IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 5, comma 1, della legge 28 marzo 1991, n. 104; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, e successive modificazioni; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentita la Banca d'Italia; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 14 settembre 1993; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del presente provvedimento inviata con nota del 4 agosto 1993, protocollo n. 167465. Visto il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti espresso nell'adunanza generale del 7 gennaio 1994; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'art. 244 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e' sostituito dal seguente: "Le quietanze di tesoreria debbono essere sottoscritte dal tesoriere centrale e dal controllore capo se rilasciate dalla tesoreria centrale e dal capo della sezione se rilasciate dalla tesoreria provinciale. Le quietanze sono consegnate o trasmesse alle parti interessate a cura, rispettivamente, del controllore capo e del capo della sezione".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 5 della legge n. 104/1991 (Proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato): Art. 5. - 1. Con decreti del Ministro del tesoro, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, possono essere adottate, limitatamente alla gestione del servizio di tesoreria, norme intese a semplificare le procedure rel- ative agli incassi e ai pagamenti per conto dello Stato, nonche' alla rendicontazione da parte delle sezioni di tesoreria, anche mediante l'impiego di strumenti informatici". - Il R.D. n. 2440/1923 reca: "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato". - Il R.D. n. 827/1924 approva il "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato". - Il D.P.R. n. 21/1984 reca: "Modalita' agevolative per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato". - Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Il testo dell'art. 370 del gia' citato R.D. n. 827/1924, cosi' come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 370. - Gli stipendi di attivita', assegni di disponibilita' o di aspettativa, pensioni ed assegni congeneri si pagano a mensilita' maturate. Tuttavia il pagamento dello stipendio agli impiegati in attivita' di servizio e l'assegno agli impiegati in disponibilita', che prestano la loro opera presso uffici governativi, puo' incominciare il giorno 27 del mese cui si riferisce il pagamento od il precedente giorno feriale qualora il 27 del mese cada in giorno festivo. Coloro i quali sono incaricati, ai sensi del successivo art. 383, della riscossione per conto di altri, possono riscuotere presso gli uffici pagatori gli stipendi e gli assegni di disponibilita', per i quali sono stati incaricati, il giorno feriale che precede quello stabilito col secondo comma del presente articolo ed iniziare nello stesso giorno i pagamenti a favore degli aventi diritto. Il pagamento delle pensioni e' eseguito alle speciali scadenze per esse stabilite o nel giorno precedente qualora quello di scadenza sia festivo. Il Ministro per il tesoro puo' disporre che i termini previsti dal secondo e terzo comma del presente articolo siano anticipati di due giorni feriali e che il pagamento delle pensioni abbia inizio non oltre cinque giorni feriali prima delle scadenze per esse stabilite con l'osservanza delle modalita' che saranno determinate con suoi decreti. In caso di particolari esigenze connesse con il funzionamento del servizio di tesoreria, il Ministro del tesoro puo' consentire con proprio decreto che il pagamento diretto dello stipendio e degli altri assegni fissi e continuativi al personale statale, nonche' le relative operazioni di accreditamento conseguenti alla richiesta da parte del personale stesso delle modalita' agevolative di riscossione previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, abbiano inizio in data anteriore di non oltre sette giorni a quella di cui al comma 2. In nessun caso, ove l'impiegato od il pensionato venisse a morire prima del giorno di maturazione della rata di assegni, si promuove azione contro gli eredi per la restituzione all'Erario dell'importo riscosso per i giorni che intercorrono tra la morte dell'assegnatario e la fine del mese, o la data di scadenza della pensione". - Il testo degli articoli 478, 549, 604 e 645 del gia' citato R.D. 827/1924 e' il seguente: "Art. 478. - Il pagamento delle rendite nominative dei vari consolidati, prestiti nazionali, debiti perpetui e debiti redimibili, amministrati dalla direzione generale del debito pubblico, viene effettuato a mezzo del ruolo mo- bile o a mezzo di ordini di pagamento. Il ruolo mobile e' composto di tanti fogli quante sono le iscrizioni di rendita. Questi vengono trasmessi dalla predetta direzione generale alle tesorerie per il tramite del controllore centrale o delle delegazioni del tesoro, descritti in elenco per ordine di numero progressivo d'iscrizione. Le formule di ricevuta per le singole rate sono trasmesse prima delle relative scadenze. Per il pagamento degli interessi sulle rendite nominative non vincolate di usufrutto o di pagamento personale, la direzione generale del debito pubblico puo' rilasciare certificati muniti, in corrispondenza delle rate a scadenze, di un foglio di ricevute da staccarsi all'atto del pagamento. Il controllore capo e le delegazioni, del tesoro, dopo le necessarie verifiche e dopo l'apposizione del bollo d'ufficio, passano le formule, previa annotazione nei propri registri, alle tesorerie le quali le assumono in carico e ne accusano ricevuta che viene rimessa alla direzione generale del debito pubblico col visto e pel tramite del controllore centrale o del capo della delegazione del tesoro. I buoni e gli altri ordinativi di pagamento riguardanti il debito pubblico sono trasmessi al controllore centrale od alle delegazioni del tesoro che, dopo averne preso nota nei propri registri, li passano alle tesorerie per il pagamento. Il pagamento delle rate d'interessi sui buoni del tesoro poliennali nominativi e' effettuato sulla base delle contromatrici trasmesse alle tesorerie della direzione generale del debito pubblico e mediante distacco dei tagliandi dai relativi titoli". "Art. 549. - I moduli per i buoni all'ordine sono forniti dalla direzione generale del tesoro, consegnati ad un suo funzionario che ne e' responsabile e che, per seguire il movimento dei moduli stessi, tiene apposito registro di carico e scarico distintamente per ogni serie. I buoni al portatore sono forniti ad ogni singola tesoreria che li assume in carico e tiene, in concorso col controllore capo o col capo della delegazione del tesoro, un registro analogo a quello di cui al comma precedente". "Art. 604. - Le sezioni di tesoreria rendono conto delle operazioni di entrata e di uscita, per tutte le contabilita' loro affidate, presentando i seguenti documenti: a) giornalmente: alla direzione generale del tesoro ed alla amministrazione centrale dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria provinciale una situazione sommaria di entrata, di uscita e del residuo fondo di cassa; alle locali intendenze di finanza gli elenchi descrittivi dei versamenti per le entrate dello Stato dalle stesse amministrate; alla locale ragioneria provinciale dello Stato, gli elenchi descrittivi dei versamenti per le entrate dello Stato amministrate dalla coesistente intendenza di finanza, dalla direzione provinciale del tesoro e da altri uffici per i quali la ragioneria provinciale medesima provvede alla contabilizzazione delle rispettive entrate; b) decadalmente: alle amministrazioni ed ai funzionari che abbiano costituito una contabilita' speciale a norma dell'art. 585 del presente regolamento, la situazione della contabilita' stessa con i titoli giustificativi, salva diversa disposizione relativa a ciascuna contabilita' speciale; c) mensilmente: alla direzione generale del tesoro; entro i primi cinque giorni del mese, la dimostrazione degli incassi per entrate di bilancio e fuori bilancio fatti nel mese precedente, corredata di un riepilogo dei versamenti distinti, per capi e capitoli delle entrate di bilancio, eccetto quelle che, per disposizioni speciali, sono esposte complessivamente per capo, i particolari per capitoli dovendo essere dati dalla ragioneria provinciale dello Stato; entro i primi dieci giorni del mese, la dimostrazione dei pagamenti per spese di bilancio e fuori bilancio fatti nel mese precedente; entro il giorno 19 del mese, i titoli estinti per pagamenti fuori bilancio e per buoni del tesoro eseguiti nel mese precedente, descritti negli elenchi, epiloghi e riassunti indicati nelle apposite istruzioni; alle competenti amministrazioni centrali, in conformita' delle speciali istruzioni, le note descrittive dei versamenti ricevuti nel mese precedente per le entrate da esse amministrate, escluse le entrate amministrate dalle intendenze di finanza, dalle direzioni provinciali del tesoro e da altri uffici per i quali le ragionerie proviciali dello Stato provvedono alla contabilizzazione delle rispettive entrate; alle ragionerie provinciali dello Stato, coesistenti alle intendenze di finanza sedi di compartimento per i servizi del lotto, la nota descrittiva dei versamenti del ramo del lotto ricevuti nel mese precedente; alla Corte dei conti, entro il giorno 21 del mese, una nota descrittiva dei pagamenti delle spese di bilancio eseguiti nel mese precedente con tutti i titoli estinti, descritti negli elenchi, epiloghi e riassunti indicati nelle istruzioni predette, con esclusione dei pagamenti e dei titoli del debito pubblico, nonche' dei titoli emessi da uffici periferici ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908; alle singole ragionerie presso le amministrazioni centrali un esemplare degli elenchi descrittivi degli ordinativi diretti dalle stesse Amministrazioni centrali estinti nel mese precedente, un esemplare degli epiloghi riflettenti tali titoli ed un esemplare degli epiloghi degli ordini per pensioni pagati nel mese precedente; alla sezione di controllo della Corte dei conti per la regione siciliana, alle delegazioni per la regione sarda e per la regione Trentino-Alto Adige, nonche' alle delegazioni regionali della Corte dei conti indicate nella tabella A allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, entro il giorno 21 del mese una nota descrittiva dei pagamenti delle spese di bilancio eseguiti nel mese precedente con i titoli estinti - descritti negli appositi elenchi, epiloghi e riassunti - emessi ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, da uffici periferici aventi attribuzioni decentrate; alle ragionerie regionali e provinciali dello Stato, secondo la rispettiva competenza, un esemplare degli elenchi descrittivi degli ordinativi, diretti degli uffici periferici aventi attribuzioni decentrate ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, estinti nel mese precedente, nonche' un esemplare degli epiloghi concernenti detti titoli. Un esemplare degli elenchi e degli epiloghi suddetti deve essere trasmesso alla competente ragioneria centrale; ai singoli funzionari delegati, un esemplare degli elenchi descrittivi degli ordinativi e dei buoni emessi dai medesimi, pagati nel mese precedente. Analogamente provvede, in quanto occorra, la direzione generale del tesoro per le operazioni eseguite dalla tesoria centrale. La sezione di tesoreria di Roma unisce alla dimostrazione mensile degli incassi anche l'elenco descrittivo delle quietanze da essa emesse a favore della tesoreria centrale per fondi somministrati. Tutte le sezioni spediscono alla direzione generale del tesoro l'elenco descrittivo dei versamenti che hanno dato luogo al rilascio dei vaglia del tesoro. All'amministrazione centrale dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria, le sezioni medesime danno comunicazioni degli incassi e dei pagamenti di bilancio e fuori bilancio verificatisi nel mese al quale essi si riferiscono. L'amministrazione centrale dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria provinciale compila in doppio esemplare il conto mensile riassuntivo delle sezioni della tesoreria provinciale e lo trasmette entro il giorno 12 del mese successivo alla direzione generale del tesoro, insieme con un esemplare dei riassunti da essa compilati, per riepilogare le entrate, le spese ed il fondo di cassa. Trasmette inoltre le note riassuntive dei pagamenti di bilancio eseguiti, distintamente per ogni specie di titoli, nonche' quelle dei buoni e dei vaglia del tesoro pagati. Nei termini stabiliti, le sezioni di tesoreria provinciale trasmettono alla direzione generale del debito pubblico le contabilita' di cui all'art. 482". "Art. 645. - I tesorieri e gli agenti di riscossione debbono tenere un libro giornale, nel quale registrano le operazioni d'incasso e di pagamento da essi effettuate. Tengono inoltre gli altri libri e registri stabiliti dalle istruzioni speciali dei vari servizi". - Il D.P.R. n. 21/1984 reca: "Modalita' agevolative per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato". - Il testo dell'art. 3 del sopra citato D.P.R. n. 21/1984, cosi' come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 3. La dichiarazione di commutazione o di accreditamento, che sostituisce la quietanza del creditore, deve risultare sul titolo di spesa, da annotazione recante gli estremi necessari e la firma del capo della sezione di tesoreria. Per i titoli di spesa trasmessi alle Sezioni di tesoreria proviciale per le operazioni di cui alla lettera d) , la dichiarazione di accreditamento tramite le Poste viene apposta dalle Sezioni medesime".