IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
 
   Vista   la   legge   16   aprile  1987,  n.  183,  concernente  il
coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza  dell'Italia
alle  Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli
atti normativi comunitari e, in particolare, l'articolo 2 per  quanto
concerne i compiti del CIPE;
   Visto  il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che stabilisce
che il Ministro del bilancio e della programmazione economica attende
al coordinamento, alla  programmazione,  anche  finanziaria,  e  alla
vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree
economicamente  depresse del territorio nazionale e che, d'intesa con
il  Ministro  per  il  coordinamento  delle  politiche   comunitarie,
assicura  il  coordinamento di tale azione con la politica regionale,
strutturale e di coesione economica e sociale della Commissione delle
Comunita' europee;
   Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, in materia di  formazione
professionale;
   Visto  il  decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 393, che istituisce il
Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e
forestali;
   Visto il regolamento del  Consiglio  delle  Comunita'  europee  n.
2081/93 del 20 luglio 1993 che modifica il regolamento CEE n. 2052/88
relativo  alle  missioni dei fondi a finalita' strutturali, alla loro
efficacia e al coordinamento dei loro interventi e  di  quelli  della
Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari
esistenti;
   Visto  il  regolamento  del  Consiglio  delle Comunita' europee n.
2082/93 del 20 luglio  1993,  che  modifica  il  regolamento  CEE  n.
4253/88,  applicativo  del  precedente regolamento CEE n. 2052/88, in
materia di coordinamento degli interventi dei vari fondi strutturali,
da un lato, e tra tali interventi e quelli della  Banca  europea  per
gli  investimenti, nonche' degli altri strumenti finanziari esistenti
dall'altro;
   Visto il regolamento del  Consiglio  delle  Comunita'  europee  n.
2083/93  del  20  luglio 1993, che modifica il regolamento n. 4254/88
recante disposizioni di applicazioni del regolamento CEE  n.  2052/88
per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale;
   Visto  il  regolamento  del  Consiglio  delle Comunita' europee n.
2084/93 del 20 luglio 1993, che modifica il  regolamento  n.  4255/88
recante  disposizioni  di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88
per quanto riguarda il Fondo sociale europeo;
   Visto il regolamento del  Consiglio  delle  Comunita'  europee  n.
2085/93  del  20  luglio 1993, che modifica il regolamento n. 4256/88
recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE  n.  2052/88
per quanto riguarda il FEOGA Sezione orientamento;
   Visto  il  regolamento  del Consiglio delle Comunie'ta' europee n.
2080/93 recante disposizioni di applicazione del regolamento  CEE  n.
2052/88  per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento
della pesca (SFOP);
   Visto  il  documento  di  Piano  globale di sviluppo delle regioni
dell'obiettivo 1 per il periodo 1994-1999, predisposto  dal  Ministro
del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  d'intesa  con il
Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari  e
forestali  e  con  il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
nonche' in concertazione con le regioni interessate;
   Sentite le Regioni interessate all'obiettivo 1;
   Udite  le  relazioni   del   Ministro   del   bilancio   e   della
programmazione  economica  e  del Ministro per il coordinamento delle
politiche comunitarie;
 
                              Delibera:
 
   1. Il documento presentato  dal  Ministro  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  di cui all'allegato, costituisce il Piano
di sviluppo regionale dell'obiettivo 1 di cui all'art.  8,  comma  4,
del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio delle Comunita' europee.
   Il  piano  di  sviluppo  regionale  di  cui alla presente delibera
verra' inviato  alle  competenti  autorita'  comunitarie  e  formera'
oggetto  di  ulteriore  esame da parte di questo Comitato prima della
definizione  del  Quadro  comunitario  di  sostegno,   al   fine   di
determinare  l'effettiva  entita'  del cofinanziamento comunitario di
cui beneficeranno i singoli assi prioritari di intervento.
   2. Il Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
assicurera' che le proposte opertive risultino compatibili con il Pi-
ano globale di sviluppo e con le procedure finanziarie adottate dalla
Commissione delle Comunita' europee.
   Il   Ministro   del  bilancio  e  della  programmazione  economica
provvedera' a designare le autorita' nazionali o regionali competenti
per la predisposizione e l'attuazione dei programmi operativi o delle
altre  forme  di  intervento  previste  dai  regolamenti  comunitari.
Inoltre,  per  il  tramite  del Ministero degli affari esteri e della
rappresentanza  permanente  d'Italia  presso  le  Comunita'  europee,
provvedera'   alla  trasmissione  alla  Commissione  delle  Comunita'
europee dei Piani di sviluppo, delle domande di  contributo  e  delle
richieste  di  pagamento concernenti programmi operativi, sovvenzioni
globali, regimi di  aiuto,  progetti,  studi  e  assistenza  tecnica,
nonche' le eventuali proposte di aggiornamento e di modifica.
   Il  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione economica e'
autorizzato   a   individuare   annualmente   gli    interventi    da
riprogrammare,  a  fine  di  assicurare  la  piena operativita' delle
singole forme di intervento e  la  massima  efficienza  nell'utilizzo
delle risorse comunitarie.
   3.  Il  quadro  finanziario  allegato,  che forma parte integrante
della presente delibera, sara' ridefinito su  proposta  del  Ministro
del  bilancio  e della programmazione economica allorche' sara' stato
stabilito l'ammontare effettivo delle risorse dei  fondi  strutturali
destinato all'obiettivo 1, tenendo presente che il 9% di tali risorse
sara' destinato ai programmi di interesse comunitario approvato dalla
Commissione delle Comunita' europee.
   Le  regioni  potranno  ottenere  il  cofinaziamento  comunitario a
favore degli interventi di loro competenza (progetti, studi e  regimi
di  aiuto, anche se inclusi in programmi operativi), a condizione che
i corrispondenti finanziamenti a carico dei fondi regionali risultino
iscritti   in   apposite  poste  dei  rispettivi  bilanci  annuali  e
pluriennali. Tale copertura, in accordo con le Regioni, potra'  anche
essere  assicurata  vincolando  una parte dei trasferimenti annuali a
valere sul bilancio dello Stato, per  un  importo  non  superiore  ai
fabbisogni  annuali  dei  relativi  programmi  nell'ambito dei quadri
comunitari di sostegno.
    Roma, 19 ottobre 1993
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA
Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1993
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 183