IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  recante
disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19  della  legge
22  dicembre  1984,  n.  887  (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare  operazioni
di   indebitamento  nel  limite  annualmente  risultante  nel  quadro
generale riassuntivo del bilancio  di  competenza,  anche  attraverso
l'emissione  di  certificati  di  credito  del  Tesoro, di durata non
superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme  contenute  nel
medesimo articolo;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del
bilancio  di  previsione  dello  Stato  per l'anno finanziario 1994 e
bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
in legge 19 luglio 1993, n. 237;
  Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556,  convertito,  con
modificazioni,   nella  legge  17  novembre  1986,  n.  759,  recante
modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul  reddito  degli
interessi  ed  altri  proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui
all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre
1973, n. 601;
  Visti  gli  articoli  10 e 11 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n.
16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n.  75,
recante   disposizioni   in  materia  di  imposte  sui  redditi,  sui
trasferimenti di immobili di civile abitazione,  di  termini  per  la
definizione  agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la
soppressione della ritenuta sugli interessi, premi  ed  altri  frutti
derivanti  da  depositi  e conti correnti interbancari, nonche' altre
disposizioni tributarie;
  Visto il decreto-legge 24 settembre 1993,  n.  376,  reiterato  con
decreto-legge  26 novembre 1993, n. 474, ed in particolare, l'art. 2,
con il quale, all'art. 11 del citato decreto-legge 23  gennaio  1993,
n.  16,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n.
75, e' stato aggiunto, dopo il comma 2, un ulteriore comma  (2-  bis)
in forza del quale e' stato, fra l'altro, stabilito che:
   la differenza tra l'importo di 7.500 miliardi di lire e quello dei
crediti di cui e' stato chiesto il rimborso ai sensi del comma 2, del
citato  art. 11, e' destinata all'estinzione, secondo le disposizioni
dei commi 1 e 2 del richiamato art. 10 del decreto-legge n.  16/1993,
dei  crediti  risultanti  dalla  liquidazione delle dichiarazioni dei
redditi, relative ai periodi di imposta chiusi tra il 1› gennaio 1987
e il 31 dicembre 1990, dei contribuenti  che  hanno  evidenziato  una
perdita  nel  bilancio  dell'esercizio  chiuso nell'anno 1991 e per i
quali l'importo del  rimborso  comprensivo  degli  interessi  risulti
complessivamente,  per  i menzionati periodi di imposta, di ammontare
non inferiore a 50 miliardi di lire;
   gli interessi relativi a ciascun credito devono  essere  computati
fino  al  31  dicembre  1993  e  che il godimento dei titoli di Stato
decorre dal 1› gennaio 1994;
   l'estinzione di tali crediti d'imposta viene effettuata sulla base
delle  richieste  presentate entro l'11 agosto 1993 direttamente agli
ispettorati compartimentali delle imposte dirette competenti;
   l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione  dell'ottanta
per  cento  dei  crediti  indicati nelle dichiarazioni e dei relativi
interessi; il  residuo  ammontare  viene  estinto  al  termine  delle
operazioni di liquidazione da completarsi entro il 30 novembre 1993;
  con decreti del Ministro del tesoro, dovranno essere determinate le
caratteristiche, le modalita', ivi compresa la misura dell'interesse,
nonche' le procedure di assegnazione dei titoli;
  Visto   il  proprio  decreto  n.  101155  del  25  settembre  1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 1993  con
il   quale,   onde  consentire  agli  aventi  diritto  di  richiedere
l'estinzione dei relativi crediti d'imposta mediante assegnazione  di
titoli   di   debito   pubblico,   si  e'  provveduto  a  fissare  le
caratteristiche dei titoli medesimi, stabilendo fra l'altro che  agli
stessi  verranno  consegnati  certificati  di  credito  del Tesoro al
portatore con godimento 1› gennaio  1994  di  durata  quinquennale  e
quattro  mesi  rimborsabili in un'unica soluzione il 1› gennaio 1999,
al tasso di interesse annuo del 9,50%, e  che  i  certificati  stessi
verranno  emessi  alla  pari,  per  un  importo corrispondente, salvo
opportuni arrotondamenti, all'ammontare complessivo  dei  crediti  di
imposta  risultanti  da  elenchi  riepilogativi che saranno trasmessi
dall'Amministrazione finanziaria;
  Visto il proprio decreto n. 101131 del 25  settembre  1993  con  il
quale  e'  stata  disposta un'emissione di certificati di credito del
Tesoro al portatore per l'importo di nominali L. 1.619.081.000.000 ad
estinzione,  nella  misura  dell'ottanta  per  cento,   dei   crediti
d'imposta di cui alla citata normativa;
  Vista la lettera in data 28 dicembre 1993 con la quale il Ministero
delle finanze ha comunicato che l'importo del residuo venti per cento
del  credito  vantato  dall'IRI  ammonta  a  L. 404.770.105.000 ed ha
trasmesso apposito elenco dal quale  risultano  i  crediti  spettanti
alle  aziende  ivi  indicate  per  un importo complessivo pari a lire
619.417.701.000;
  Considerato che  nella  sopracitata  lettera  del  Ministero  delle
finanze, si fa presente che, a seguito degli accertamenti disposti in
base  alla normativa contenuta nel citato art. 2 del decreto-legge n.
474/1993 e' emerso che alle societa' indicate nel suddetto elenco non
risulta notificato alcun avviso di accertamento e che per le societa'
stesse  il  rimborso  riconosciuto  a  seguito  delle  operazioni  di
liquidazione  della  dichiarazione  dei  redditi  ex art. 36- bis del
decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973,  corrisponde  al
rimborso richiesto;
  Ritenuto che occorre procedere all'emissione dei certificati di cui
sopra,  determinandone  le  ulteriori  caratteristiche  che non siano
state oggetto del citato decreto ministeriale del 25 settembre  1993,
nonche' le modalita' e le procedure di assegnazione dei medesimi, per
un    importo,   debitamente   arrotondato,   di   complessive   lire
1.024.192.000.000;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in
materia di controllo della Corte dei conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e successive modificazioni, e per  le  finalita'  di  cui  al
decreto-legge  26  novembre 1993, n. 474, e' disposta un'emissione di
certificati di credito del  Tesoro  al  portatore  per  l'importo  di
nominali L. 1.024.192.000.000, alle seguenti condizioni:
   durata: cinque anni e quattro mesi;
   godimento: 1› gennaio 1994;
   prezzo d'emissione: alla pari;
   tasso  d'interesse:  9,50%  annuo, pagabile posticipatamente il 1›
gennaio di ogni anno;
   rimborso: in unica soluzione il 1› gennaio 1999.