IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto il decreto-legge 15 febbraio  1969,  n.  9,  convertito,  con
modificazioni,   nella  legge  5  aprile  1969,  n.  119,  contenente
disposizioni sugli esami di Stato di maturita', di abilitazione e  di
licenza media;
  Vista  la  legge  15  aprile  1971,  n.  146, con la quale e' stata
prorogata la validita' delle disposizioni di cui al decreto-legge  15
febbraio 1969, n. 9;
  Visti  gli  articoli  3  e  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, concernenti,  rispettivamente,  la
sperimentazione  di  innovazioni  degli ordinamenti e delle strutture
scolastiche e la validita' dei relativi diplomi finali;
  Vista l'ordinanza ministeriale 25 gennaio 1994, n.  18,  contenente
norme  sugli  scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di
istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado;
  Visti i decreti ministeriali istitutivi di corsi sperimentali negli
istituti di istruzione secondaria superiore;
  Ritenuta la necessita' di disciplinare  con  norme  particolari  lo
svolgimento   degli  esami  di  maturita'  e  di  licenza  nei  corsi
sperimentali predetti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
               Validita' e corrispondenza dei diplomi
  1. I diplomi di maturita' e di licenza linguistica,  conseguiti  al
termine  dei  corsi  autorizzati ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, hanno valore pari
a quelli che si conseguono a  conclusione  dei  corrispondenti  corsi
ordinari.
  2.  I  diplomi  di  maturita'  magistrale e di maturita' artistica,
conseguiti  al  termine  di  corsi  sperimentali  quinquennali,  sono
comprensivi anche dell'attestato di superamento del corso integrativo
di  cui  all'art.  1  della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e, validi,
pertanto, per l'iscrizione a qualsiasi facolta' universitaria.
  3. Con il decreto che stabilisce annualmente le materie oggetto  di
esame  saranno  indicati  gli  istituti presso i quali si svolgeranno
esami di maturita' e di licenza linguistica, a conclusione dei  corsi
sperimentali  e  i  titoli  di studio che si conseguono al termine di
detti corsi in base alle corrispondenze stabilite ai sensi  dell'art.
4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.