IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 38, lettera c), della legge 30  marzo  1981,  n.  119,
recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio dello Stato
(legge  finanziaria  1981),  come  risulta  modificato,  da   ultimo,
dall'art.  14  della  legge  23  dicembre 1992, n. 498, in virtu' del
quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare  operazioni
di  indebitamento,  nel  limite  annualmente  risultante  nel  quadro
generale riassuntivo del bilancio  di  competenza,  anche  attraverso
l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con
l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19  luglio  1993,  n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro  del  tesoro  sono  determinate
ogni  caratteristica,  condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in
particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito,  il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Tenuto  conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 9
febbraio 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 36.640 miliardi;
  Tenuto conto altresi' che l'importo dell'emissione disposta con  il
presente  decreto  concorre,  al  netto  dell'importo  dei  titoli in
scadenza, al raggiungimento del limite massimo  di  cui  alla  citata
legge n. 539/1993;
  Ritenuto  opportuno,  per  il reperimento dei fondi da destinarsi a
copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione
di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU;
  Visto l'art. 3 del decreto-legge 14 gennaio 1994,  n.  20,  recante
norme in materia di controlli della Corte dei conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera c), della legge 30
marzo   1981,   n.  119,  e  successive  modificazioni,  e'  disposta
un'emissione di certificati di credito del Tesoro italiano denominati
in ECU (certificati del Tesoro in  Euroscudi),  di  seguito  indicati
come  i  "certificati", al tasso d'interesse del 6,25% annuo lordo al
valore di 100 ECU per ogni 100 di capitale nominale, fino all'importo
massimo di nominali 1.000 milioni di ECU. Il prestito ha la durata di
cinque anni con inizio il 21 febbraio 1994 e scadenza il 21  febbraio
1999.
  I  certificati  sono  emessi  senza  indicazione  di prezzo base di
collocamento e vengono assegnati con il sistema  dell'asta  marginale
riferito al prezzo. Le richieste che dovessero risultare accolte sono
vincolanti    e   irrevocabili   e   danno   conseguentemente   luogo
all'esecuzione delle relative operazioni.