AVVERTENZA:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono trai segni (( ... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
La legge di conversione del presente decreto, oltre a convertire
il decreto (art. 1, comma 1), contiene anche altre disposizioni (art.
1, commi 2, 3 e 4) il cui testo e' riportato in appendice.
Art. 1.
1. Il Ministro degli affari esteri e' autorizzato ad istituire, con
proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, una commissione composta da non piu'
di undici membri per l'effettuazione, su iniziativa della Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo, di analisi giuridiche,
economiche e amministrative sullo stato degli interventi in corso di
realizzazione nel campo della cooperazione con i Paesi in via di
sviluppo. Della commissione possono far parte magistrati
amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, docenti
universitari, come anche esperti privati competenti nei campi della
contrattualistica pubblica degli appalti di opere, forniture e
servizi per la pubblica amministrazione, nonche' dell'attivita' in
favore dei Paesi in via di sviluppo svolta da organizzazioni non
governative ed in particolare di realizzazioni di opere ed impianti
per la pubblica amministrazione.
2. La commissione di cui al comma 1 provvede, con particolare
riferimento agli interventi per i quali sia insorta una situazione di
contenzioso:
a) a verificare lo stato di fatto e di diritto degli interventi,
segnatamente quelli che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, risultino sospesi da oltre 12 mesi, o materialmente non
iniziati entro i termini previsti, esaminando la documentazione
esistente, interpellando funzionari ed esperti competenti ed
effettuando, ove necessario, sopralluoghi;
b) a valutare i costi necessari al completamento degli
interventi, verificandone la realizzabilita' sulla base degli
stanziamenti previsti;
c) ad accertare la fondatezza delle varianti connesse con le
valutazioni di cui alle lettere a ) e b), nonche' a valutare gli
oneri aggiuntivi che ne deriveranno;
d) a proporre le misure ritenute idonee per la definizione del
contenzioso in atto e, ove ritenuto opportuno, a promuovere
trattative con le parti interessate in vista di soluzioni
transattive, avvalendosi dell'opera di liberi professionisti all'uopo
delegati.
3. Nel caso in cui la commissione accerti la sussistenza di
fattispecie penalmente rilevanti, essa e' tenuta a darne diretta ed
immediata notizia all'autorita' giudiziaria ordinaria, nonche' al
procuratore generale della Corte dei conti.
4. La commissione dura in carica un anno e trasmette al Ministro
degli affari esteri e alle commissioni parlamentari permanenti
competenti per materia i risultati finali della propria attivita'.
APPENDICE
Con riferimento all'avvertenza:
Si trascrive il testo dell'art. 1, commi 2, 3 e 4, della
legge di conversione:
"2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati
e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1 settembre
1993, n. 342, e 29 ottobre 1993, n. 430.
3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi diretti alla
riorganizzazione funzionale della Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari
esteri ed alla revisione del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n.
177, alla luce della normativa comunitaria specifica per la
cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Gli schemi dei
suddetti decreti legislativi verranno inviati alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione
del parere da parte delle commissioni permanenti competenti
per materia, che si esprimono entro sessanta giorni.
4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3, il
Governo si atterra' ai seguenti criteri:
a) adeguamento degli uffici ai contenuti della
politica di cooperazione;
b) definizione delle funzioni politiche, diplomatiche,
tecniche e amministrativo-contabili;
c) individuazione della responsabilita' gestionale dei
singoli progetti;
d) definizione del ciclo dei progetti;
e) definizione approfondita degli interventi
straordinari secondo i criteri previsti dall'art. 11 della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed in coerenza con quelli
dell'Ufficio per gli interventi umanitari della Comunita'
europea (ECHO) e dell'omologo Dipartimento delle Nazioni
Unite;
f) invarianza degli oneri di funzionamento rispetto a
quelli derivanti dalla legislazione vigente alla data di
entrata in vigore della presente legge".
I DD.LL. n. 342/1993 e n. 430/1993, di contenuto
pressoche' analogo al decreto qui pubblicato, non sono
stati convertiti in legge per decorrenza dei termini
costituzionali (i relativi comunicati sono stati
pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 257 del 2 novembre 1993 e n. 304 del 29
dicembre 1993).
Il D.P.R. n. 177/1988 sopracitato approva il regolamento
di esecuzione della legge n. 49/1987 di cui appresso.
La legge n. 49/1987 di cui sopra reca la nuova
disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in
via di sviluppo. Si trascrive il testo del relativo art.
11:
"Art. 11 (Interventi straordinari). - 1. Gli interventi
straordinari di cui all'art. 1, comma 4, sono:
a) l'invio di missioni di soccorso, la cessione di
beni, attrazzature e derrate alimentari, la concessione di
finanziamenti in via bilaterale;
b) l'avvio di interventi imperniati principalmente
sulla sanita' e la messa in opera delle infrastrutture di
base, soprattutto in campo agricolo e igienico sanitario,
indispensabili per l'immediato soddisfacimento dei bisogni
fondamentali dell'uomo in aree colpite da calamita', da
carestie e da fame, e caratterizzate da alti tassi di
mortalita';
c) la realizzazione in loco di sistemi di raccolta,
stoccaggio, trasporto e distribuzione di beni, attrezzature
e derrate;
d) l'impiego, d'intesa con tutti i Ministeri
interessati, gli enti locali e gli enti pubblici, dei mezzi
e del personale necessario per il tempestivo raggiungimento
degli obiettivi di cui alle lettere a), b) e c);
e) l'utilizzazione di organizzazioni non governative
riconosciute idonee ai sensi della presente legge, sia
direttamente sia attraverso il finanziamento di programmi
elaborati da tali enti ed organismi e concordati con la
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
2. Gli interventi derivanti da calamita' o eventi
eccezionali possono essere effettuati d'intesa con il
Ministro per il coordinamento della protezione civile, il
quale con i poteri di cui al secondo comma dell'art. 1 del
decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, pone
a disposizione personale specializzato e mezzi idonei per
farvi fronte. I relativi oneri sono a carico del Fondo di
cooperazione di cui all'art. 37 della presente legge.
3. Le iniziative promosse ai sensi del presente articolo
sono deliberate dal Ministro degli affari esteri o dal
sottosegretario di cui all'art. 3, comma 4, qualora l'onere
previsto sia superiore a lire 2 miliardi, ovvero dal
Direttore generale per importi inferiori e non sono
sottoposte al parere preventivo del Comitato direzionale
ne' al visto preventivo dell'ufficio di ragioneria di cui
all'art. 15, comma 2. La relativa documentazione e'
inoltrata al Comitato direzionale ed al Comitato consultivo
contestualmente alla delibera.
4. Le attivita' di cui al presente articolo sono
affidate, con il decreto di cui all'art. 10, comma 2, ad
apposita unita' operativa della Direzione generale".