IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
  Vista  la  legge  23  dicembre  1977, n. 952, recante modificazioni
delle norme sulla registrazione degli atti da  prodursi  al  pubblico
registro  automobilistico  e  di altre norme in materia di imposta di
registro;
  Ritenuto che per le formalita'  da  eseguirsi  presso  il  pubblico
registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con
sottoscrizione  autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata
legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di  trascrizione  da
corrispondersi al momento stesso della richiesta;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del decreto
ministeriale 16 aprile 1987, n.  310,  attuativo  delle  disposizioni
contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n.
952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve
effettuare  il  versamento  dell'imposta  alla  sezione  di tesoreria
provinciale dello Stato, con imputazione al  capo  VIII,  cap.  1236,
dello  stato  di previsione delle entrate statali del rispettivo anno
finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le  richieste
di formalita' sono state presentate;
  Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre
1977,  n.  952,  cosi'  come modificato dall'art. 8- bis del decreto-
legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1 dicembre
1981, n. 692, nonche' dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187;
  Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui  alla
normativa suddetta comporta l'applicabilita' di sanzioni a carico del
richiedente;
  Tenuto  conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il
giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, puo' comportare
sanzioni  a   carico   del   conservatore   del   pubblico   registro
automobilistico,  per  effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della
legge 23 dicembre 1977, n.  952,  alle  disposizioni  in  materia  di
registro, in quanto compatibili;
  Attesa,  quindi,  la necessita' di prevedere, nei casi di eventi di
carattere  eccezionale  che  impediscano  di  assolvere  nei  termini
prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilita' del ritardo
suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;
  Atteso  che,  il  procuratore  generale  della Repubblica presso il
tribunale di Catania con nota del 2 novembre 1993, ha  segnalato  nei
giorni  9,  10  e  11  dicembre 1993 l'irregolare funzionamento degli
uffici del pubblico registro automobilistico di Siracusa per  l'avvio
delle  nuove  procedure automatizzate e, conseguentemente, il mancato
rispetto dei  termini  previsti  per  la  liquidazione,  riscossione,
contabilizzazione    e   versamento   della   imposta   erariale   di
trascrizione;
  Ritenuto  che  la  suesposta  causa  deve  considerarsi  evento  di
carattere eccezionale;
                              Decreta:
  Per  i  motivi indicati nelle premesse, viene accertata, nei giorni
9, 10 e  11  dicembre  1993  la  mancata  riscossione  della  imposta
erariale  di  trascrizione  per  le  formalita' che andavano eseguite
entro tale data nonche' il mancato versamento all'erario dell'imposta
da  effettuarsi,  nello  stesso termine, presso l'ufficio provinciale
del pubblico registro automobilistico di Siracusa.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 11 gennaio 1994
                                         Il direttore generale: ROXAS