IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, nonche' il  regolamento  approvato  con  regio
decreto   4  gennaio  1925,  n.  63,  e  le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria    della    responsabilita'   civile   derivante   dalla
circolazione dei veicoli a motore e  dei  natanti,  e  le  successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto  il  regolamento di esecuzione della predetta legge approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973,
e successive disposizioni modificative ed integrative;
  Visto l'art. 6 della citata legge n. 990/1969 nel testo  modificato
dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 242;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26  maggio  1971,  con  il  quale
l'Ufficio  centrale  italiano  (UCI),  costituito  fra   le   imprese
esercenti  in  Italia  l'assicurazione  della  responsabilita' civile
autoveicoli, con sede in Milano, e' stato riconosciuto  agli  effetti
dell'art.  6  della  predetta legge n. 990/1969, ed e' stato altresi'
autorizzato ad organizzare, per  conto  delle  imprese  assicuratrici
aderenti,   ai   posti   di  confine  un  apposito  servizio  per  la
stipulazione  della  speciale  assicurazione  "frontiera",   di   cui
all'art.  7  del  predetto decreto del Presidente della Repubblica n.
973;
  Vista la direttiva del 24 dicembre  1972,  n.  166,  del  Consiglio
delle   Comunita'   europee   concernente   il  ravvicinamento  delle
legislazioni degli Stati membri in  materia  di  assicurazione  della
responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e
di   controllo   dell'obbligo   di  assicurare  tale  responsabilita'
(72/166/CEE);
  Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1991  con  il  quale,  a
norma  dell'art. 6 della legge n. 990/1969, come modificato dall'art.
1 della legge n. 242/1990, e' stato approvato lo statuto dell'Ufficio
centrale italiano (UCI);
  Visti i decreti ministeriali 12 ottobre 1972, 28  giugno  1973,  11
dicembre  1973,  13  maggio  1974,  31 maggio 1986, 16 giugno 1988, 1
ottobre 1991, con i quali l'UCI e' stato abilitato  a  provvedere  al
risarcimento  dei  danni  cagionati  nel  territorio della Repubblica
italiana, della Citta' del Vaticano e della Repubblica di San  Marino
da veicoli stazionanti abitualmente nel territorio degli Stati membri
della  Comunita'  economica  europea  nonche' nel territorio di altri
Stati terzi rispetto alla Comunita' economica europea;
  Vista l'istanza in data 10 dicembre 1993  con  la  quale  l'Ufficio
centrale  italiano  (UCI)  ha  comunicato  le  decisioni adottate dai
Bureaux firmatari della convenzione multilaterale di  garanzia  nella
riunione di Stoccolma del 16-17 settembre 1993;
  Ritenuta  la  necessita' di modificare i decreti ministeriali sopra
citati in relazione alle decisioni assunte dai predetti "Bureaux";
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'obbligo di assicurazione della responsabilita' civile per i danni
causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica  italiana,
della  Citta'  del  Vaticano  e  della  Repubblica  di  San Marino si
considera assolto per i
veicoli muniti di targa di immatricolazione  rilasciata  da  uno  dei
seguenti  Stati  esteri:  Austria,  Belgio,  Danimarca e Isole Faroe,
Finlandia, Francia e Principato di Monaco, Gran Bretagna, Gibilterra,
Isola di Man e Isole della  Manica,  Irlanda,  Islanda,  Lussemburgo,
Norvegia,   Paesi   Bassi,   Repubblica  Ceca,  Repubblica  ellenica,
Repubblica  federale  tedesca,  Repubblica   portoghese,   Repubblica
slovacca,  Spagna, Ceuta e Melilla, Svezia, Svizzera, Liechtenstein e
Ungheria.