IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 5, comma 1, della legge 28 marzo 1991, n. 104;
  Visto  il  regio  decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed il relativo
regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio  1984,
n. 21, e successive modificazioni;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentita la Banca d'Italia;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato espresso nella adunanza
generale del 14 settembre 1993;
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
del  presente  provvedimento  inviata  con  nota  del  4 agosto 1993,
protocollo n. 167465.
  Visto il  parere  delle  sezioni  riunite  della  Corte  dei  conti
espresso nell'adunanza generale del 7 gennaio 1994;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  L'art.  244  del  regio  decreto  23  maggio  1924,  n. 827, e'
sostituito dal seguente:
  "Le  quietanze  di  tesoreria  debbono  essere   sottoscritte   dal
tesoriere  centrale  e  dal  controllore  capo  se  rilasciate  dalla
tesoreria centrale e dal  capo  della  sezione  se  rilasciate  dalla
tesoreria provinciale.
  Le  quietanze  sono consegnate o trasmesse alle parti interessate a
cura,  rispettivamente,  del  controllore  capo  e  del  capo   della
sezione".
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 1 dell'art. 5 della
          legge n.  104/1991 (Proroga della gestione del servizio  di
          tesoreria provinciale dello Stato):
             Art.  5.  -  1.  Con decreti del Ministro del tesoro, da
          emanare ai sensi dell'art. 17,  comma  3,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  sentita la Banca d'Italia, possono
          essere adottate, limitatamente alla gestione  del  servizio
          di tesoreria, norme intese a semplificare le procedure rel-
          ative  agli  incassi  e ai pagamenti per conto dello Stato,
          nonche' alla rendicontazione  da  parte  delle  sezioni  di
          tesoreria,    anche   mediante   l'impiego   di   strumenti
          informatici".
             -   Il  R.D.  n.  2440/1923  reca:  "Nuove  disposizioni
          sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'
          generale dello Stato".
             -  Il  R.D.  n.  827/1924  approva  il  "Regolamento per
          l'amministrazione del  patrimonio  e  per  la  contabilita'
          generale dello Stato".
             -  Il D.P.R. n. 21/1984 reca: "Modalita' agevolative per
          la riscossione dei titoli di spesa dello Stato".
             - Il testo del comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.
          400/1988    (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo   e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente: "3. Con decreto  ministeriale  possono  essere
          adottati   regolamenti  nelle  materie  di  competenza  del
          Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
          legge   espressamente   conferisca   tale   potere.    Tali
          regolamenti,  per  materie  di competenza di piu' Ministri,
          possono  essere  adottati  con  decreti  interministeriali,
          ferma  restando la necessita' di apposita autorizzazione da
          parte  della   legge.   I   regolamenti   ministeriali   ed
          interministeriali  non  possono  dettare  norme contrarie a
          quelle dei regolamenti emanati dal  Governo.  Essi  debbono
          essere  comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
          prima della loro emanazione".
             - Il  testo  dell'art.  370  del  gia'  citato  R.D.  n.
          827/1924, cosi' come modificato dal presente decreto, e' il
          seguente:
             "Art.  370.  -  Gli  stipendi  di  attivita', assegni di
          disponibilita'  o  di  aspettativa,  pensioni  ed   assegni
          congeneri si pagano a mensilita' maturate.
             Tuttavia  il pagamento dello stipendio agli impiegati in
          attivita'  di  servizio  e  l'assegno  agli  impiegati   in
          disponibilita',  che  prestano  la loro opera presso uffici
          governativi, puo' incominciare il giorno 27 del mese cui si
          riferisce il pagamento  od  il  precedente  giorno  feriale
          qualora il 27 del mese cada in giorno festivo.
             Coloro  i quali sono incaricati, ai sensi del successivo
          art. 383, della riscossione per  conto  di  altri,  possono
          riscuotere  presso  gli  uffici pagatori gli stipendi e gli
          assegni  di  disponibilita',  per  i   quali   sono   stati
          incaricati,  il giorno feriale che precede quello stabilito
          col secondo comma del presente articolo ed  iniziare  nello
          stesso giorno i pagamenti a favore degli aventi diritto.
             Il  pagamento  delle  pensioni e' eseguito alle speciali
          scadenze per esse stabilite o nel giorno precedente qualora
          quello di scadenza sia festivo.
             Il Ministro per il tesoro puo' disporre  che  i  termini
          previsti  dal  secondo  e terzo comma del presente articolo
          siano anticipati di due giorni feriali e che  il  pagamento
          delle pensioni abbia inizio non oltre cinque giorni feriali
          prima  delle  scadenze  per esse stabilite con l'osservanza
          delle modalita' che saranno determinate con suoi decreti.
             In  caso  di  particolari  esigenze  connesse   con   il
          funzionamento  del  servizio  di tesoreria, il Ministro del
          tesoro puo' consentire con proprio decreto che il pagamento
          diretto dello stipendio  e  degli  altri  assegni  fissi  e
          continuativi  al  personale  statale,  nonche'  le relative
          operazioni di accreditamento conseguenti alla richiesta  da
          parte  del  personale stesso delle modalita' agevolative di
          riscossione  previste  dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  10 febbraio 1984, n. 21, abbiano inizio in data
          anteriore di non oltre sette giorni  a  quella  di  cui  al
          comma 2.
             In nessun caso, ove l'impiegato od il pensionato venisse
          a  morire  prima  del  giorno  di maturazione della rata di
          assegni,  si  promuove  azione  contro  gli  eredi  per  la
          restituzione  all'Erario dell'importo riscosso per i giorni
          che intercorrono tra la morte dell'assegnatario e  la  fine
          del mese, o la data di scadenza della pensione".
             -  Il  testo degli articoli 478, 549, 604 e 645 del gia'
          citato R.D.  827/1924 e' il seguente:
              "Art. 478. - Il pagamento delle rendite nominative  dei
          vari  consolidati,  prestiti  nazionali,  debiti perpetui e
          debiti redimibili, amministrati  dalla  direzione  generale
          del debito pubblico, viene effettuato a mezzo del ruolo mo-
          bile o a mezzo di ordini di pagamento.
             Il  ruolo  mobile e' composto di tanti fogli quante sono
          le iscrizioni di rendita. Questi  vengono  trasmessi  dalla
          predetta  direzione  generale alle tesorerie per il tramite
          del controllore centrale o delle  delegazioni  del  tesoro,
          descritti  in  elenco  per  ordine  di  numero  progressivo
          d'iscrizione. Le formule di ricevuta per  le  singole  rate
          sono trasmesse prima delle relative scadenze.
             Per   il   pagamento   degli   interessi  sulle  rendite
          nominative  non  vincolate  di  usufrutto  o  di  pagamento
          personale,  la  direzione generale del debito pubblico puo'
          rilasciare certificati muniti, in corrispondenza delle rate
          a scadenze, di un foglio di ricevute da staccarsi  all'atto
          del pagamento.
             Il  controllore  capo e le delegazioni, del tesoro, dopo
          le necessarie verifiche  e  dopo  l'apposizione  del  bollo
          d'ufficio,  passano  le  formule,  previa  annotazione  nei
          propri registri, alle tesorerie le  quali  le  assumono  in
          carico  e  ne  accusano  ricevuta  che  viene  rimessa alla
          direzione generale del debito  pubblico  col  visto  e  pel
          tramite   del   controllore   centrale  o  del  capo  della
          delegazione del tesoro.
             I buoni e gli altri ordinativi di pagamento  riguardanti
          il  debito  pubblico sono trasmessi al controllore centrale
          od alle delegazioni del tesoro che, dopo averne preso  nota
          nei  propri  registri,  li  passano  alle  tesorerie per il
          pagamento.
             Il pagamento delle rate d'interessi sui buoni del tesoro
          poliennali  nominativi  e'  effettuato  sulla  base   delle
          contromatrici  trasmesse  alle  tesorerie  della  direzione
          generale  del  debito  pubblico  e  mediante  distacco  dei
          tagliandi dai relativi titoli".
             "Art.  549.  -  I  moduli  per  i  buoni all'ordine sono
          forniti dalla direzione generale del tesoro, consegnati  ad
          un  suo  funzionario  che  ne  e'  responsabile  e che, per
          seguire il movimento  dei  moduli  stessi,  tiene  apposito
          registro di carico e scarico distintamente per ogni serie.
             I  buoni  al  portatore  sono  forniti  ad  ogni singola
          tesoreria che li assume in carico e tiene, in concorso  col
          controllore  capo  o col capo della delegazione del tesoro,
          un registro analogo a quello di cui al comma precedente".
             "Art. 604. - Le sezioni di tesoreria rendono conto delle
          operazioni  di  entrata  e  di   uscita,   per   tutte   le
          contabilita'   loro   affidate,   presentando   i  seguenti
          documenti:
               a) giornalmente:
               alla   direzione   generale   del   tesoro   ed   alla
          amministrazione   centrale   dell'istituto  incaricato  del
          servizio di tesoreria provinciale una  situazione  sommaria
          di entrata, di uscita e del residuo fondo di cassa;
               alle   locali   intendenze   di  finanza  gli  elenchi
          descrittivi dei versamenti per le entrate dello Stato dalle
          stesse amministrate;
               alla locale ragioneria provinciale  dello  Stato,  gli
          elenchi  descrittivi  dei  versamenti  per le entrate dello
          Stato amministrate dalla coesistente intendenza di finanza,
          dalla direzione provinciale del tesoro e  da  altri  uffici
          per  i  quali  la  ragioneria provinciale medesima provvede
          alla contabilizzazione delle rispettive entrate;
               b) decadalmente:
               alle amministrazioni  ed  ai  funzionari  che  abbiano
          costituito  una contabilita' speciale a norma dell'art. 585
          del presente regolamento, la situazione della  contabilita'
          stessa   con   i   titoli   giustificativi,  salva  diversa
          disposizione relativa a ciascuna contabilita' speciale;
               c) mensilmente:
               alla direzione generale del tesoro;
               entro i primi cinque giorni del mese, la dimostrazione
          degli incassi per entrate  di  bilancio  e  fuori  bilancio
          fatti  nel  mese  precedente, corredata di un riepilogo dei
          versamenti distinti, per capi e capitoli delle  entrate  di
          bilancio,  eccetto  quelle  che, per disposizioni speciali,
          sono esposte complessivamente per capo, i  particolari  per
          capitoli  dovendo  essere dati dalla ragioneria provinciale
          dello Stato;
               entro i primi dieci giorni del mese, la  dimostrazione
          dei  pagamenti per spese di bilancio e fuori bilancio fatti
          nel mese precedente;
               entro il giorno 19 del  mese,  i  titoli  estinti  per
          pagamenti  fuori  bilancio  e per buoni del tesoro eseguiti
          nel mese precedente, descritti negli  elenchi,  epiloghi  e
          riassunti indicati nelle apposite istruzioni;
               alle    competenti    amministrazioni   centrali,   in
          conformita' delle speciali istruzioni, le note  descrittive
          dei  versamenti ricevuti nel mese precedente per le entrate
          da esse amministrate, escluse le entrate amministrate dalle
          intendenze di  finanza,  dalle  direzioni  provinciali  del
          tesoro  e  da  altri  uffici  per  i  quali  le  ragionerie
          proviciali dello Stato  provvedono  alla  contabilizzazione
          delle rispettive entrate;
               alle  ragionerie  provinciali dello Stato, coesistenti
          alle intendenze di finanza  sedi  di  compartimento  per  i
          servizi  del  lotto, la nota descrittiva dei versamenti del
          ramo del lotto ricevuti nel mese precedente;
               alla Corte dei conti, entro il giorno 21 del mese, una
          nota descrittiva dei  pagamenti  delle  spese  di  bilancio
          eseguiti  nel  mese  precedente con tutti i titoli estinti,
          descritti negli  elenchi,  epiloghi  e  riassunti  indicati
          nelle  istruzioni  predette, con esclusione dei pagamenti e
          dei titoli del debito pubblico, nonche' dei  titoli  emessi
          da  uffici  periferici ai sensi della legge 17 agosto 1960,
          n. 908;
               alle  singole  ragionerie  presso  le  amministrazioni
          centrali  un  esemplare  degli  elenchi  descrittivi  degli
          ordinativi diretti dalle  stesse  Amministrazioni  centrali
          estinti  nel  mese  precedente, un esemplare degli epiloghi
          riflettenti tali titoli  ed  un  esemplare  degli  epiloghi
          degli ordini per pensioni pagati nel mese precedente;
               alla sezione di controllo della Corte dei conti per la
          regione  siciliana, alle delegazioni per la regione sarda e
          per  la   regione   Trentino-Alto   Adige,   nonche'   alle
          delegazioni  regionali della Corte dei conti indicate nella
          tabella A allegata alla legge 20 dicembre  1961,  n.  1345,
          entro  il  giorno  21  del  mese  una  nota descrittiva dei
          pagamenti  delle  spese  di  bilancio  eseguiti  nel   mese
          precedente  con i titoli estinti - descritti negli appositi
          elenchi, epiloghi e riassunti - emessi ai sensi della legge
          17  agosto  1960,  n.  908,  da  uffici  periferici  aventi
          attribuzioni decentrate;
               alle  ragionerie  regionali e provinciali dello Stato,
          secondo  la  rispettiva  competenza,  un  esemplare   degli
          elenchi  descrittivi degli ordinativi, diretti degli uffici
          periferici aventi attribuzioni decentrate  ai  sensi  della
          legge  17 agosto 1960, n. 908, estinti nel mese precedente,
          nonche'  un  esemplare  degli  epiloghi  concernenti  detti
          titoli.   Un  esemplare  degli  elenchi  e  degli  epiloghi
          suddetti deve essere trasmesso alla  competente  ragioneria
          centrale;
               ai  singoli  funzionari  delegati,  un esemplare degli
          elenchi descrittivi degli ordinativi e dei buoni emessi dai
          medesimi, pagati nel mese precedente.
             Analogamente provvede, in quanto occorra,  la  direzione
          generale  del  tesoro  per  le  operazioni  eseguite  dalla
          tesoria centrale.
             La  sezione   di   tesoreria   di   Roma   unisce   alla
          dimostrazione   mensile   degli   incassi   anche  l'elenco
          descrittivo delle quietanze da essa emesse a  favore  della
          tesoreria centrale per fondi somministrati.
             Tutte  le sezioni spediscono alla direzione generale del
          tesoro l'elenco descrittivo dei versamenti che  hanno  dato
          luogo al rilascio dei vaglia del tesoro.
             All'amministrazione  centrale  dell'istituto  incaricato
          del  servizio  di  tesoreria,  le  sezioni  medesime  danno
          comunicazioni  degli  incassi e dei pagamenti di bilancio e
          fuori bilancio verificatisi  nel  mese  al  quale  essi  si
          riferiscono.
             L'amministrazione  centrale dell'istituto incaricato del
          servizio  di  tesoreria  provinciale  compila   in   doppio
          esemplare  il conto mensile riassuntivo delle sezioni della
          tesoreria provinciale e lo trasmette entro il giorno 12 del
          mese successivo alla direzione generale del tesoro, insieme
          con un esemplare  dei  riassunti  da  essa  compilati,  per
          riepilogare  le  entrate,  le  spese  ed il fondo di cassa.
          Trasmette inoltre le  note  riassuntive  dei  pagamenti  di
          bilancio eseguiti, distintamente per ogni specie di titoli,
          nonche' quelle dei buoni e dei vaglia del tesoro pagati.
             Nei   termini   stabiliti,   le   sezioni  di  tesoreria
          provinciale trasmettono alla direzione generale del  debito
          pubblico le contabilita' di cui all'art. 482".
             "Art.  645.  -  I  tesorieri e gli agenti di riscossione
          debbono tenere un libro giornale, nel quale  registrano  le
          operazioni d'incasso e di pagamento da essi effettuate.
             Tengono  inoltre  gli  altri  libri e registri stabiliti
          dalle istruzioni speciali dei vari servizi".
             - Il D.P.R. n. 21/1984 reca:
             "Modalita' agevolative per la riscossione dei titoli  di
          spesa dello Stato".
             -  Il  testo  dell'art.  3  del  sopra  citato D.P.R. n.
          21/1984, cosi' come modificato dal presente decreto, e'  il
          seguente:
             "Art.   3.   La   dichiarazione  di  commutazione  o  di
          accreditamento, che sostituisce la quietanza del creditore,
          deve risultare sul titolo di spesa, da annotazione  recante
          gli  estremi necessari e la firma del capo della sezione di
          tesoreria.
             Per  i  titoli  di  spesa  trasmessi  alle  Sezioni   di
          tesoreria  proviciale per le operazioni di cui alla lettera
          d) , la dichiarazione di accreditamento  tramite  le  Poste
          viene apposta dalle Sezioni medesime".