IL GARANTE
                 PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA
  Vista la legge 10 dicembre 1993, n.  515,  sulla  disciplina  delle
campagne  elettorali  per  l'elezione  alla  Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica;
  Ritenuta  la  necessita'  di  provvedere,  secondo  la   competenza
attribuitagli  e relativamente alle prossime elezioni alla Camera dei
deputati ed al Senato della Repubblica fissate per i giorni 27  e  28
marzo  1994,  alla  definizione delle modalita' e dei contenuti della
comunicazione di cui all'art. 1,  comma  2,  della  stessa  legge  10
dicembre  1993,  n.  515,  nonche'  alla definizione delle regole per
assicurare l'attuazione  del  principio  di  parita'  nelle  concrete
modalita'  di  utilizzazione  degli  spazi di propaganda sulla stampa
quotidiana e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva  e
per  assicurare  il concreto conseguimento degli obiettivi di parita'
di  trattamento  anche  nei  programmi  e  servizi  di   informazione
elettorale nei programmi radiotelevisivi;
  Ritenuta  la necessita' di provvedere altresi' alla definizione dei
criteri di determinazione e dei  limiti  massimi  delle  tariffe  per
l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sulla stampa quotidiana
e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva;
  Considerati   gli   elementi  acquisiti  in  ordine  alla  politica
tariffaria praticata per la cessione  degli  spazi  pubblicitari  nei
settori  dell'editoria  quotidiana,  dell'editoria  periodica,  della
radio e della televisione;
  Ritenuta l'estraneita' delle trasmissioni di propaganda  elettorale
e  degli  inerenti  avvisi  ai  limiti  quantitativi  previsti per le
emittenti radiotelevisive in materia di pubblicita' commerciale;
                              Dispone:
                               Art. 1.
                      Comunicazione preventiva
                   Codice di autoregolamentazione
  1. Gli editori di giornali quotidiani  e  periodici  che  intendano
diffondere  a  qualsiasi titolo, nei trenta giorni precedenti la data
di inizio delle votazioni, propaganda elettorale per l'elezione della
Camera dei deputati e o per l'elezione del Senato  della  Repubblica,
devono  darne  notizia  almeno dieci giorni prima dell'inizio di tale
periodo, attraverso un apposito comunicato  pubblicato  sulla  stessa
testata interessata alla diffusione della propaganda.
  2. Tale comunicato deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia
per  collocazione  sia  per  modalita'  grafiche,  deve  contenere il
richiamo alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, e, fatto  salvo  quanto
previsto  al  comma  5, deve precisare: a) le condizioni temporali di
prenotazione degli  spazi  per  la  propaganda;  b)  le  tariffe  per
l'accesso  a  tali  spazi,  quali  autonomamente determinate per ogni
singola testata secondo i criteri  e  nei  limiti  stabiliti  con  il
presente  atto  nonche'  le  eventuali  condizioni di gratuita'; c) i
meccanismi previsti per impedire  fenomeni  di  accaparramento  degli
spazi  e  per garantire concretamente la possibilita' dell'accesso in
condizioni di parita' nonche' l'equa distribuzione  degli  spazi  tra
tutti  i  soggetti interessati che ne facciano richiesta in relazione
anche allo stesso numero della testata,  nel  rispetto  delle  regole
stabilite  dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dal presente atto;
d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per  la
fruizione degli spazi di propaganda.
  3.  Nel  caso  di  edizioni  locali  o comunque di pagine locali di
testate  a  diffusione  nazionale,  tale  intendendosi  ai  fini  del
presente   atto  la  diffusione  pluriregionale,  dovranno  indicarsi
distintamente le tariffe praticate per le  pagine  locali  e  per  le
pagine nazionali nonche', ove diverse, le altre modalita' di cui alle
lettere a), c) e d) del precedente comma.
  4.  Il comunicato puo' essere pubblicato piu' volte e diffuso anche
in ogni altra forma ritenuta opportuna.
  5. E' in facolta' degli editori di cui al comma  1  raccogliere  in
apposito documento, da depositare presso le redazioni della testata e
presso gli uffici della concessionaria di pubblicita', le indicazioni
di  cui  ai  commi  2  e  3  nonche'  le  ulteriori  regole  adottate
nell'ambito  della  propria  autonomia  per   la   disciplina   delle
pubblicazioni di propaganda. In tal caso nel comunicato da pubblicare
nel  termine  di  cui  al  comma  1 possono limitarsi a precisare: a)
l'avvenuta  adozione  di  un   codice   di   autoregolamentazione   a
disposizione di chiunque intenda prenderne visione; b) l'indirizzo ed
il  numero  di  telefono delle redazioni della testata e degli uffici
della concessionaria di  pubblicita'  presso  cui  e'  depositato  il
codice  di  autoregolamentazione;  c) le eventuali ulteriori forme di
pubblicizzazione date al  codice  di  autoregolamentazione;  d)  ogni
circostanza  o  elemento  rilevante  per  la fruizione degli spazi di
propaganda ivi comprese le condizioni temporali di  prenotazione.  Il
codice  di  autoregolamentazione  deve  rimanere  a  disposizione  di
chiunque intenda prenderne visione, nelle  sedi  anzidette,  sino  al
novantesimo  giorno  successivo a quello delle votazioni, deve essere
inviato al  Garante  per  la  radiodiffusione  e  l'editoria,  a  sua
richiesta,  in  qualunque  momento  e deve essere comunque conservato
dalla testata.