IL MINISTRO DEL TESORO
Visto l'art. 38, lettera c), della legge 30 marzo 1981, n. 119,
recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato
(legge finanziaria 1981), come risulta modificato, da ultimo,
dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtu' del
quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni
di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro
generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso
l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con
l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in
particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito, il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 9
febbraio 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 36.640 miliardi;
Tenuto conto altresi' che l'importo dell'emissione disposta con il
presente decreto concorre, al netto dell'importo dei titoli in
scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata
legge n. 539/1993;
Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a
copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione
di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante
norme in materia di controlli della Corte dei conti;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera c), della legge 30
marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e' disposta
un'emissione di certificati di credito del Tesoro italiano denominati
in ECU (certificati del Tesoro in Euroscudi), di seguito indicati
come i "certificati", al tasso d'interesse del 6,25% annuo lordo al
valore di 100 ECU per ogni 100 di capitale nominale, fino all'importo
massimo di nominali 1.000 milioni di ECU. Il prestito ha la durata di
cinque anni con inizio il 21 febbraio 1994 e scadenza il 21 febbraio
1999.
I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di
collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale
riferito al prezzo. Le richieste che dovessero risultare accolte sono
vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo
all'esecuzione delle relative operazioni.