A tutti i Ministeri Gabinetto Direzione generale AA.GG. e personale Al Consiglio di Stato - Segretariato generale Alla Corte dei conti - Segretariato generale All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario Al commissario dello Stato nella regione siciliana Al rappresentante del Governo nella regione sarda Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta Al commissario del Governo nella provincia di Trento Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano Ai prefetti della Repubblica (per il tramite del Ministero dell'Interno) Alle aziende ed alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (per il tramite dei Ministeri interessati) Ai presidenti degli enti pubblici non economici (per il tramite dei Ministeri vigilanti) Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione (per il tramite dei Ministeri vigilanti) Ai rettori delle universita' e delle istituzioni universitarie (per il tramite del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica) Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome (per il tramite di rappresentanti e dei commissari di Governo) Alle province (per il tramite dei prefetti) Ai comuni (per il tramite dei prefetti) Alle comunita' montane (per il tramite dei prefetti) Alle unita' sanitarie locali (per il tramite delle regioni) Agli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (per il tramite delle regioni) Agli istituti zooprofilattici sperimentali (per il tramite delle regioni) Alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (per il tramite dell'Unioncamere) Agli istituti autonomi case popolari (per il tramite dell'Aniacap) All'A.N.C.I. All'U.P.I. All'U.N.C.E.M. All'Unioncamere All'Aniacap Alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano Alla Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretariato generale Ufficio del coordinamento amministrativo Dipartimento degli AA.GG. e del personale Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi Al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali Al Ministro per gli affari sociali Alle Confederazioni ed alle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego e, per conoscenza: Alla Presidenza della Repubblica Segretariato generale Palazzo del Quirinale PREMESSA. L'art. 60 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, modificato dall'art. 28 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, stabilisce che l'orario di servizio "si articola di norma su sei giorni, dei quali cinque anche nelle ore pomeridiane", al fine di corrispondere alle esigenze dell'utenza. Esso precisa che "l'orario di lavoro e' funzionale all'orario di servizio". Le principali norme che riguardano la materia (decreto legislativo n. 29/1993, modificato dai decreti legislativi 10 novembre 1993, n. 470 e 23 dicembre 1993, n. 546) sono allegate al presente atto (allegato 1). Con la direttiva-circolare n. 8/93 del 9 marzo 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1993, il Dipartimento della funzione pubblica ha definito il significato di "orario di servizio", "orario di lavoro" e "orario di apertura al pubblico" ed ha fornito chiarimenti sulla interpretazione delle norme e sulla loro finalita'. Si allega (allegato 2) uno stralcio di tale direttiva, per alcuni altri profili oggi superata dalla sopravvenuta normativa. Per il conseguimento di una maggiore efficienza e produttivita' delle pubbliche amministrazioni ed al fine di estendere la fruibilita' dei servizi da parte dell'utenza, e' necessario che i dirigenti generali ed i dirigenti - nell'ambito delle rispettive competenze, indicate negli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni - definiscano i criteri organizzativi per determinare l'orario di servizio, l'orario di apertura al pubblico e l'orario settimanale di lavoro. I dirigenti responsabili avranno cura, in particolare, di definire l'orario di servizio e l'articolazione dell'orario di lavoro avendo presenti le finalita' e gli obiettivi da realizzare e le prestazioni da assicurare, per corrispondere alle esigenze dell'utenza. I dirigenti responsabili provvederanno, inoltre, a definire l'articolazione dell'orario di lavoro utilizzando l'orario ordinario, l'orario flessibile, i turni, i recuperi dei permessi brevi per esigenze personali e dei ritardi giustificati, il tempo parziale e, ove necessario, il lavoro straordinario. ORARIO DI SERVIZIO. L'orario di servizio settimanale puo' essere articolato: su cinque giorni (dal lunedi' al venerdi'); su sei giorni (dal lunedi' al sabato). Deve essere comunque assicurato, per i primi cinque giorni lavorativi della settimana, il funzionamento degli uffici sia nelle ore antimeridiane, sia in quelle pomeridiane. Ulteriori ampliamenti dell'orario di servizio possono essere stabiliti ai fini di assicurare la funzionalita' dell'ufficio. ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO. Le amministrazioni dovranno individuare gli uffici che hanno rapporto continuativo con il pubblico, al fine di: assicurarne l'apertura per dieci ore giornaliere, dal lunedi' al venerdi'; prevedere apposite fasce orarie di accesso ai servizi, sia nelle ore antimeridiane, sia in quelle pomeridiane. ORARIO DI LAVORO ORDINARIO. L'orario di lavoro settimanale deve essere definito, nel rispetto dell'orario contrattuale, al fine di soddisfare le esigenze organizzative derivanti dall'articolazione dell'orario di servizio (il prospetto allegato riassume le vigenti disposizioni che regolano la durata dell'orario di lavoro settimanale per le diverse categorie di dipendenti pubblici - allegato 3). Per le indicate finalita', la durata giornaliera dell'orario ordinario di lavoro settimanale deve essere distribuita, di norma, sia nelle ore antimeridiane, sia in quelle pomeridiane, fino al completamento dell'orario contrattuale settimanale. PARTICOLARI ESIGENZE. Secondo l'art. 60 del decreto legislativo 29/1993, e successive modificazioni "sono fatte salve le particolari esigenze dei servizi che richiedono orari continuativi e prestazioni per tutti i giorni della settimana e quelle delle istituzioni scolastiche". Restano ferme la vigente disciplina riguardante le attivita' di diretta collaborazione con gli organi istituzionali e le norme rela- tive al lavoro straordinario reso per servizi particolari, ovvero a fronte di calamita' o eventi straordinari. ORARIO DI LAVORO STRAORDINARIO. Il lavoro straordinario non deve essere usato come strumento ordinario di programmazione del lavoro. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle norme che disciplinano la materia per i diversi comparti del pubblico impiego, ricorreranno alle prestazioni di lavoro straordinario strettamente necessarie, soltanto in presenza di effettive esigenze di servizio. Non e' consentita alcuna forma di forfettizzazione della retribuzione delle ore di lavoro straordinario. Queste devono essere autorizzate dal dirigente, devono essere effettivamente rese e documentate, e devono essere accertate a cura del dirigente, che ne e' responsabile. Le ore di lavoro straordinario potranno essere compensate anche con ore libere o riposi giornalieri compensativi, da fruire a domanda, previa autorizzazione del dirigente il quale terra' conto prioritariamente dell'organizzazione e delle esigenze del servizio di cui e' responsabile. RECUPERO DEI PERMESSI E DEI RITARDI. I recuperi di permessi brevi fruiti per esigenze personali e dei ritardi giustificati devono essere effettuati, su disposizione del dirigente responsabile, il quale: terra' conto, in via prioritaria, dell'organizzazione e delle esigenze del servizio; individuera' le modalita' per l'esecuzione di tali recuperi. In via ordinaria, i periodi temporali da recuperare dovranno consistere in gruppi di almeno tre ore da prestarsi nelle ore pomeridiane. Per i recuperi dei predetti permessi e ritardi e' necessario individuare chiaramente le prestazioni da rendere. Nei casi in cui, per esigenze di servizio, indicate dal dirigente responsabile, non e' possibile effettuare recuperi, l'amministrazione deve procedere alle relative trattenute sulla retribuzione. Per i ritardi non giustificati, si procedera' soltanto alle rela- tive trattenute sulla retribuzione. OSSERVANZA E CONTROLLO DEGLI ORARI. L'osservanza dell'orario di lavoro costituisce un obbligo del dipendente pubblico, anche del dirigente, quale elemento essenziale della prestazione retribuita dalla pubblica amministrazione. Il rispetto degli orari di lavoro deve essere accertato mediante controlli di tipo automatico ed obiettivo. In piu' occasioni il Dipartimento della funzione pubblica ha avuto modo di precisare i termini e le modalita' di detto controllo (da ultimo, con circolare n. 58089-18.10.3 del 30 novembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 10 dicembre 1990; circolare n. 83203-18.10.3 del 13 dicembre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 18 dicembre 1991; circolare n. 87420-18.10.3 del 1 aprile 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 1992). Al controllo automatico delle presenze sono soggetti anche i dipendenti che effettuano prestazioni di servizio oltre l'orario d'obbligo. L'art. 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante: "Disposizioni in materia di finanza pubblica", dispone che le amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, "non possono ricorrere al lavoro straordinario" se presso di esse "non sono regolarmente operanti strumenti o procedere idonee all'accertamento della effettiva durata della prestazione di lavoro". Con la introduzione dei nuovi sistemi di rilevazione automatica delle presenze, sono aboliti i c.d. "fogli di presenza". Questi ultimi possono essere utilizzati, in via eccezionale e soltanto nei periodi in cui non funzioni il sistema automatizzato, a causa di riparazioni o per altri motivi tecnici. I sistemi automatizzati di rilevazione dell'orario di lavoro dovranno, quindi, essere utilizzati per determinare direttamente la retribuzione principale e quella accessoria, da corrispondere a ciascun dipendente. Cio' comporta che ad ogni eventuale assenza, totale o parziale, dal posto di lavoro (che non sia giustificata dalla vigente normativa in materia) consegue la proporzionale, automatica riduzione della retribuzione. RESPONSABILITA' DEI DIRIGENTI. I dirigenti sono responsabili del controllo dell'osservanza dell'orario di lavoro da parte del personale dipendente. Eventuali violazioni dei dirigenti responsabili o del personale dipendente - conseguenti a dolo o colpa grave - che comportano una mancata prestazione, con relativo danno erariale, concretano una violazione penale, oltre che responsabilita' disciplinare e contabile. DETERMINAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO. Secondo gli articoli 16, comma 1, lettera d), e 17, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, compete ai dirigenti il potere di provvedere alla determinazione dell'articolazione dell'orario di lavoro, "secondo le modalita' di cui all'art. 10" dello stesso decreto legislativo ("informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito della rispettiva struttura di riferimento ed "eventuale esame", su loro richiesta, da "espletarsi nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine piu' breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini le amministrazioni pubbliche assumono le proprie autonome determinazioni"). Le amministrazioni pubbliche sono invitate a procedere con tempestivita' alla determinazione dell'orario di servizio e di lavoro, per realizzare gli obiettivi e le finalita' indicati. I Ministeri, le associazioni, le unioni, i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, i commissari di Governo ed i prefetti della Repubblica sono invitati, ciascuno nel proprio ambito, a portare la presente direttiva-circolare a conoscenza degli enti e degli organismi vigilati od associati. Il Ministro: CASSESE