IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, l'articolo 2 per quanto concerne i compiti del CIPE; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che stabilisce che il Ministro del bilancio e della programmazione economica attende al coordinamento, alla programmazione, anche finanziaria, e alla vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale e che, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, assicura il coordinamento di tale azione con la politica regionale, strutturale e di coesione economica e sociale della Commissione delle Comunita' europee; Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, in materia di formazione professionale; Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 393, che istituisce il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali; Visto il regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n. 2081/93 del 20 luglio 1993 che modifica il regolamento CEE n. 2052/88 relativo alle missioni dei fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti; Visto il regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n. 2082/93 del 20 luglio 1993, che modifica il regolamento CEE n. 4253/88, applicativo del precedente regolamento CEE n. 2052/88, in materia di coordinamento degli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti, nonche' degli altri strumenti finanziari esistenti dall'altro; Visto il regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n. 2083/93 del 20 luglio 1993, che modifica il regolamento n. 4254/88 recante disposizioni di applicazioni del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale; Visto il regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n. 2084/93 del 20 luglio 1993, che modifica il regolamento n. 4255/88 recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo; Visto il regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n. 2085/93 del 20 luglio 1993, che modifica il regolamento n. 4256/88 recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda il FEOGA Sezione orientamento; Visto il regolamento del Consiglio delle Comunie'ta' europee n. 2080/93 recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP); Visto il documento di Piano globale di sviluppo delle regioni dell'obiettivo 1 per il periodo 1994-1999, predisposto dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonche' in concertazione con le regioni interessate; Sentite le Regioni interessate all'obiettivo 1; Udite le relazioni del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie; Delibera: 1. Il documento presentato dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, di cui all'allegato, costituisce il Piano di sviluppo regionale dell'obiettivo 1 di cui all'art. 8, comma 4, del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio delle Comunita' europee. Il piano di sviluppo regionale di cui alla presente delibera verra' inviato alle competenti autorita' comunitarie e formera' oggetto di ulteriore esame da parte di questo Comitato prima della definizione del Quadro comunitario di sostegno, al fine di determinare l'effettiva entita' del cofinanziamento comunitario di cui beneficeranno i singoli assi prioritari di intervento. 2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica assicurera' che le proposte opertive risultino compatibili con il Pi- ano globale di sviluppo e con le procedure finanziarie adottate dalla Commissione delle Comunita' europee. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica provvedera' a designare le autorita' nazionali o regionali competenti per la predisposizione e l'attuazione dei programmi operativi o delle altre forme di intervento previste dai regolamenti comunitari. Inoltre, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della rappresentanza permanente d'Italia presso le Comunita' europee, provvedera' alla trasmissione alla Commissione delle Comunita' europee dei Piani di sviluppo, delle domande di contributo e delle richieste di pagamento concernenti programmi operativi, sovvenzioni globali, regimi di aiuto, progetti, studi e assistenza tecnica, nonche' le eventuali proposte di aggiornamento e di modifica. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a individuare annualmente gli interventi da riprogrammare, a fine di assicurare la piena operativita' delle singole forme di intervento e la massima efficienza nell'utilizzo delle risorse comunitarie. 3. Il quadro finanziario allegato, che forma parte integrante della presente delibera, sara' ridefinito su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica allorche' sara' stato stabilito l'ammontare effettivo delle risorse dei fondi strutturali destinato all'obiettivo 1, tenendo presente che il 9% di tali risorse sara' destinato ai programmi di interesse comunitario approvato dalla Commissione delle Comunita' europee. Le regioni potranno ottenere il cofinaziamento comunitario a favore degli interventi di loro competenza (progetti, studi e regimi di aiuto, anche se inclusi in programmi operativi), a condizione che i corrispondenti finanziamenti a carico dei fondi regionali risultino iscritti in apposite poste dei rispettivi bilanci annuali e pluriennali. Tale copertura, in accordo con le Regioni, potra' anche essere assicurata vincolando una parte dei trasferimenti annuali a valere sul bilancio dello Stato, per un importo non superiore ai fabbisogni annuali dei relativi programmi nell'ambito dei quadri comunitari di sostegno. Roma, 19 ottobre 1993 Il Presidente delegato: SPAVENTA Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1993 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 183