IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato
con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano di
sviluppo delle universita';
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991,
concernente l'approvazione del Piano di sviluppo delle universita'
per il triennio 1991-93 ed in particolare l'art. 11;
Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 1992, concernente
l'autorizzazione alle universita' ad istituire diplomi universitari;
Visto il decreto ministeriale del 31 marzo 1992, con il quale e'
stato approvato l'ordinamento didattico del corso di diploma
universitario per terapisti della riabilitazione;
Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio
della facolta' di medicina e chirurgia in data 21 aprile 1993, dal
consiglio di amministrazione in data 15 giugno 1993 e dal senato
accademico in data 2 luglio 1993;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova
modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e
convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;
Visto il decreto ministeriale del 17 giugno 1992, ed in particolare
l'art. 2, che autorizza l'Universita' di Genova ad attivare corsi di
diploma universitario per l'anno accademico 1992-93 per
trasformazione da scuole dirette a fini speciali;
Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale
nell'adunanza dell'8 ottobre 1993;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso:
Art. 1.
Gli articoli da 621 a 626, relativi all'ordinamento della scuola
diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione della
neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva vengono soppressi.