IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni    a    completamento    della    complessiva    riforma
dell'ordinamento portuale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 febbraio 1994;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto  con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del bilancio e della
programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
    Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
  1. Il contingente di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
marzo  1990,  n.  58,  e'  integrato di 1.000 unita' relativamente ai
lavoratori ed ai dipendenti delle compagnie e  gruppi  portuali,  ivi
compresi  quelli  della compagnia carenanti del posto di Genova e del
Fondo  gestione  istituti   contrattuali   lavoratori   portuali   in
liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge
n.  6  del  1990,  e  di  ulteriori  1.000  unita'  relativamente  ai
dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei  mezzi  meccanici,
intendendosi   il   termine   del   31   dicembre   1993   prorogato,
rispettivamente, al 31 dicembre 1995 ed al 31 dicembre 1996.
  2. Ai fini degli esodi di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti
e della navigazione, entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  del presente decreto, individua termini, criteri e modalita',
riconoscendo  priorita',  nell'ambito  delle  eccedenze  di  ciascuna
dotazione  organica  delle  compagnie e gruppi portuali, a coloro che
hanno presentato la domanda  e  maturato  i  requisiti  entro  il  31
dicembre  1992.  Con decreto determina le dotazioni organiche e rela-
tive eccedenze, suddivise  per  categorie  e  livelli  professionali,
sulla  base  di specifici progetti di riorganizzazione e dei piani di
esodi predisposti da parte  degli  enti  interessati,  tenendo  conto
dell'andamento dei traffici dell'ultimo biennio ed in prospettiva. Ai
lavoratori delle compagnie e gruppi portuali che non abbiano maturato
i  requisiti  entro  il  31  dicembre  1993 e' consentito il recupero
volontario  delle  marche  contributive  relative   al   periodo   di
occasionalato,  senza  onere  per  lo  Stato.  E'  fatto  divieto  di
procedere ad assunzioni in presenza di eccedenze.
  3. Per le finalita'  di  cui  ai  commi  1  e  2  si  applicano  le
disposizioni  di  cui  all'articolo 3, commi 1- bis e 8, del decreto-
legge 22 gennaio 1990, n. 6,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge  24 marzo 1990, n. 58, ed agli articoli 8- bis e 9, commi 1, 4,
5, 6, 8 e 9, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26. Ai lavoratori
e   dipendenti,   posti  in  pensionamento  anticipato,  e'  concesso
l'aumento dell'anzianita' contributiva per un periodo massimo di otto
anni e  comunque  non  superiore  alla  differenza  tra  la  data  di
risoluzione  del  rapporto  o  di cancellazione dai ruoli e quella di
raggiungimento del sessantesimo anno  di  eta',  ovvero  del  periodo
necessario   al   compimento   di   quaranta  anni  di  contribuzione
previdenziale.  Ai  trattamenti  pensionistici  di  cui  al  presente
articolo  si  applicano  i  vigenti  regimi  di  incumulabilita' e di
incompatibilita'  previsti  per  i   trattamenti   pensionistici   di
anzianita'.  Per  i  lavoratori  titolari  di  pensioni  o assegni di
invalidita' a carico dell'INPS, per i quali  sussistono  i  requisiti
per   il   pensionamento  anticipato,  l'accoglimento  della  domanda
comporta la corresponsione di un supplemento di  pensione  secondo  i
criteri  e  le  condizioni  di  cui al presente comma. Il trattamento
pensionistico del personale iscritto alla CPDEL  terra'  conto  degli
eventuali  elementi  retributivi sinora non compresi nel computo e di
fatto corrisposti, previo versamento volontario  dei  relativi  oneri
contributivi  da  parte  dei  lavoratori posti in prepensionamento ai
sensi del presente decreto.
  4. I trattamenti di pensionamento anticipato di cui all'articolo 6,
comma 17, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si applicano, per
il medesimo periodo 1994-1996, anche  ai  dipendenti  della  societa'
Sidermar   di  navigazione,  Sidermar  trasporti  costieri,  Sidermar
servizi accessori,  Almare,  Interlogistica  e  Societa'  finanziaria
marittima (Finmare), nonche' delle societa' Italia e Lloyd Triestino,
intendendosi   il   trattamento  di  pensione  liquidato  sulla  base
dell'anzianita' contributiva, aumentata di un periodo pari  a  quello
compreso  tra  la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella
del conseguimento del sessantesimo anno di  eta',  ovvero  del  minor
periodo necessario al conseguimento di quaranta anni di contribuzione
previdenziale.
  5.  Gli  oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai
commi 1 a 4 sono posti a  carico  della  gestione  commissariale  del
Fondo  istituti  contrattuali  lavoratori  portuali in liquidazione e
sono rimborsati agli istituti previdenziali di competenza sulla  base
di apposita rendicontazione annuale.
  6.  L'onere  connesso  alla  corresponsione del trattamento di fine
servizio e delle indennita' contrattuali e del  trattamento  di  fine
rapporto    relativi    al   pensionamento   anticipato   a   favore,
rispettivamente, dei lavoratori e dei dipendenti  delle  compagnie  e
gruppi   portuali,   nonche'   dei   lavoratori   dell'ex  gruppo  di
portabagagli di Olbia gia' in quiescenza e  non  ancora  liquidati  a
tale titolo, fa carico alla gestione di cui al comma 5. A tal fine il
commissario  liquidatore  del fondo provvede, con le modalita' di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n.  6,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, alla contrazione
di  un  mutuo per un importo pari a lire 91 miliardi. Le disposizioni
di cui all'articolo 3, comma primo, del decreto-legge 6 aprile  1983,
n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n.
230,  e  successive  disposizioni  relative alla corresponsione delle
competenze dovute ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali  si
intendono  riferite  al  solo  trattamento  di fine rapporto. L'onere
connesso alle competenze di fine servizio dei dipendenti  dagli  enti
portuali  e  dalle  aziende  dei  mezzi  meccanici  e' a carico della
gestione del fondo di cui al comma 5 nell'ambito dei piani  triennali
di  esodo  di  cui al comma 2.   Le predette competenze, ivi comprese
quelle  gia'  corrisposte  a  tale  titolo,  non  sono   soggette   a
rivalutazione o ad altri oneri finanziari.
  7.  Per  il  superamento del contenzioso relativo ai trattamenti di
fine servizio maturati  al  31  gennaio  1990  dai  lavoratori  delle
compagnie  e gruppi portuali, la gestione del fondo di cui al comma 5
e' autorizzata a rimborsare alle  compagnie  ed  ai  gruppi  portuali
medesimi,  secondo  un piano individuato con decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione, la complessiva somma valutata in  lire
280   miliardi   senza   rivalutazioni   o  altri  oneri  finanziari.
Conseguentemente le  somme  dovute  dall'INPS,  in  attuazione  della
sentenza della Corte costituzionale n. 261, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - prima serie speciale - n. 24 del 19 giugno 1991, a titolo
di  sgravi  degli  oneri  sociali  a  favore delle compagnie e gruppi
portuali operanti nei territori di cui alla legge 16 aprile 1973,  n.
171,  e  al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,
n.  218,  e relative a periodi contributivi anteriori alla data della
predetta pubblicazione, affluiscono  alla  gestione  commissariale  e
concorrono   alla   copertura   finanziaria   della  predetta  somma,
unitamente alle somme a tale titolo gia' corrisposte dall'INPS per il
complessivo  importo  valutato   in   lire   160   miliardi.   L'INPS
corrispondentemente e' autorizzato a compensare, in otto rate annuali
di  pari  importo su tali somme, senza aggravio di rivalutazioni o di
altri oneri finanziari, la  somma  di  lire  30.705.765.778  ad  esso
dovuta  dalla  gestione del predetto fondo a titolo di maggiori oneri
connessi al pensionamento  anticipato  dei  lavoratori  e  dipendenti
delle  compagnie  portuali  nel  triennio  1990-1992. Per le esigenze
connesse ai compiti di cui al  presente  articolo,  il  Ministro  dei
trasporti  e  della  navigazione  provvede, con decreto, su richiesta
motivata del commissario  liquidatore,  al  trasferimento  presso  il
Fondo   gestione   istituti   contrattuali   lavoratori  portuali  in
liquidazione del personale gia' dipendente dal fondo stesso.
  8. I termini per la presentazione delle  domande  per  l'attuazione
degli  interventi  di  integrazione  salariale  di  cui  al  comma 15
dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono prorogati
al 31 dicembre 1996, intendendosi altresi' prorogato l'utilizzo delle
somme stanziate allo scopo.
  9. Il beneficio di integrazione salariale di  cui  all'articolo  1,
comma 1, del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, convertito dalla
legge  5 novembre 1992, n. 428, e' concesso nell'anno 1994 nel limite
di  ulteriori  1.800  unita',  ivi  compresa  la  regolazione   delle
eccedenze  dell'anno  1993.  Il  relativo  onere  e'  a  carico della
gestione del fondo di cui al comma 5 ed  e'  rimborsato  all'INPS  su
conforme  rendicontazione. Qualora gli interventi di cui all'articolo
1, comma 2, del citato decreto-legge n. 370 del 1992,  risultino  non
conformi  alla normativa comunitaria in materia, il Governo attiva le
procedure per il recupero delle somme erogate alle compagnie e gruppi
portuali, unitamente ai relativi interessi legali.
  10. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 4, comma 1,  del
decreto-legge  22  gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  24  marzo  1990,  n.  58,  provvede  agli   adempimenti
contrattuali  inerenti  la  prosecuzione della gestione della casa di
soggiorno per lavoratori portuali in Dovadola  fino  al  31  dicembre
1995.  L'onere derivante dal presente comma, pari a lire un miliardo,
e' posto a carico della gestione commissariale di cui al comma 5.
  11.  Per  l'attuazione  dei  commi  da  1 a 10 sono autorizzati, in
favore della gestione commissariale del fondo di cui al comma 5,  gli
ulteriori  limiti  di  impegno di lire 60 miliardi per ciascuno degli
anni 1995 e 1996. Al relativo onere di lire 60 miliardi,  per  l'anno
1995,  e  di lire 120 miliardi, per l'anno 1996, si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle  proiezioni,  per  gli  anni  medesimi,
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione  del  Ministero
del   tesoro  per  l'anno  1994,  all'uopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dei  trasporti   e   della
navigazione.
  12.  Il  comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 13 gennaio 1994,
n. 22, e' sostituito dal seguente:
  " 3. Al fine di assicurare alle imprese operanti  nel  settore  dei
trasporti  marittimi  su  linee  merci  internazionali la continuita'
nella corresponsione dei contributi anche  per  gli  anni  1994-1996,
fermo   restando   il   complessivo  arco  quinquennale  del  periodo
concessivo degli stessi, e' autorizzata la spesa di lire 43  miliardi
per  il  1994,  lire 12 miliardi per il 1995 e lire 4 miliardi per il
1996, cui si provvede: quanto a lire 13 miliardi, per il  1994,  lire
12  miliardi  per  il  1995, e lire 4 miliardi, per il 1996, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio   triennale   1994-96,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  il  1994,  parzialmente
utilizzando  l'accantonamento  relativo  al Ministero dei trasporti e
della navigazione; quanto a lire 30 miliardi, per il  1994,  mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilita', esistenti alla data del
31  dicembre  1993,  del  capitolo 3061 dello stato di previsione del
soppresso Ministero della marina  mercantile  che  sono  a  tal  fine
mantenute  nel  conto  dei residui per essere versate all'entrata del
bilancio dello Stato ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di
previsione del  Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione.  Il
Ministro  del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.".