IL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, sulla disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica; Ritenuta la necessita' di provvedere, secondo la competenza attribuitagli e relativamente alle prossime elezioni alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica fissate per i giorni 27 e 28 marzo 1994, alla definizione delle modalita' e dei contenuti della comunicazione di cui all'art. 1, comma 2, della stessa legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonche' alla definizione delle regole per assicurare l'attuazione del principio di parita' nelle concrete modalita' di utilizzazione degli spazi di propaganda sulla stampa quotidiana e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva e per assicurare il concreto conseguimento degli obiettivi di parita' di trattamento anche nei programmi e servizi di informazione elettorale nei programmi radiotelevisivi; Ritenuta la necessita' di provvedere altresi' alla definizione dei criteri di determinazione e dei limiti massimi delle tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sulla stampa quotidiana e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva; Considerati gli elementi acquisiti in ordine alla politica tariffaria praticata per la cessione degli spazi pubblicitari nei settori dell'editoria quotidiana, dell'editoria periodica, della radio e della televisione; Ritenuta l'estraneita' delle trasmissioni di propaganda elettorale e degli inerenti avvisi ai limiti quantitativi previsti per le emittenti radiotelevisive in materia di pubblicita' commerciale; Dispone: Art. 1. Comunicazione preventiva Codice di autoregolamentazione 1. Gli editori di giornali quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo, nei trenta giorni precedenti la data di inizio delle votazioni, propaganda elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e o per l'elezione del Senato della Repubblica, devono darne notizia almeno dieci giorni prima dell'inizio di tale periodo, attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione della propaganda. 2. Tale comunicato deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione sia per modalita' grafiche, deve contenere il richiamo alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, e, fatto salvo quanto previsto al comma 5, deve precisare: a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi per la propaganda; b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata secondo i criteri e nei limiti stabiliti con il presente atto nonche' le eventuali condizioni di gratuita'; c) i meccanismi previsti per impedire fenomeni di accaparramento degli spazi e per garantire concretamente la possibilita' dell'accesso in condizioni di parita' nonche' l'equa distribuzione degli spazi tra tutti i soggetti interessati che ne facciano richiesta in relazione anche allo stesso numero della testata, nel rispetto delle regole stabilite dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dal presente atto; d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi di propaganda. 3. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tale intendendosi ai fini del presente atto la diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e per le pagine nazionali nonche', ove diverse, le altre modalita' di cui alle lettere a), c) e d) del precedente comma. 4. Il comunicato puo' essere pubblicato piu' volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna. 5. E' in facolta' degli editori di cui al comma 1 raccogliere in apposito documento, da depositare presso le redazioni della testata e presso gli uffici della concessionaria di pubblicita', le indicazioni di cui ai commi 2 e 3 nonche' le ulteriori regole adottate nell'ambito della propria autonomia per la disciplina delle pubblicazioni di propaganda. In tal caso nel comunicato da pubblicare nel termine di cui al comma 1 possono limitarsi a precisare: a) l'avvenuta adozione di un codice di autoregolamentazione a disposizione di chiunque intenda prenderne visione; b) l'indirizzo ed il numero di telefono delle redazioni della testata e degli uffici della concessionaria di pubblicita' presso cui e' depositato il codice di autoregolamentazione; c) le eventuali ulteriori forme di pubblicizzazione date al codice di autoregolamentazione; d) ogni circostanza o elemento rilevante per la fruizione degli spazi di propaganda ivi comprese le condizioni temporali di prenotazione. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione, nelle sedi anzidette, sino al novantesimo giorno successivo a quello delle votazioni, deve essere inviato al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, a sua richiesta, in qualunque momento e deve essere comunque conservato dalla testata.