IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, nonche' il regolamento approvato con regio
decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione
obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973,
e successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto l'art. 6 della citata legge n. 990/1969 nel testo modificato
dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 242;
Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1971, con il quale
l'Ufficio centrale italiano (UCI), costituito fra le imprese
esercenti in Italia l'assicurazione della responsabilita' civile
autoveicoli, con sede in Milano, e' stato riconosciuto agli effetti
dell'art. 6 della predetta legge n. 990/1969, ed e' stato altresi'
autorizzato ad organizzare, per conto delle imprese assicuratrici
aderenti, ai posti di confine un apposito servizio per la
stipulazione della speciale assicurazione "frontiera", di cui
all'art. 7 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n.
973;
Vista la direttiva del 24 dicembre 1972, n. 166, del Consiglio
delle Comunita' europee concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della
responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e
di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilita'
(72/166/CEE);
Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1991 con il quale, a
norma dell'art. 6 della legge n. 990/1969, come modificato dall'art.
1 della legge n. 242/1990, e' stato approvato lo statuto dell'Ufficio
centrale italiano (UCI);
Visti i decreti ministeriali 12 ottobre 1972, 28 giugno 1973, 11
dicembre 1973, 13 maggio 1974, 31 maggio 1986, 16 giugno 1988, 1
ottobre 1991, con i quali l'UCI e' stato abilitato a provvedere al
risarcimento dei danni cagionati nel territorio della Repubblica
italiana, della Citta' del Vaticano e della Repubblica di San Marino
da veicoli stazionanti abitualmente nel territorio degli Stati membri
della Comunita' economica europea nonche' nel territorio di altri
Stati terzi rispetto alla Comunita' economica europea;
Vista l'istanza in data 10 dicembre 1993 con la quale l'Ufficio
centrale italiano (UCI) ha comunicato le decisioni adottate dai
Bureaux firmatari della convenzione multilaterale di garanzia nella
riunione di Stoccolma del 16-17 settembre 1993;
Ritenuta la necessita' di modificare i decreti ministeriali sopra
citati in relazione alle decisioni assunte dai predetti "Bureaux";
Decreta:
Art. 1.
L'obbligo di assicurazione della responsabilita' civile per i danni
causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica italiana,
della Citta' del Vaticano e della Repubblica di San Marino si
considera assolto per i
veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno dei
seguenti Stati esteri: Austria, Belgio, Danimarca e Isole Faroe,
Finlandia, Francia e Principato di Monaco, Gran Bretagna, Gibilterra,
Isola di Man e Isole della Manica, Irlanda, Islanda, Lussemburgo,
Norvegia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Repubblica ellenica,
Repubblica federale tedesca, Repubblica portoghese, Repubblica
slovacca, Spagna, Ceuta e Melilla, Svezia, Svizzera, Liechtenstein e
Ungheria.