IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Vista la propria ordinanza in data 19 dicembre 1992, n. 359;
  Ritenuta la necessita' di alcune modifiche alla predetta ordinanza;
                               Ordina:
  L'ordinanza  n.  359  del  19  dicembre  1992,  con  le  successive
integrazioni, e' confermata per  l'anno  scolastico  1993-94  con  le
seguenti modifiche.
   A)  Nel  preambolo,  il decreto del Presidente della Repubblica 14
giugno 1955, n. 503 e' sostituito con il decreto del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104,  relativo  all'approvazione  dei
programmi didattici per la scuola primaria, i decreti ministeriali 15
aprile 1971, 15 giugno 1972, 9 giugno 1973, 21 maggio 1974 e 3 maggio
1975, relativi alle materie che possono formare oggetto della seconda
prova  scritta,  grafica  o  scrittografica,  dell'esame di maturita'
professionale, sono sostituiti con il decreto ministeriale 17  maggio
1991, n. 131, e sono, altresi', aggiunti:
   la  circolare  ministeriale n. 1 del 4 gennaio 1988, relativa alla
continuita' educativa  nel  processo  di  integrazione  degli  alunni
portatori di handicap;
   il   decreto   ministeriale   16  novembre  1992,  riguardante  la
continuita' educativa;
   la circolare ministeriale 16 novembre 1992 di pari oggetto.
   B) Il primo periodo del comma 13 dell'art. 9 e' cosi'  modificato:
In ciascuna scuola media e' costituita una commissione per l'esame di
licenza,  composta d'ufficio da tutti i professori delle terze classi
che insegnano le materie di esame previste dall'art. 3 della legge 16
giugno 1977, n. 348, nonche' dai  docenti  che  realizzano  forme  di
integrazione  e  sostegno a favore degli alunni portatori di handicap
di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge 4 agosto 1977.
  Il comma 24 dell'art.  9  e'  cosi'  integrato:  L'eventuale  prova
scritta   relativa   a  materia  sperimentale  autorizzata  ai  sensi
dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  419/1974
dovra'  svolgersi  in  giorno  diverso  da  quelli  previsti  per  lo
svolgimento delle prove relative alle materie di  cui  al  precedente
comma.
   C) L'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 10 e' cosi' modificato:
tali docenti, alla luce dei principi contenuti nella legge 5 febbraio
1992,  n.  104, hanno diritto di voto per tutti gli alunni in sede di
valutazione complessiva del livello globale di maturazione  raggiunta
e  di  formulazione del giudizio sintetico di cui alla legge 5 aprile
1969, n. 119.
   D)  Il  titolo  VII  e'  sostituito  integralmente   come   segue,
conservando  la  stessa  numerazione  degli  articoli  prevista dalla
ordinanza n. 359/1992.
                             Titolo VII
ESAMI  DI  MATURITA',  DI  LICENZA   LINGUISTICA,   DI   ABILITAZIONE
ALL'INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE DEL GRADO PREPARATORIO
                              Art. 33.
                   Inizio della sessione di esame
  1.  La  sessione degli esami di maturita', di licenza linguistica e
di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado  preparatorio
ha inizio il giorno stabilito dal calendario scolastico.
                              Art. 34.
    Requisiti di ammissione per gli alunni interni. Abbreviazioni
  1.  In  relazione  all'art.  2  della legge 5 aprile 1969, n. 119 e
all'art. 2 del decreto ministeriale 15 maggio 1970, possono sostenere
gli esami di maturita', di  licenza  linguistica  e  di  abilitazione
all'insegnamento  nelle  scuole  del grado preparatorio gli alunni di
scuola statale, pareggiata  e  legalmente  riconosciuta  che  abbiano
frequentato   l'ultimo  anno  di  corso  di  istituto  di  istruzione
secondaria di secondo grado e che siano stati  ammessi  nel  relativo
scrutinio finale.
  2.  Gli alunni interni iscritti, nel corrente anno scolastico, alle
penultime  classi  di  istituti  statali,  pareggiati  o   legalmente
riconosciuti,  che  non abbiano perduto la qualita' di alunni interni
prima del 15 marzo, possono essere ammessi a sostenere gli  esami  di
maturita' nei seguenti casi:
    a)  per  merito,  a  norma  dell'art.  1  del decreto legislativo
luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 227, quando, nello scrutinio finale
per la promozione all'ultima classe, abbiano riportato  non  meno  di
otto  decimi  in  ciascuna  materia. Gli interessati, anche quelli di
scuola  pareggiata  o  legalmente  riconosciuta,  sostengono  l'esame
presso l'istituto da essi frequentato;
    b)  per  obblighi  di leva, ai sensi della medesima norma, quando
comprovino, con un certificato rilasciato dalla competente  autorita'
militare, che sono tenuti a sottoporsi alla relativa visita sanitaria
nell'anno   in   cui  chiedono  di  sostenere  l'esame  o  in  quello
successivo.  Gli  alunni  degli  istituti  pareggiati  o   legalmente
riconosciuti  devono  sostenere  gli esami presso un istituto statale
dello  stesso  ordine  di  studi,  tipo  ed   indirizzo.   Condizione
indispensabile  per  essere  ammessi  agli  esami  e'  la  promozione
all'ultima classe per effetto di scrutinio finale;
    c) per recupero, quando sia trascorso  il  prescritto  intervallo
dal  conseguimento  del  titolo  inferiore,  a  norma del terzo comma
dell'art. 44 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, che  pone  come
condizione indispensabile la promozione all'ultima classe per effetto
dello  scrutinio  finale.  Gli  alunni  degli  istituti  pareggiati e
legalmente riconosciuti devono sostenere gli esami presso un istituto
statale dello stesso ordine, tipo e indirizzo.
  3. Gli  alunni  delle  penultime  classi  che  abbiano  chiesto  di
sostenere   gli   esami  in  applicazione  dell'art.  1  del  decreto
legislativo  luogotenenziale  5  aprile  1945,  n.   227,   ove   non
usufruiscano  dell'abbreviazione per merito per non aver riportato la
votazione prescritta, potranno ugualmente sostenere gli esami purche'
soggetti ad obblighi di leva o per recupero.
  In tal caso, limitatamente agli istituti  pareggiati  e  legalmente
riconosciuti,  i  presidi  rimettono  le relative istanze debitamente
documentate al competente provveditore agli studi, il quale assegna i
candidati a istituti statali della provincia,  dandone  comunicazione
agli interessati.
  4.  Gli  alunni  dei  licei linguistici legalmente riconosciuti che
usufruiscono dell'abbreviazione per obblighi di leva o  del  recupero
sostengono  gli  esami in uno dei cinque licei riconosciuti per legge
indicati nel successivo art. 37.
  5.   Gli  alunni  interni  che,  avendone  titolo  (compimento  del
diciottesimo anno di eta' entro  il  giorno  precedente  la  data  di
effettuazione  della  prima  prova  scritta), intendono sostenere gli
esami di maturita' in qualita' di candidati privatisti,  devono  aver
cessato dalla frequenza delle lezioni prima del 15 marzo.
                              Art. 35.
         Requisiti di ammissione per i candidati privatisti
  1. A norma dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 5 aprile 1969,
n.  119  e  dell'art.  3 del decreto ministeriale 15 marzo 1970, sono
ammessi a sostenere gli esami di maturita' i candidati privatisti che
si trovino in entrambe le seguenti condizioni:
    a) abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' entro il  giorno
precedente la data di effettuazione della prima prova scritta;
    b)  siano  in  possesso  del diploma di licenza media (o di altro
titolo ad esso equipollente  o  superiore)  che,  in  conformita'  al
divieto  di  sostenere  due diversi esami nella stessa sessione, deve
risultare conseguito da almeno un anno.
  2. Ai sensi del decreto ministeriale 15 maggio 1970,  sono  ammessi
agli  esami  di  maturita' professionale, quali candidati privatisti,
coloro che siano in possesso della licenza di scuola media o del  di-
ploma di qualifica.
  3.  Ai  sensi  dell'art.  46  del  regio  decreto n. 653 coloro che
abbiano compiuto o che compiono, nell'anno in corso,  ventitre'  anni
di eta' sono dispensati dall'obbligo della presentazione di qualsiasi
titolo di studio inferiore.
  4.  Per  i  candidati,  che  hanno  seguito  studi all'estero si fa
riferimento all'art. 49 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.
  5.  Devono  inoltre   intendersi   abrogate   le   norme   speciali
preesistenti,  secondo  le  quali  non era consentita l'ammissione di
candidati privatisti agli esami di maturita' degli  istituti  tecnici
agrari, industriali, femminili e per il turismo.
  6. Non sono ammessi agli esami di maturita' i candidati che abbiano
sostenuto nella stessa sessione estiva qualsiasi altro tipo di esame.
                              Art. 36.
               Termine di presentazione delle domande
  1. Il termine per la presentazione delle domande di iscrizione agli
esami   di   maturita',   di  licenza  linguistica,  di  abilitazione
all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio e' fissato al 10
febbraio 1994, sia per  gli  alunni  interni,  sia  per  i  candidati
privatisti.
  2. Gli alunni interni che, avendone titolo, intendono sostenere gli
esami  di  maturita' in qualita' di candidati privatisti, cessando la
frequenza dalle lezioni prima del 15 marzo,  ai  sensi  dell'art.  15
regio  decreto  4  maggio  1925, n. 653, devono ugualmente presentare
domanda di iscrizione agli esami di maturita' entro il termine del 10
febbraio.
  3. Le domande di ammissione agli esami di cui  al  presente  titolo
devono essere presentate a un solo istituto.
  4.  Qualora,  per  comprovate  gravi  necessita',  il candidato sia
costretto a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare menzione  di
quella presso cui, precedentemente, aveva presentato la domanda, pena
l'annullamento  delle  prove.  Non  e' comunque consentito accogliere
domande di trasferimento ad altro istituto della medesima sede.
  5.  Eventuali  domande  tardive  dei  candidati  privatisti possono
essere prese in considerazione esclusivamente dai  provveditori  agli
studi  e  limitatamente  a casi di gravi e documentate ragioni che ne
giustifichino il ritardo e sempre che pervengano entro e non oltre il
31 marzo; successivamente a tale data, le  eventuali  domande  devono
essere   respinte.   I   provveditori   agli  studi  danno  immediata
comunicazione agli interessati se la loro domanda e' stata  accettata
o  respinta,  a seconda se ricorrano o meno le condizioni per poterle
accettare.  Successivamente  all'approvazione  delle  proposte  delle
configurazioni   delle   commissioni   da   parte  del  Ministero,  i
provveditori agli studi faranno conoscere ai candidati privatisti, le
cui domande sono state precedentemente  accettate,  l'istituto  e  la
commissione cui sono stati assegnati.
  6.  Eventuali  domande  tardive da parte di candidati interni vanno
presentate al capo di istituto  il  quale,  ove  le  accolga,  ne  da
comunicazione  oltre che all'interessato, al provveditore agli studi.
Quest'ultimo procedera' alla relativa comunicazione,  via  terminale,
al sistema informativo nei termini e con le modalita' indicate.
                              Art. 37.
                    Sedi degli esami - Privatisti
  1.  Possono  essere  sedi  degli esami di maturita' gli istituti di
istruzione  secondaria  di  secondo  grado  statali,   pareggiati   o
legalmente riconosciuti.
  2.  Per  gli  alunni  interni la sede d'esame e' l'istituto da essi
frequentato.
  3. Per i candidati privatisti, salvo quanto previsto  dall'art.  32
della  legge  19 gennaio 1942, n. 86, sono sedi di esame soltanto gli
istituti statali.
  4.  Qualora  il  numero  delle  domande  presentate  da   candidati
privatisti  sia  eccessivo  rispetto  alle  possibilita' ricettive di
ciascun istituto, il provveditore agli studi, d'intesa con i  presidi
interessati,  assegna una parte di domande ad altro o altri istituti,
anche di provincia vicina, qualora, in quella di sua competenza,  non
vi  siano  istituti  dell'ordine,  tipo, indirizzo o specializzazione
prescelti, previe intese con i competenti  provveditori  agli  studi.
Tale  nuova  assegnazione  di  domande  deve  essere  comunicata agli
interessati con congruo  anticipo  rispetto  all'inizio  della  prima
prova scritta degli esami di maturita'.
  5.  Ad  ogni  commissione  sono  normalmente  assegnati non piu' di
ottanta candidati, dei quali,  di  regola,  non  piu'  di  un  quarto
privatisti.
  6.  Sono  sedi  di esami di licenza linguistica, sia per gli alunni
interni che per i  candidati  privatisti,  i  sottoelencati  istituti
riconosciuti  per  legge  e,  limitatamente  ai  propri alunni, salvo
quanto previsto dall'art. 32 della legge  19  gennaio  1942,  n.  86,
quelli  riconosciuti legalmente che saranno successivamente designati
dal Ministero:
    a) civica scuola  superiore  femminile  "Alessandro  Manzoni"  di
Milano;
    b) civica scuola superiore femminile "Grazia Deledda" di Genova;
    c) istituto di cultura e lingue "Marcelline" di Milano;
    d)  liceo linguistico femminile "S. Caterina da Siena" di Venezia
Mestre;
    e)  liceo  linguistico  "Orsoline  del  Sacro  Cuore"  di Cortina
d'Ampezzo.
  7. Di regola possono essere sedi aggiunte  di  esami,  sia  per  le
prove scritte, sia per i colloqui, gli istituti che abbiano un numero
di  candidati  non  inferiore  a  venticinque, abbinati a commissione
costituita per altro istituto, sede principale di esame. Gli istituti
professionali statali sono sempre sede  di  esame,  indipendentemente
dal numero dei candidati.
  8.  Per la maturita' di arte applicata possono essere sedi aggiunte
di esame  gli  istituti  che  abbiano  un  numero  di  candidati  non
inferiore   a   quindici.  Sono  comunque  sedi  aggiunte  di  esame,
indipendentemente dal numero dei candidati, gli istituti per i  quali
si renda necessario utilizzare laboratori non esistenti nell'istituto
sede principale di esame.
  9.  Il  provveditore  agli  studi, valuta le eventuali richieste di
effettuazione delle prove scritte, nonche' delle prove integrative  e
del colloquio fuori della sede scolastica (per i candidati degenti in
luogo   di   cura,   detenuti,   ecc.)  autorizzando  le  commissioni
giudicatrici, ove ne ravvisi l'opportunita', a  spostarsi  presso  le
suddette  sedi.  In  tale  ipotesi,  le prove scritte sono effettuate
soltanto nella sessione suppletiva.
                              Art. 38.
          Disposizioni particolari per le scuole magistrali
  1.  Per  le  scuole  magistrali   convenzionate   il   termine   di
presentazione  delle  domande di iscrizione all'esame di abilitazione
e' fissato al 30 gennaio.
  2. Il termine per la  presentazione  della  domanda  da  parte  dei
candidati  che,  avendo  superato, nei precedenti anni scolastici, le
sole prove culturali, devono sostenere, presso la stessa  scuola,  la
prova  di  lezione pratica, secondo il programma prescritto dal regio
decreto 11 agosto 1933, n. 1286 (allegato "C"), e' fissato alla  data
del  30  gennaio,  sia  per  le scuole magistrali statali, sia per le
scuole magistrali convenzionate.
  3.  Eccezionalmente,  per  gravi  e  documentati  motivi,  si  puo'
consentire  che  la prova di lezione pratica abbia luogo presso altra
scuola magistrale. La relativa  domanda  deve  essere  presentata  al
Ministero  della pubblica istruzione - Direzione generale competente,
entro il 30 gennaio; la precitata domanda deve  essere  corredata  da
certificazione,   in   carta   semplice,   rilasciata  dalla  scuola,
attestante il superamento delle prove culturali e  l'anno  scolastico
in  cui furono sostenute le citate prove culturali. Eventuali domande
tardive possono essere presentate alla Direzione generale  competente
entro  il termine del 31 marzo in caso di gravi e documentate ragioni
che ne giustificano il ritardo.
  4. Il diploma di abilitazione sara' in ogni caso  rilasciato  dalla
scuola magistrale dove i candidati sostennero le prove culturali dopo
che  alla scuola stessa sara' stato comunicato l'esito della predetta
prova.
  5. Sono ammessi alla prima sessione degli esami di abilitazione:
    a) gli alunni che abbiano riportato nello  scrutinio  finale  una
media  di voti in tutte le materie non inferiore a 5/10 e non meno di
6 in condotta. Qualora queste condizioni non sussistano,  gli  alunni
sono ammessi a sostenere gli esami soltanto nella sessione autunnale;
    b) i candidati che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso
il  ventunesimo  anno  di  eta',  indipendentemente  dal possesso del
titolo di studio inferiore.
  6. I candidati che abbiano sostenuto nella sessione estiva un esame
di maturita' potranno chiedere  di  essere  ammessi,  nella  sessione
autunnale,  agli  esami di abilitazione all'insegnamento nella scuola
materna, presentando domanda entro il 23 agosto.
  7. I candidati privatisti che devono sostenere  la  sola  prova  di
lezione  pratica e che partecipano agli esami di maturita' nell'unica
sessione annuale potranno,  entro  la  stessa  data  del  23  agosto,
chiedere  di  sostenere  la  suddetta  prova  pratica  nella  seconda
sessione.
  8. Nei casi  predetti  gli  interessati  dovranno  giustificare  la
mancata  presentazione  della  domanda di ammissione agli esami della
prima sessione con idoneo documento rilasciato dalla scuola presso la
quale hanno sostenuto gli esami di maturita'.
  9.  I  candidati  privatisti  possono  sostenere   gli   esami   di
abilitazione   anche   presso   le   scuole  magistrali  non  statali
autorizzate, ai sensi dell'art. 137 del regio decreto 26 aprile 1928,
n. 1297, al rilascio del titolo legale di abilitazione.
  10. Al limite di ottanta candidati, fissato nel precedente art. 37,
non sono sottoposte le scuole magistrali convenzionate per  le  quali
valgono   le   disposizioni   di   cui   all'art.  10  dell'ordinanza
ministeriale 30 gennaio 1984.
                              Art. 39.
                         Candidati detenuti
  1. Le domande di iscrizione agli esami di maturita'  dei  candidati
detenuti,  devono  essere  presentate al competente provveditore agli
studi, entro il 10 febbraio 1994, per il tramite e con il parere  del
direttore  della  casa circondariale, previo nulla osta del Ministero
di grazia e giustizia.
  2. L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole  commissioni,
nonche'  i successivi adempimenti sono disposti dal provveditore agli
studi.
                              Art. 40.
                Diario delle operazioni e delle prove
  1. Le operazioni e gli esami di cui al presente titolo si  svolgono
secondo il seguente diario:
   giudizio  del  consiglio  di  classe:  nei  termini previsti dalle
disposizioni concernenti il calendario scolastico;
   insediamento   della   commissione   giudicatrice    e    riunione
preliminare:  due  giorni  prima dell'inizio delle prove scritte, ore
8,30, presso l'istituto sede principale a cui la commissione e' stata
assegnata, per gli adempimenti previsti dall'art. 46  dalla  presente
ordinanza   e   dalla  circolare  riguardante  le  indicazioni  sugli
adempimenti  degli  istituti  di  istruzione  e   delle   commissioni
giudicatrici per lo svolgimento degli esami di maturita';
   al  fine  di  fornire  i  necessari chiarimenti e gli orientamenti
generali  sulla  regolare  funzionalita'   delle   operazioni   delle
commissioni,    con    particolare    riferimento   alla   necessita'
dell'adozione di criteri di valutazione omogenei, i presidenti  delle
medesime  commissioni  verranno  riuniti,  unitamente  agli ispettori
incaricati della vigilanza sugli esami di maturita',  dal  competente
provveditore agli studi dopo l'insediamento delle commissioni e senza
interferire  con  lo  svolgimento  delle  prove scritte. In ogni caso
dette  riunioni  dovranno  essere  esaurite  prima  dell'inizio della
correzione degli elaborati della prima prova scritta;
   prima prova scritta: il giorno indicato dal calendario scolastico,
ore 8,30. Durata della prova: sei ore;
   seconda  prova  scritta,  grafica  o  scritto-grafica-pratica:  il
giorno successivo alla prima prova scritta, ore 8,30; la durata della
prova  e'  indicata  in calce al tema.  Per la maturita' artistica lo
svolgimento della seconda prova continuera' nei due  giorni  seguenti
per la durata giornaliera indicata in calce al tema; per la maturita'
di arte applicata la seconda prova si svolge in non meno di tre ore e
in  non  piu' di cinque giorni; qualora lo svolgimento di detta prova
coincida con un sabato, la prova stessa puo'  essere  sospesa  per  i
soli  candidati  che  per  motivi  di  culto non intendono proseguire
l'esame in detto giorno;
   revisione, valutazione  degli  elaborati,  scrutini,  giudizio  di
maturita'  e  atti  conclusivi degli esami: ciascuna commissione puo'
impiegare al massimo  otto  giorni,  esclusi  dal  computo  i  giorni
festivi. La valutazione degli elaborati e' effettuata collegialmente.
Le  operazioni  di  revisione  e  valutazione sono effettuate secondo
criteri organizzativi stabiliti dalle commissioni stesse.
  Prima dell'inizio dei colloqui, la commissione  potra'  completare,
ove  necessario,  l'esame dei fascicoli e dei curricula dei candidati
in prosecuzione dei lavori iniziati nella seduta preliminare.
  2. Le prove orali integrative o i colloqui hanno inizio al  termine
della revisione e valutazione degli elaborati delle prove scritte.
  3. Il numero dei candidati privatisti da convocare giornalmente, in
base  a  sorteggio, per le prove orali integrative e per le eventuali
dimostrazioni pratiche, e' stabilito dalla commissione in rapporto al
titolo di studio in possesso dei candidati stessi e in relazione alle
esigenze  di  verificare  che  i  candidati  abbiano  raggiunto   gli
obiettivi   didattici   e   formativi   previsti  dai  programmi  per
l'indirizzo di maturita' per cui si presentano. Comunque,  il  numero
dei candidati non puo' essere giornalmente superiore a cinque.
  4. Il giorno delle prove orali integrative, prima dell'inizio delle
stesse,   la   commissione  sceglie,  con  deliberazione  debitamente
motivata e verbalizzata, la seconda materia oggetto del colloquio per
i  singoli  candidati  privatisti  convocati  in  quella  data.  Tali
candidati,  il giorno successivo non festivo, sostengono il colloquio
di maturita'; in  presenza  di  un  numero  di  candidati  privatisti
inferiore  a  cinque per il colloquio, verranno convocati i candidati
interni fino al raggiungimento almeno del suddetto limite.
  5.  Ultimate  le  convocazioni   dei   candidati   privatisti,   la
commissione  prosegue  i  colloqui  per i restanti candidati interni,
che, raggruppati in precedenza per classi di  provenienza  e  secondo
una  successione stabilita per sorteggio, sono convocati giornalmente
in numero non inferiore a cinque, salvo quando sono convocati assieme
ai candidati privatisti.
  6. Le  prove  orali  integrative  e  i  colloqui  per  i  candidati
privatisti  e  interni  devono  svolgersi in maniera continuativa per
ogni singola sede d'esame (sede principale e sedi aggiunte).
  7. Per la maturita' artistica i  candidati  privatisti  sosterranno
nel  primo  giorno  successivo  alla  conclusione della seconda prova
scritto-grafica, rispettivamente la prova di figura dal vero, qualora
la seconda prova scritto-grafica sia composizione e  sviluppo  di  un
tema  architettonico e viceversa sosterranno la prova di composizione
e sviluppo di  un  tema  architettonico,  qualora  la  seconda  prova
scritto-grafica sia figura dal vero.
  8.  Del  diario  delle  prove  orali  integrative e dei colloqui il
presidente  della  commissione  da'  notizia,   mediante   affissione
all'albo,  nell'istituto sede di esame e nelle sedi aggiunte e aggre-
gate; dello stesso diario invia copia al provveditore agli studi.
  9. La seconda materia oggetto del colloquio di maturita' scelta per
ciascun  candidato  da   esaminare   nel   giorno   successivo   deve
quotidianamente   essere   resa  nota  mediante  affissione  all'albo
dell'istituto sede di esame. E' cura  del  presidente  notificare  la
materia  di cui sopra anche ai candidati delle sedi aggiunte e aggre-
gate il  giorno  prima  dello  svolgimento  del  colloquio,  mediante
affissione all'albo delle sedi stesse.
  10.  La  prima  prova scritta suppletiva si svolge nel quindicesimo
giorno dall'inizio degli esami, ore 8,30; la  seconda  prova  scritta
nel  giorno  successivo,  ore 8,30, con eventuale prosecuzione per la
maturita' artistica e di arte applicata. Qualora  il  giorno  fissato
per le predette prove suppletive dovesse coincidere con un sabato, le
stesse dovranno essere svolte il lunedi' successivo.
  11. La ripresa dei colloqui o delle prove orali integrative (per le
commissioni  che  li abbiano interrotti perche' impegnate nelle prove
scritte suppletive), avviene il giorno successivo  al  termine  delle
prove  scritte. Qualora tra la prima prova suppletiva e la seconda ci
fosse come giorno intermedio un sabato, in tale giorno le commissioni
riprenderanno i colloqui o le prove orali integrative interrotti  per
l'espletamento della prima prova scritta suppletiva.
  12.  Le  operazioni  per  gli  scrutini,  per  la  formulazione del
giudizio di maturita' e per gli atti  conclusivi  degli  esami  hanno
luogo a partire dal termine dei colloqui.
  13.  Per  quanto  altro  occorre,  osservate  le disposizioni della
presente  ordinanza,  il  diario  degli  esami  e  degli  adempimenti
relativi e' stabilito dal presidente della commissione giudicatrice.
                              Art. 41.
                  Giudizio di ammissione agli esami
  1.  Agli  effetti  della  deliberazione motivata di ammissione agli
esami, il consiglio di classe e' costituito:
    a) dal capo dell'istituto, che lo presiede;
    b) dagli insegnanti delle materie dell'ultimo anno di  corso  che
abbiano   competenza   ad  attribuire  autonomamente  il  voto  negli
scrutini. L'insegnante di religione partecipa al  giudizio  solo  per
gli   alunni   che   hanno  seguito  l'insegnamento  della  religione
cattolica;
    c) dagli insegnanti tecnico-pratici che non  hanno  autonomia  di
voto  e  dagli  assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio,
che vi partecipano con voto consultivo.
  2. Ogni componente del consiglio di classe e'  tenuto  a  formulare
per la propria materia un giudizio senza attribuzione di voto.
  3.   Tale  giudizio,  analitico,  deve  esprimere  la  valutazione,
positiva o negativa, del grado di preparazione di ciascun  candidato,
con  riguardo  al  profitto  e,  quindi  agli  obiettivi  didattici e
formativi previsti  dai  programmi,  al  comportamento  (inteso  come
interesse   e  partecipazione  attiva  al  dialogo  educativo),  alla
capacita'  e  alle  attitudini.  Anche  gli  insegnanti  di  cui alla
precedente  lettera  c)  hanno  facolta'  di  esprimere  il   proprio
giudizio.
  4. Gli alunni con handicap psichico sono ammessi agli esami qualora
il  consiglio di classe ritenga che essi abbiano raggiunto un livello
di preparazione corrispondente agli obiettivi formativi  e  didattici
propri del corso di studi seguito.
  5.  Successivamente  il  consiglio  di  classe  formula il giudizio
complessivo  di  ammissione  o   di   non   ammissione,   motivandolo
adeguatamente  e  specificando  nel  relativo  verbale  se  e'  stato
adottato all'unanimita' ovvero a maggioranza; in caso di  parita'  di
voti il candidato e' ammesso.
  6.   Tale  giudizio  deve  costituire  una  sintesi  delle  singole
valutazioni analitiche, riesaminate e  fatte  proprie  dal  consiglio
stesso  con  la  coerenza  necessaria  ad  evitare  che tra esse e il
giudizio  complessivo  vi  siano  difformita'  e  contraddizioni  che
possano dar luogo a rilievi in sede contenziosa.
  7.  Alla deliberazione di ammissione non partecipano gli insegnanti
di cui alla precedente lettera c).
  8.  Il  giudizio  complessivo,  inoltre,  inquadra   sinteticamente
attitudini   e  interessi  del  candidato,  in  rapporto  anche  alla
precedente carriera scolastica e contiene ogni altro  elemento  utile
per  la  valutazione  sugli  orientamenti  culturali e professionali,
nonche'  sull'orientamento  ai  fini   della   scelta   degli   studi
universitari.
  9.  Nella  deliberazione  di  ammissione  o di non ammissione degli
alunni che abbiano effettuato  un  numero  rilevante  di  assenze  si
applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art. 80 del regio decreto 4
maggio 1925, n. 653, all'art. 2 del regio decreto 21  novembre  1929,
n.  2049,  e inoltre le disposizioni di cui alla circolare n. 001/STC
del 20 settembre 1971, paragrafo  8,  alla  circolare  n.  88  dell'8
aprile   1975,  alla  circolare  n.  61  del  29  febbraio  1980.  Le
deliberazioni eventualmente adottate in difformita' alle norme e alle
disposizioni innanzi citate debbono essere considerate illegittime.
  10.  Gli  alunni  ai  quali  sia  stata   inflitta   la   punizione
disciplinare  di cui alla lettera f) dell'art. 19 del regio decreto 4
maggio 1925, n. 653, sono ammessi agli esami  senza  la  formulazione
dei giudizi analitici e complessivi di cui ai commi precedenti. Detti
alunni,  peraltro,  in  sede di esami di maturita', sono tenuti, alla
stregua  dei  candidati  privatisti,  a  sostenere  le  prove   orali
integrative previste alla lettera b) del successivo art. 51.
  11.  Nel  quadro  da  esporre  all'albo  dell'istituto, per ciascun
candidato, sara' riportata soltanto la deliberazione finale  adottata
e,  cioe':  "ammesso",  "ammesso con obbligo delle prove integrative"
ovvero "non ammesso". A richiesta  dell'alunno  interessato  e'  data
comunicazione  della  motivazione  del giudizio, positivo o negativo,
risultante dallo scrutinio.
  12. Ultimato lo scrutinio finale, il  consiglio  di  classe  redige
un'ampia  relazione  destinata alle commissioni di esame, nella quale
vengono indicati:
   i programmi di ogni materia  di  esame  realmente  svolta  durante
l'anno scolastico;
   i  temi  che  abbiano  formato  oggetto  di  particolare  indagine
nell'ambito di una singola materia o che siano stati oggetto  di  uno
studio e di un approfondimento a carattere interdisciplinare;
   gli  argomenti che, autonomamente studiati dagli alunni, ma sempre
connessi con i programmi e le materie di esame  e  concordati  con  i
singoli  docenti,  possano  formare  oggetto  di colloquio in sede di
esame;
   il curriculum del candidato con i giudizi  analitici  dei  singoli
membri del consiglio di classe e gli elaborati scritti svolti durante
l'ultimo anno scolastico;
   i criteri che sono stati adottati per lo svolgimento dei programmi
d'insegnamento  durante  l'anno scolastico e i criteri con i quali si
e' proceduto alla scelta di quelle  parti  di  programma  considerate
piu' significative ai fini del colloquio d'esame.
                              Art. 42.
                           Membro interno
  1.  Il  membro  interno,  componente  a  tutti  gli  effetti  della
commissione giudicatrice, puo' essere il medesimo  per  piu'  di  una
classe,  nei  casi  faccia  parte  di  piu'  consigli  di classe e da
ciascuno di questi sia stato designato.
  2. In ciascuna commissione  il  membro  interno  piu'  anziano  per
servizio e' anche membro effettivo per i privatisti.
  3. La maggiore anzianita' e' determinata:
    a)  fra professori di ruolo, dalla classe di stipendio e relativi
aumenti periodici;
    b) fra professori di ruolo e non di ruolo,  dall'appartenenza  al
ruolo;
    c)  fra  professori  non  di ruolo abilitati e non abilitati, dal
possesso dell'abilitazione;
    d) fra professori non di ruolo tutti abilitati o  fra  professori
non   di  ruolo  tutti  non  abilitati,  dal  numero  degli  anni  di
insegnamento in istituti di secondo grado.
  4. In caso di pari anzianita' di servizio,  determinata  secondo  i
criteri suindicati, il membro interno per i privatisti e' quello piu'
anziano di eta'.
  5.   Ciascun  membro  interno  partecipa,  con  voto  deliberativo,
soltanto alle operazioni di esame relative ai candidati della propria
classe e, se il piu' anziano, anche a quelle concernenti i  candidati
privatisti,  salvo  che  non abbia svolto anche la funzione di membro
aggregato a pieno titolo ai sensi del successivo art. 44.
  6. Limitatamente alle commissioni di  maturita'  professionale  con
soli  candidati  privatisti,  il piu' anziano per servizio dei cinque
commissari nominati dal  Ministero  funge  da  rappresentante  per  i
candidati stessi.
                              Art. 43.
                           Vice presidente
  1.  Il  vice  presidente  viene  eletto  a  maggioranza  da tutti i
commissari, compresi i membri interni; in caso di parita' prevale  il
voto del presidente.
  2. I membri interni non sono eleggibili.
                              Art. 44.
                          Membri aggregati
  1.  Il  presidente  della  commissione  provvede  alla  nomina  dei
commissari aggregati ogni  volta  che  cio'  risulti  necessario  per
mancanza  di  membri  effettivi  su  materie  di  carattere specifico
oggetto della seconda prova scritta, del colloquio o di  prove  orali
integrative.
  2.  Non  e'  consentito  nominare commissari aggregati qualora alle
predette  necessita'  possano   far   fronte   i   componenti   della
commissione, compresi i presidenti e i membri interni, avuto riguardo
alle  rispettive  classi  di  abilitazione e di concorso, ovvero, nel
caso di docenti non abilitati, al titolo di studio.
  3. Sono nominati a pieno titolo quelli occorrenti  per  la  materia
oggetto  della  seconda  prova  scritta  o  per  materia  oggetto del
colloquio.
  4. I commissari aggregati, se nominati a pieno titolo,  partecipano
a  tutte  le  operazioni di esame di tutti i candidati assegnati alla
commissione.  I  commissari  aggregati  per   la   materia   aggiunta
partecipano soltanto alla prova di detta materia e al giudizio finale
ed  esprimono voto consultivo, limitatamente ai candidati per i quali
si e' resa necessaria la loro nomina; quelli nominati  per  le  prove
orali  integrative partecipano a tali operazioni e al giudizio finale
ed esprimono voto consultivo, limitatamente ai candidati per i  quali
si e' resa necessaria la loro nomina.
  5.  La  nomina  dei  membri aggregati non puo' cadere su professori
appartenenti al medesimo istituto sede di  esame,  ad  eccezione  dei
casi  di  assoluta necessita' (limitatamente, peraltro, agli istituti
di istruzione tecnica, professionale e artistica) e ad eccezione  dei
membri interni.
  6.  Per  la  maturita'  di  arte  applicata per ogni commissione il
presidente nomina membro aggregato a pieno titolo  un  insegnante  di
arte  applicata  competente  in  ordine  alla  fase di esecuzione del
progetto di cui alla seconda  prova  scritta  grafico-pratica;  nelle
sedi  in  cui  gli esami vertono su piu' sezioni il presidente nomina
membri aggregati, sempre a pieno titolo,  altri  insegnanti  di  arte
applicata e insegnanti di disegno professionale-progettazione, per la
seconda  prova  scritta  grafico-pratica, per ciascuna sezione per la
quale non risultano nominati membri effettivi.
  7. Non puo', comunque, essere nominato piu'  di  un  insegnante  di
arte applicata per ciascuna sezione.
  8.  Dato  il  carattere  specifico delle materie di sezione, su cui
verte la prova di esame di maturita'  di  arte  applicata,  i  membri
aggregati  sono  nominati,  limitatamente  a  tali  materie,  tra gli
insegnanti di  ruolo,  o,  in  mancanza,  tra  quelli  incaricati  in
servizio nel rispettivo istituto.
  9.  I  membri aggregati di cui al precedente comma, nominati per la
prova scritta  grafico-pratica,  sono  chiamati  a  far  parte  della
commissione  a pieno titolo e, pertanto, essi sono impegnati in tutte
le fasi ed  operazioni  d'esame  fino  al  giudizio  finale  incluso,
soltanto  per  i  candidati  della  propria  sezione  e,  nel caso di
istituti aggregati, dei rispettivi istituti.
  10. Per la maturita' professionale possono essere  nominati  membri
aggregati non a pieno titolo anche gli insegnanti tecnico-pratici per
la  valutazione  degli elaborati delle prove scritto-grafiche e delle
dimostrazioni pratiche previste per i candidati privatisti in sede di
prove integrative.
                              Art. 45.
             Sostituzione dei componenti le commissioni
  1. Le sostituzioni di componenti le commissioni giudicatrici che si
rendono necessarie per assicurare la completa e regolare costituzione
delle  commissioni  stesse,  ai  fini anche del puntuale insediamento
nella riunione  preliminare,  sono  disposte  dal  Provveditore  agli
studi, secondo le disposizioni della legge 23 luglio 1980, n. 383.
  2.  Il personale utilizzabile per le sostituzioni non potra' fruire
del congedo previsto dall'art. 61 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, prima del termine massimo previsto
per l'inizio delle prove orali.
  3.   La   sostituzione   del  membro  interno  viene  disposta,  su
designazione del capo di istituto, con altro docente  che  appartenga
alla  stessa  classe  o,  nel  caso  che  cio'  non sia possibile per
giustificato impedimento, ad altra classe del medesimo istituto.  Fra
i  casi  di giustificato impedimento dell'eventuale sostituto rientra
quello derivante dall'utilizzazione  come  commissario  presso  altra
commissione di maturita'.
                              Art. 46.
                     Esame della documentazione
  1.  Nella  seduta  preliminare  e  nelle  successive la commissione
giudicatrice prende in esame i programmi svolti nell'ultimo  anno  di
corso  per le classi ad essa assegnate nonche' gli atti trasmessi dai
consigli di classe, a norma del precedente art. 41.
  2. La commissione prende, altresi', in esame i libretti di lavoro e
le dichiarazioni delle aziende eventualmente presentati dai candidati
lavoratori studenti, i programmi e tutti  i  documenti  prodotti  dai
candidati  che  non  siano  alunni interni, al fine anche di trarre i
necessari elementi di  valutazione  sugli  orientamenti  culturali  e
professionali.
  3.  La  commissione  deve,  inoltre,  prendere  in considerazione i
titoli di studio di istruzione superiore  presentati  dai  candidati,
sempre che in essi siano attestati gli esami superati.
  4. Non e' consentito ripetere esami di maturita' dello stesso tipo,
indirizzo  o  specializzazione  gia'  sostenuti  con  esito positivo.
Eventuali infrazioni a tale divieto comportano la nullita' dell'esame
ripetuto.
  5.  La  commissione   giudicatrice,   qualora   nell'esaminare   la
documentazione   relativa   a  ciascun  candidato,  rilevi  eventuali
irregolarita' insanabili, provvedera' all'esclusione dagli esami  dei
candidati  in  posizione  irregolare, sempre che questa sia accertata
anteriormente  all'inizio  della  prima  prova   scritta.   Se   tale
accertamento   sara'   stato  effettuato  dopo  la  detta  prova,  la
commissione giudicatrice provvedera' a darne tempestiva comunicazione
al Ministero, cui compete, ai sensi dell'art. 95 del regio decreto  4
maggio 1925, n. 653, l'adozione dei relativi adempimenti. In tal caso
i candidati continueranno le prove di esame con riserva.
                              Art. 47.
        Disposizioni particolari per la maturita' magistrale
                 e per la maturita' tecnica agraria
  1. E' consentito che i candidati privatisti agli esami di maturita'
magistrale,  i quali non abbiano frequentato i corsi di esercitazioni
didattiche, siano ugualmente ammessi a sostenere le  prove  di  esame
qualora documentino motivi di impedimento.
  2.  Gli  alunni  del quinto anno di corso dell'istituto agrario con
specializzazione in viticoltura ed enologia  (durata  sessennale  del
corso)  possono  essere  ammessi  a  sostenere  l'esame  di maturita'
tecnica agraria  della  sezione  ordinaria,  a  norma  delle  vigenti
disposizioni,  subordinatamente  al  conseguimento  della  promozione
all'ultima classe del corso sessennale per  effetto  dello  scrutinio
finale,  a  meno che il consiglio di classe, pur non deliberando tale
promozione,  pronunci  espresso  giudizio  di  ammissione   a   norma
dell'art.  2  della legge 5 aprile 1969, n. 119 e del precedente art.
41.
                              Art. 48.
                      Plichi temi prove scritte
  1. I Provveditori agli  studi  devono  confermare  alle  competenti
direzioni  generali  e  all'ispettorato  per l'istruzione artistica i
dati relativi al fabbisogno dei plichi contenenti i temi degli  esami
di maturita', compresi quelli per la maturita' sperimentale di cui al
decreto  del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, dati
che saranno forniti dal sistema informativo della pubblica istruzione
a mezzo di apposite stampe centrali, rilasciate almeno trenta  giorni
prima della data di inizio delle prove di esame.
  2.   La   predetta   conferma   o  la  comunicazione  di  eventuali
discordanze, deve essere resa nota, da parte dei provveditorati  agli
studi,   alle  medesime  direzioni  generali  e  all'ispettorato  per
l'istruzione artistica entro i successivi cinque giorni dal  rilascio
delle suddette stampe centrali. I provveditorati agli studi dovranno,
altresi',  fornire  contestualmente  congrua  motivazione  in caso di
discordanza tra i dati comunicati dal sistema informativo e il  reale
fabbisogno dei plichi.
  3.  I  plichi  occorrenti  per  le  prove  suppletive,  di  cui  al
successivo art. 53, debbono essere richiesti dai provveditorati  agli
studi  alle  competenti  direzioni  generali  e  all'ispettorato  per
l'istruzione artistica almeno dieci giorni prima della data di inizio
delle prove stesse. Le predette richieste vanno formulate sulla  base
delle  notizie e dei dati trasmessi, entro la mattina successiva allo
svolgimento  della  seconda  prova  scritta,  dai  presidenti   delle
commissioni  che  operano  nella provincia e debbono contenere esatte
indicazioni sul  tipo  di  maturita',  sulle  sedi  di  esame,  sulle
commissioni giudicatrici e sul numero dei candidati interessati.
  4.   I   plichi  non  utilizzati  dovranno  essere  restituiti  dai
provveditori agli studi, con le motivazioni, alla segreteria  tecnica
degli ispettori di questo Ministero.
                              Art. 49.
                        Seconda prova scritta
  1.  Per  gli  esami  di  maturita'  tecnica, classica, scientifica,
magistrale, professionale, artistica, di arte applicata e di  licenza
linguistica,  la  seconda prova scritta verte sulla materia indicata,
per ciascun tipo di maturita',  nella  colonna  II  della  tabella  A
allegata alla apposita ordinanza annuale.
  2.  Laddove,  per  le materie oggetto di seconda prova scritta, sia
prevista la lingua straniera, la  scelta  di  essa  e'  demandata  al
candidato,  il  quale  dovra' indicarla alla commissione giudicatrice
entro il giorno della prima prova scritta.
                              Art. 50.
                    Materie oggetto di colloquio
  1. Le materie tra le quali possono essere  scelte,  rispettivamente
dal  candidato  e  dalla  commissione  giudicatrice,  le  due materie
oggetto del colloquio, sono indicate nella colonna III della suddetta
tabella.
  2.  Nei  licei  e  negli  istituti statali, pareggiati e legalmente
riconosciuti della Valle  d'Aosta,  in  quelli  con  insegnamento  in
lingua  slovena  della  regione  Friuli-Venezia Giulia, in quelli con
insegnamento in lingua tedesca e ladina della provincia  di  Bolzano,
le  materie  oggetto  del colloquio, di cui al comma precedente, sono
indicate nella tabella B allegata alla suddetta ordinanza.
  3. Alla scelta delle  materie  oggetto  del  colloquio,  da  parte,
rispettivamente,  del  candidato  e della commissione, si procede nel
modo seguente:
    a) nei giorni stabiliti per le prove scritte, grafiche o scritto-
grafiche, ciascun candidato indica, per iscritto, al presidente della
commissione o al commissario che lo rappresenta nelle  sedi  aggiunte
di  esame, la materia prescelta tra le quattro indicate dal Ministero
e quella eventualmente aggiunta, scelta tra  le  materie  dell'ultimo
anno  che  non  sia compresa tra quelle indicate dal Ministero per il
colloquio;
    b)  il  giorno  precedente  lo  svolgimento  del  colloquio,   la
commissione delibera, per ciascun candidato, sulla scelta tra le res-
idue tre materie.
  4.  La  deliberazione  e'  adottata a maggioranza ed e' debitamente
verbalizzata. In caso di parita', prevale il voto del presidente.
  5. Il colloquio si apre con la materia scelta dal candidato. Per la
licenza linguistica  la  lingua  straniera,  qualora  sia  una  delle
materie  oggetto  del  colloquio,  sara'  diversa da quella in cui il
candidato abbia sostenuto la  prova  scritta,  con  esclusione  della
terza  lingua straniera eventualmente seguita come materia opzionale.
In tal caso il colloquio puo' comprendere anche una  breve  prova  di
dettato.
  6.  Per  la  maturita'  professionale,  qualora  il  piano di studi
preveda piu' di una lingua straniera, i candidati, al momento in  cui
indicano la disciplina da loro scelta, precisano anche su quale delle
lingue   straniere   studiate   intendono   sostenere   l'esame,  per
l'eventualita' che la commissione scelga per il colloquio  la  lingua
straniera.
                              Art. 51.
                    Prove d'esame per i candidati
                        portatori di handicap
  1. La commissione giudicatrice, esaminata la documentazione fornita
dal  consiglio  di  classe  e  indicata  nel precedente art. 13, puo'
predisporre, ove ne  ravvisi  la  necessita',  prove  equipollenti  a
quelle  proposte dal Ministero e che possono consistere nell'utilizzo
di mezzi tecnici o modi diversi ovvero nello svolgimento di contenuti
culturali e/o professionali differenti, come previsto dalla  C.M.  16
giugno  1983,  n.  163.  In  ogni  caso  le prove equipollenti devono
consentire  di  verificare  che  il  candidato  abbia  raggiunto  una
preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del di-
ploma di maturita'.
  2.  I  tempi  piu'  lunghi  nell'effettuazione delle prove scritte,
grafiche e del colloquio, previsti dal terzo comma dell'art. 16 della
legge quadro, non possono comportare un  maggiore  numero  di  giorni
rispetto  a  quello  stabilito  dal  calendario  degli esami. In casi
eccezionali,   la   commissione,   tenuto   conto   della    gravita'
dell'handicap,   della  relazione  del  consiglio  di  classe,  delle
modalita'  di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, puo'
deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un  numero
maggiore di giorni.
                              Art. 52.
                  Esami per i candidati privatisti
  1. Anche nei confronti dei candidati privatisti la commissione deve
verificare   che   i   medesimi   abbiano  raggiunto  un  livello  di
preparazione corrispondente  agli  obiettivi  didattici  e  formativi
propri  del  corso  di  studi  per  cui  si  presentano.  Pertanto la
valutazione delle prove scritte e  lo  svolgimento  del  colloquio  e
delle  prove  orali  integrative saranno improntate a tale obiettivo,
del cui raggiungimento il  presidente  della  commissione  informera'
specificamente nella relazione.
  2.   I   candidati   privatisti   sono  sottoposti  a  prove  orali
integrative,  compresa  l'educazione  fisica,   non   aventi   valore
eliminatorio  rispetto  al colloquio, il quale avra' luogo nel giorno
successivo secondo il diario stabilito, a norma del  precedente  art.
40.
  3.  Le  prove  orali  integrative tendono ad accertare gli elementi
essenziali della preparazione culturale e professionale che,  per  la
mancata frequenza, la scuola non puo' aver preventivamente vagliato e
di cui la commissione giudicatrice possa tener conto nel formulare il
proprio giudizio conclusivo.
  4. Nei seguenti casi esse vertono:
    a)  per i candidati provvisti della sola licenza di scuola media:
sulle materie dell'intero corso di studio ad esclusione delle materie
dell'ultimo anno che formano oggetto della seconda  prova  scritta  e
delle due del colloquio.
  Per  la maturita' professionale tali prove vertono, oltre che sulle
materie del corso post-qualifica, anche sulle materie  del  corso  di
qualifica scelto dal candidato;
    b)  per  i  candidati  provvisti  di  idoneita'  o  di promozione
all'ultima classe (compresi gli  allievi  frequentanti  la  penultima
classe  ammessi  agli  esami  di  maturita'  per  abbreviazione o per
merito) ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe  ottenuta
in  precedenti  esami  di maturita' o di abilitazione o di diploma di
qualifica professionale quadriennale: sulle materie dell'ultimo  anno
di  corso che non formano oggetto ne' della seconda prova scritta ne'
delle due scelte per il colloquio;
    c) per i candidati provvisti di idoneita' o di promozione  (o  di
ammissione  alla  frequenza) a classe precedente l'ultima, di diploma
di qualifica professionale triennale  o  biennale:  oltre  che  sulle
materie  dell'ultimo  anno  di  corso,  ai sensi della lettera b), su
tutte quelle previste  nei  programmi  delle  classi  precedenti,  in
relazione al titolo di studio posseduto;
    d)  per  i candidati forniti di altro titolo di studio (altro di-
ploma di maturita', di abilitazione o di licenza linguistica, diploma
di qualifica professionale, di  abilitazione  all'insegnamento  nelle
scuole  del  grado  preparatorio,  idoneita'  o promozione conseguita
presso un istituto di istruzione secondaria o artistica di altro tipo
o indirizzo): sulle materie o parti di materie incluse nei  programmi
di  insegnamento  dell'intero  corso  dell'istituto  cui si riferisce
l'esame  di  maturita',  e  che  non  figurino   nei   programmi   di
insegnamento  dell'istituto di provenienza, in relazione al titolo di
studio posseduto, per il conseguimento del titolo stesso;
    e)  per  i  candidati  forniti  di titolo di studio di istruzione
superiore (diploma di laurea, diploma rilasciato  dall'ISEF,  diploma
di perfezionamento o di specializzazione di cui all'art. 20 del testo
unico  sull'istruzione  universitaria, approvato con regio decreto 31
agosto 1933, n. 1592), la determinazione delle materie oggetto  delle
prove  orali  integrative  avviene, oltre che con i criteri stabiliti
dalle precedenti lettere a ), b ), c ) e d), anche sulla  base  degli
esami superati;
    f)  per  i candidati che hanno seguito studi all'estero, i quali,
ai sensi dell'art. 49 del regio decreto 4 maggio 1925, n.  653,  sono
dispensati  dal presentare titoli di studio inferiori, le prove orali
integrative vertono su tutte le  materie  incluse  nei  programmi  di
insegnamento  del  corso  dell'istituto  cui  si riferisce l'esame di
maturita', escluse quelle  dell'ultimo  anno  oggetto  della  seconda
prova scritta e del colloquio.
  4.  I  candidati  privatisti  gia'  in  possesso  di  un diploma di
maturita' d'arte applicata, ma di sezione diversa, non debbono essere
sottoposti ad alcuna prova integrativa, trattandosi dello stesso tipo
di  maturita',  mentre  per  quanto  riguarda  le  prove   specifiche
dell'esame  sono  tenuti  a sostenere per intero sia le prove scritte
che le orali.
  5.  Negli  esami  di  maturita'  professionale  (limitatamente   ai
candidati sprovvisti di diploma di qualifica), tecnica e artistica le
prove tendono ad accertare il conseguimento degli obiettivi formativi
anche mediante dimostrazioni pratiche, limitatamente alle materie in-
dicate per ciascun tipo di maturita' nell'annessa tabella a).
                              Art. 53.
               Assenze dei candidati. Prove suppletive
  1.  I  candidati  che  non  abbiano  potuto  partecipare alle prove
scritte per i motivi previsti dalla legge hanno facolta' di  chiedere
di  essere  ammessi a sostenere prove scritte suppletive, presentando
probante documentazione entro il giorno successivo alla seconda prova
scritta.
  2. La commissione giudicatrice, valutati i risultati  della  visita
fiscale e di ogni altro opportuno accertamento, decide in merito alle
istanze  e  ne  da'  comunicazione agli interessati e al provveditore
agli studi.
  3. Nel caso che nello stesso istituto operino piu' commissioni  per
candidati  dell'istituto  stesso,  i  candidati  alle  prove  scritte
suppletive possono essere assegnati ad un'unica  commissione.  Questa
provvede  alle  operazioni relative, trasmettendo a conclusione delle
prove gli elaborati alle rispettive commissioni  di  provenienza  dei
candidati,  le  quali  continuano,  nel frattempo, lo svolgimento dei
colloqui.
  4.  Nel  caso  di  commissione  cui   siano   aggregati   candidati
provenienti  da  altro  istituto  o  da sezione staccata dello stesso
istituto, anche se in localita' diversa, le prove scritte  suppletive
hanno luogo soltanto nella sede principale.
  5.  Ai  sensi dell'art. 84 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653,
il presidente della commissione puo' disporre che, in caso di assenza
dei candidati per  motivi  gravissimi,  le  prove  integrative  e  il
colloquio  si  svolgano  in  giorni  diversi  da  quelli  nei quali i
candidati sono stati convocati.
                              Art. 54.
                  Verbalizzazione delle operazioni
  1.  Al  termine  delle  prove integrative e dei colloqui di ciascun
candidato la commissione ne verbalizza l'andamento e  le  risultanze.
La  verbalizzazione  deve  descrivere  sinteticamente  ma  fedelmente
l'andamento delle operazioni della commissione e chiarire le  ragioni
per  le  quali si e' giunti a determinate conclusioni, in modo che il
lavoro della commissione possa esserne desunto nella sua interezza  e
le deliberazioni adottate risultino pienamente motivate.
                              Art. 55.
                Presenza componenti delle commissioni
  1.  In  nessun  caso  si  da'  inizio  alle  prove integrative o al
colloquio, ne' in essi si prosegue,  se  non  siano  presenti  almeno
cinque  membri  effettivi della commissione, compreso il presidente o
il vice presidente.
                              Art. 56.
                           Giudizio finale
  1.  La  commissione  giudicatrice  si  riunisce  entro  il   giorno
successivo  alla conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei
candidati  che  hanno  sostenuto  le  prove  scritte  suppletive.   I
commissari aggregati nominati a pieno titolo prendono parte, con voto
deliberativo,  a  tutte  le  operazioni di esame di tutti i candidati
della commissione; quelli nominati a norma del precedente art. 44 per
la materia aggiunta e per le prove orali integrative partecipano, con
voto  meramente  consultivo,  alle  sole  operazioni  concernenti   i
candidati  per  i  quali  e'  stata necessaria la loro partecipazione
all'esame.
  2.  Nel  caso  di  commissioni  con  piu'  indirizzi,  a  tutte  le
operazioni  di  esame,  alla formulazione del giudizio di maturita' e
alla assegnazione del voto debbono partecipare tutti i componenti  di
nomina  del  Ministero o del provveditore, i membri aggregati a pieno
titolo,  compresi  i  rappresentanti  di  classe  che   eventualmente
svolgano  anche  tale  funzione  e  i  membri  interni (questi ultimi
limitatamente ai candidati da essi rappresentati).
  3. Sulla base dei risultati delle prove del giudizio di  ammissione
agli esami, del curriculum degli studi e di ogni altro elemento a sua
disposizione,  la  commissione procede alla formulazione del motivato
giudizio, positivo o negativo, sulla maturita' di ciascun candidato e
provvede a ogni adempimento prescritto  dalla  legge  e  dalle  altre
disposizioni.
  4. Il giudizio, sia positivo che negativo, deve essere attentamente
e adeguatamente motivato. Alla sua formulazione concorrono:
    a  )  il  curriculum  degli studi di scuola secondaria di secondo
grado;
    b) i giudizi analitici e  il  giudizio  sintetico  formulato  dal
consiglio di classe in sede di scrutinio di ammissione;
    c) i risultati delle prove scritte e i risultati del colloquio;
    d) ogni altro elemento a disposizione della commissione.
  Nel  caso dei candidati privatisti il secondo elemento citato viene
sostituito dai risultati conseguiti nelle prove integrative.
  Dai verbali deve risultare che la carriera scolastica, gli atti del
consiglio di classe  e  ogni  altro  documento  del  candidato  hanno
costituito   parte   integrante  delle  scelte  e  delle  valutazioni
effettuate dalla commissione.
  Dato  l'obbligo  della congrua motivazione, non sono sufficienti il
mero richiamo formale e la sola citazione del curriculum degli  studi
e  delle  prove  di  esame, in quanto occorre che la commissione dia,
nella  formulazione  del  giudizio,  una  precisa  valutazione  degli
elementi  motivando,  con  logica  conseguenziale,  come  il giudizio
stesso scaturisca, in modo armonioso, dagli elementi predetti.
  5. Il giudizio  e'  integrato  da  un  voto  espresso  da  tutti  i
componenti  la  commissione,  che  costituisce  il momento di sintesi
della valutazione di tutti gli elementi di cui la commissione  e'  in
possesso,  secondo  il disposto dell'art. 8 della legge n. 119/1969 e
dell'art. 7 del decreto ministeriale 15 maggio 1970. Per i  candidati
dichiarati maturi il voto e' unico e va espresso in sessantesimi.
  6.  Nei riguardi dei candidati privatisti dichiarati non maturi, la
commissione deve giudicare,  sia  in  senso  positivo  sia  in  senso
negativo,  se  essi  possono  ottenere  l'ammissione  alla  frequenza
dell'ultima classe.
  7. Nei riguardi dei candidati privatisti agli  esami  di  maturita'
professionale dichiarati non maturi, la commissione deve giudicare, a
maggioranza   semplice,   se   essi  possono  ottenere  la  idoneita'
all'ultima classe, ai sensi dell'art. 7 del decreto  ministeriale  15
maggio 1970.
  8. I candidati privatisti agli esami di maturita' professionale che
non  abbiano  ottenuto  la idoneita' all'ultima classe possono, nella
sessione autunnale, sostenere  l'esame  di  idoneita'  alla  medesima
classe  soltanto  per  un  diverso  corso post-qualifica, sempreche',
ovviamente, il diploma di qualifica  di  cui  sono  eventualmente  in
possesso, ammetta l'iscrizione a tale diverso corso.
                              Art. 57.
                     Pubblicazione dei risultati
  1.  L'esito  degli  esami  e'  pubblicato,  per  tutti i candidati,
nell'albo dell'istituto sede  principale  della  commissione  e,  per
estratto,  nell'albo  degli istituti dai quali i candidati provengono
(sedi aggiunte e aggregate).
  2. Il giudizio di cui al precedente art.  55  e,  per  i  candidati
dichiarati  maturi,  anche  la  valutazione sull'orientamento ai fini
della  scelta  degli  studi  universitari,  vengono  comunicati   per
iscritto   a  richiesta  degli  interessati.    Pertanto,  giudizi  e
valutazioni devono essere riportati, a cura  della  commissione,  sui
registri di esame prima della chiusura in plichi sigillati degli atti
della commissione giudicatrice.
  3.  Nel caso in cui la commissione comprenda sedi aggiunte o aggre-
gate, anche di provincia diversa, copia del registro e'  inviata  per
estratto,  a cura della commissione, agli istituti di provenienza dei
candidati e ai competenti provveditori agli studi.
  4. Per gli esami di maturita' concernenti gli alunni  delle  classi
sperimentali  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 419, si richiamano le disposizioni impartite  con  il
decreto ministeriale che disciplina la materia.
                              Art. 58.
                        Diplomi e certificati
  1.  Ferma  restando la competenza della commissione giudicatrice al
rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano  disponibili  per  la
firma  prima  del  termine  di  chiusura  della  sessione d'esame, il
presidente medesimo deleghera' il capo  d'istituto  al  rilascio  dei
diplomi stessi.
  2. A richiesta degli interessati sono rilasciati certificati, senza
limitazione  di numero, dai capi degli istituti statali, pareggiati o
legalmente riconosciuti, presso i  quali  sono  depositati  gli  atti
relativi al conseguimento del titolo di studio. Tali certificati sono
considerati  validi  anche  per l'iscrizione all'Universita', purche'
successivamente sostituiti, a cura degli interessati stessi,  con  il
diploma di maturita'.
  3.  Sono  abrogate  le  disposizioni  che prevedono il rilascio del
"certificato provvisorio".
  4. Le firme sui certificati  rilasciati  dai  capi  degli  istituti
pareggiati  o  legalmente  riconosciuti devono essere legalizzate dal
provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 16 della legge 4  gennaio
1968, n. 15.
  5.  Ai  sensi  della legge 27 ottobre 1969, n. 754 e della legge 11
dicembre 1969, n. 910, il  diploma  di  maturita'  professionale  per
odontotecnico  o  per ottico ha valore soltanto per l'ammissione alle
carriere di concetto, in conformita' del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella H, nonche' a tutti i  corsi
di  laurea  universitari. Esso, invece, non puo' ritenersi valido per
l'esercizio  dell'arte  sanitaria  di  odontotecnico  o  di   ottico,
regolata da specifiche norme legislative. Sul diploma, pertanto, deve
essere  apposta  la seguente esplicita dicitura: "Il presente diploma
non  abilita  all'esercizio   dell'arte   ausiliaria   sanitaria   di
odontotecnico o di ottico di cui al testo unico delle leggi sanitarie
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265".
  Analoga dicitura deve essere, del pari, inserita sul certificato.
   Roma, 25 gennaio 1994
                                         Il Ministro: JERVOLINO RUSSO