La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                       (Finalita' della legge) 
   1. La presente  legge  disciplina  l'ordinamento  e  le  attivita'
portuali  per  adeguarli  agli  obiettivi  del  piano  generale   dei
trasporti, dettando  contestualmente  principi  direttivi  in  ordine
all'aggiornamento e alla definizione degli  strumenti  attuativi  del
piano stesso, nonche' all'adozione e modifica dei piani regionali dei
trasporti. 
   2. Il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 dicembre  1986,
n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio  1987,
n. 26, e' abrogato. 
 
          AVVERTENZA
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
            - Il D.L.  n.  873/1986  reca:  "Misure  urgenti  per  il
          risanamento  delle  gestioni  dei porti e per l'avvio della
          riforma degli ordinamenti portuali".  L'art.  1,  comma  4,
          cosi'   recitava:   "4.  Per  avviare  a  realizzazione  le
          indicazioni del Piano generale dei trasporti in materia  di
          riorganizzazione  dei porti, con decreto del Ministro della
          marina mercantile di concerto con  i  Ministri  dei  lavori
          pubblici  e dei trasporti, sentito il Comitato dei Ministri
          di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984,  n.  245,
          prorogato  fino  alla  istituzione  del  CIPET ai sensi del
          comma 3 dell'articolo 34 della legge 28 febbraio  1986,  n.
          41,  e'  istituito per ciascun sistema portuale un comitato
          con  il  compito  di   studiare   e   proporre   le   linee
          programmatiche  per  l'organizzazione  e  lo sviluppo delle
          infrastrutture  dei  singoli  sistemi.  I   comitati   sono
          composti  da un numero massimo di diciotto membri, nominati
          fra esponenti degli scali marittimi di interesse  nazionale
          insistenti   sul   litorale  compreso  nel  sistema,  delle
          regioni,  ancorche'  prive  di  litorali   interessati   al
          sistema,   degli   enti   e   delle   categorie   e   delle
          organizzazioni sindacali di settore".