IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il
coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli
atti normativi comunitari e, in particolare, l'articolo 2 per quanto
concerne i compiti del CIPE;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che stabilisce
che il Ministro del bilancio e della programmazione economica attende
al coordinamento, alla programmazione, anche finanziaria, e alla
vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree
economicamente depresse del territorio nazionale e che, d'intesa con
il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie,
assicura il coordinamento di tale azione con la politica regionale,
strutturale e di coesione economica e sociale della Commissione delle
Comunita' europee;
Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, in materia di formazione
professionale;
Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 393, che istituisce il
Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e
forestali;
Visto il regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n.
2081/93 del 20 luglio 1993 che modifica il regolamento CEE n. 2052/88
relativo alle missioni dei fondi a finalita' strutturali, alla loro
efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della
Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari
esistenti;
Visto il regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n.
2082/93 del 20 luglio 1993, che modifica il regolamento CEE n.
4253/88, applicativo del precedente regolamento CEE n. 2052/88, in
materia di coordinamento degli interventi dei vari fondi strutturali,
da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per
gli investimenti, nonche' degli altri strumenti finanziari esistenti
dall'altro;
Visto il regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n.
2083/93 del 20 luglio 1993, che modifica il regolamento n. 4254/88
recante disposizioni di applicazioni del regolamento CEE n. 2052/88
per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale;
Visto il regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n.
2084/93 del 20 luglio 1993, che modifica il regolamento n. 4255/88
recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88
per quanto riguarda il Fondo sociale europeo;
Visto il regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n.
2085/93 del 20 luglio 1993, che modifica il regolamento n. 4256/88
recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88
per quanto riguarda il FEOGA Sezione orientamento;
Visto il regolamento del Consiglio delle Comunie'ta' europee n.
2080/93 recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n.
2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento
della pesca (SFOP);
Visto il documento di Piano globale di sviluppo delle regioni
dell'obiettivo 1 per il periodo 1994-1999, predisposto dal Ministro
del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il
Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e
forestali e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
nonche' in concertazione con le regioni interessate;
Sentite le Regioni interessate all'obiettivo 1;
Udite le relazioni del Ministro del bilancio e della
programmazione economica e del Ministro per il coordinamento delle
politiche comunitarie;
Delibera:
1. Il documento presentato dal Ministro del bilancio e della
programmazione economica, di cui all'allegato, costituisce il Piano
di sviluppo regionale dell'obiettivo 1 di cui all'art. 8, comma 4,
del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio delle Comunita' europee.
Il piano di sviluppo regionale di cui alla presente delibera
verra' inviato alle competenti autorita' comunitarie e formera'
oggetto di ulteriore esame da parte di questo Comitato prima della
definizione del Quadro comunitario di sostegno, al fine di
determinare l'effettiva entita' del cofinanziamento comunitario di
cui beneficeranno i singoli assi prioritari di intervento.
2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
assicurera' che le proposte opertive risultino compatibili con il Pi-
ano globale di sviluppo e con le procedure finanziarie adottate dalla
Commissione delle Comunita' europee.
Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
provvedera' a designare le autorita' nazionali o regionali competenti
per la predisposizione e l'attuazione dei programmi operativi o delle
altre forme di intervento previste dai regolamenti comunitari.
Inoltre, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della
rappresentanza permanente d'Italia presso le Comunita' europee,
provvedera' alla trasmissione alla Commissione delle Comunita'
europee dei Piani di sviluppo, delle domande di contributo e delle
richieste di pagamento concernenti programmi operativi, sovvenzioni
globali, regimi di aiuto, progetti, studi e assistenza tecnica,
nonche' le eventuali proposte di aggiornamento e di modifica.
Il Ministro del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato a individuare annualmente gli interventi da
riprogrammare, a fine di assicurare la piena operativita' delle
singole forme di intervento e la massima efficienza nell'utilizzo
delle risorse comunitarie.
3. Il quadro finanziario allegato, che forma parte integrante
della presente delibera, sara' ridefinito su proposta del Ministro
del bilancio e della programmazione economica allorche' sara' stato
stabilito l'ammontare effettivo delle risorse dei fondi strutturali
destinato all'obiettivo 1, tenendo presente che il 9% di tali risorse
sara' destinato ai programmi di interesse comunitario approvato dalla
Commissione delle Comunita' europee.
Le regioni potranno ottenere il cofinaziamento comunitario a
favore degli interventi di loro competenza (progetti, studi e regimi
di aiuto, anche se inclusi in programmi operativi), a condizione che
i corrispondenti finanziamenti a carico dei fondi regionali risultino
iscritti in apposite poste dei rispettivi bilanci annuali e
pluriennali. Tale copertura, in accordo con le Regioni, potra' anche
essere assicurata vincolando una parte dei trasferimenti annuali a
valere sul bilancio dello Stato, per un importo non superiore ai
fabbisogni annuali dei relativi programmi nell'ambito dei quadri
comunitari di sostegno.
Roma, 19 ottobre 1993
Il Presidente delegato: SPAVENTA
Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1993
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 183