IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
                           DI CONCERTO CON
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  l'art.  2  della legge 18 marzo 1958, n. 325, concernente la
disciplina del commercio interno del riso e  l'art.  28  del  decreto
legislativo  27  gennaio  1992,  n.  109,  recante modificazioni alla
predetta legge;
  Ritenuto che il provvedimento concernente la  determinazione  della
denominazione   delle  varieta'  di  risone  e  delle  corrispondenti
varieta' di riso  e  loro  attribuzione  al  gruppo  di  appartenenza
previsto  dalla  sopracitata legge 18 marzo 1958 e' di competenza del
Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  di  concerto  con  il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  La  denominazione  delle  varieta' di risone e delle corrispondenti
varieta' di riso, la loro ripartizione in gruppi e le caratteristiche
di ciascuna varieta', con la indicazione delle tolleranze  consentite
e  dei relativi limiti, sono determinate, per gli effetti della legge
18 marzo 1958, n. 325, modificata dal decreto legislativo 27  gennaio
1992,  n. 109, e per l'annata agraria 1992-93, con le tabelle annesse
al presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 dicembre 1993
                                   Il Ministro delle risorse
                                 agricole, alimentari e forestali
                                              DIANA
  Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
           SAVONA