore a otto oltre il conducente, destinati al
trasporto sia contemporaneo che esclusivo  di  passeggeri  a  ridotta
capacita' motoria ancorche' non deambulanti;
  Vista  la  procedura  d'infrazione  n.  92/0954  avviata,  ai sensi
dell'art. 169 del Trattato CEE,  dalla  Commissione  delle  Comunita'
economiche  europee  a  seguito dell'emanazione del suddetto decreto,
per  la  violazione  delle  norme  contenute   nella   direttiva   n.
83/189/CEE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Si   sospende   l'efficacia   delle  norme  contenute  nel  decreto
ministeriale 18 luglio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario  n.
41  alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 1991, concernente le
caratteristiche costruttive  dei  veicoli  adibiti  al  trasporto  in
comune  di  persone,  sia  ad uso pubblico che privato, con numero di
posti superiore a otto oltre al conducente,  destinati  al  trasporto
sia  contemporaneo  che  esclusivo  di passeggeri a ridotta capacita'
motoria ancorche' non deambulanti.