A tutti i Ministeri
                                    Gabinetto
                                    Direzione   generale   AA.GG.   e
                                  personale
                                  Al    Consiglio    di    Stato    -
                                  Segretariato generale
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  - Segretariato generale
                                  Al        Consiglio       nazionale
                                  dell'economia  e   del   lavoro   -
                                  Segretariato generale
                                  Ai   commissari  di  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al commissario  dello  Stato  nella
                                  regione siciliana
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione sarda
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Al presidente della commissione  di
                                  coordinamento  nella  regione Valle
                                  d'Aosta
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  provincia di Trento
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  provincia di Bolzano
                                  Ai prefetti della  Repubblica  (per
                                  il     tramite     del    Ministero
                                  dell'Interno)
                                  Alle      aziende      ed      alle
                                  amministrazioni   dello   Stato  ad
                                  ordinamento   autonomo   (per    il
                                  tramite dei Ministeri interessati)
                                  Ai  presidenti  degli enti pubblici
                                  non economici (per il  tramite  dei
                                  Ministeri vigilanti)
                                  Ai presidenti degli enti di ricerca
                                  e  sperimentazione  (per il tramite
                                  dei Ministeri vigilanti)
                                  Ai  rettori  delle  universita'   e
                                  delle   istituzioni   universitarie
                                  (per il tramite del Ministero della
                                  ricerca scientifica e tecnologica)
                                  Ai    presidenti    delle    giunte
                                  regionali e delle province autonome
                                  (per il tramite di rappresentanti e
                                  dei commissari di Governo)
                                  Alle  province  (per il tramite dei
                                  prefetti)
                                  Ai  comuni  (per  il  tramite   dei
                                  prefetti)
                                  Alle   comunita'  montane  (per  il
                                  tramite dei prefetti)
                                  Alle unita' sanitarie  locali  (per
                                  il tramite delle regioni)
                                  Agli istituti di ricovero e di cura
                                  a  carattere  scientifico  (per  il
                                  tramite delle regioni)
                                  Agli    istituti    zooprofilattici
                                  sperimentali  (per il tramite delle
                                  regioni)
                                  Alle    camere    di     commercio,
                                  industria,      artigianato      ed
                                  agricoltura   (per    il    tramite
                                  dell'Unioncamere)
                                  Agli    istituti    autonomi   case
                                  popolari    (per     il     tramite
                                  dell'Aniacap)
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'U.P.I.
                                  All'U.N.C.E.M.
                                  All'Unioncamere
                                  All'Aniacap
                                  Alla   Conferenza   dei  presidenti
                                  delle  regioni  e  delle   province
                                  autonome di Trento e di Bolzano
                                   Alla Agenzia per la rappresentanza
                                  negoziale      delle      pubbliche
                                  amministrazioni
                                  Alla   Scuola    superiore    della
                                  pubblica amministrazione
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri
                                    Segretariato generale
                                    Ufficio     del     coordinamento
                                  amministrativo
                                    Dipartimento  degli  AA.GG. e del
                                  personale
                                    Dipartimento   per   gli   affari
                                  giuridici e
                                     legislativi
                                  Al  Ministro  per  il coordinamento
                                  delle politiche comunitarie  e  gli
                                  affari regionali
                                  Al Ministro per gli affari sociali
                                  Alle    Confederazioni    ed   alle
                                  organizzazioni  sindacali  operanti
                                  nel settore del pubblico impiego
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla Presidenza della Repubblica
                                    Segretariato generale
                                    Palazzo del Quirinale
PREMESSA.
  L'art. 60 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, modificato
dall'art.  28  del  decreto  legislativo  23  dicembre  1993, n. 546,
stabilisce che l'orario di servizio "si  articola  di  norma  su  sei
giorni,  dei  quali  cinque  anche nelle ore pomeridiane", al fine di
corrispondere  alle  esigenze dell'utenza. Esso precisa che "l'orario
di lavoro e' funzionale all'orario di servizio".
  Le principali norme che riguardano la materia (decreto  legislativo
n.  29/1993,  modificato dai decreti legislativi 10 novembre 1993, n.
470 e 23 dicembre 1993,  n.  546)  sono  allegate  al  presente  atto
(allegato 1).
  Con  la  direttiva-circolare  n.  8/93 del 9 marzo 1993, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13  marzo  1993,  il  Dipartimento
della  funzione  pubblica  ha  definito  il significato di "orario di
servizio", "orario di lavoro" e "orario di apertura al  pubblico"  ed
ha fornito chiarimenti sulla interpretazione delle norme e sulla loro
finalita'. Si allega (allegato 2) uno stralcio di tale direttiva, per
alcuni altri profili oggi superata dalla sopravvenuta normativa.
  Per  il  conseguimento  di  una maggiore efficienza e produttivita'
delle  pubbliche  amministrazioni  ed  al  fine   di   estendere   la
fruibilita'  dei  servizi  da  parte dell'utenza, e' necessario che i
dirigenti generali ed i  dirigenti  -  nell'ambito  delle  rispettive
competenze,  indicate  negli articoli 16 e 17 del decreto legislativo
n.  29/1993  e  successive  modificazioni  -  definiscano  i  criteri
organizzativi  per  determinare  l'orario  di  servizio,  l'orario di
apertura al pubblico e l'orario settimanale di lavoro.
  I dirigenti responsabili avranno cura, in particolare, di  definire
l'orario  di  servizio e l'articolazione dell'orario di lavoro avendo
presenti le finalita' e gli obiettivi da realizzare e le  prestazioni
da assicurare, per corrispondere alle esigenze dell'utenza.
  I   dirigenti   responsabili  provvederanno,  inoltre,  a  definire
l'articolazione dell'orario di lavoro utilizzando l'orario ordinario,
l'orario flessibile, i turni,  i  recuperi  dei  permessi  brevi  per
esigenze  personali  e dei ritardi giustificati, il tempo parziale e,
ove necessario, il lavoro straordinario.
ORARIO DI SERVIZIO.
  L'orario di servizio settimanale puo' essere articolato:
   su cinque giorni (dal lunedi' al venerdi');
   su sei giorni (dal lunedi' al sabato).
  Deve essere comunque assicurato, per i primi cinque
giorni lavorativi della settimana, il funzionamento degli
uffici sia nelle ore antimeridiane, sia in quelle pomeridiane.
  Ulteriori  ampliamenti  dell'orario  di  servizio  possono   essere
stabiliti ai fini di assicurare la funzionalita' dell'ufficio.
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO.
  Le  amministrazioni  dovranno  individuare  gli  uffici  che  hanno
rapporto continuativo con il pubblico, al fine di:
   assicurarne l'apertura per dieci ore giornaliere, dal  lunedi'  al
venerdi';
   prevedere  apposite  fasce orarie di accesso ai servizi, sia nelle
ore antimeridiane, sia in quelle pomeridiane.
ORARIO DI LAVORO ORDINARIO.
  L'orario di lavoro settimanale deve essere definito,  nel  rispetto
dell'orario   contrattuale,   al   fine  di  soddisfare  le  esigenze
organizzative derivanti dall'articolazione  dell'orario  di  servizio
(il  prospetto allegato riassume le vigenti disposizioni che regolano
la durata dell'orario di lavoro settimanale per le diverse  categorie
di dipendenti pubblici - allegato 3).
  Per  le  indicate  finalita',  la  durata  giornaliera  dell'orario
ordinario di lavoro settimanale deve essere  distribuita,  di  norma,
sia  nelle  ore  antimeridiane,  sia  in  quelle pomeridiane, fino al
completamento dell'orario contrattuale settimanale.
PARTICOLARI ESIGENZE.
  Secondo l'art. 60 del decreto  legislativo  29/1993,  e  successive
modificazioni  "sono  fatte salve le particolari esigenze dei servizi
che richiedono orari continuativi e prestazioni per  tutti  i  giorni
della settimana e quelle delle istituzioni scolastiche".
  Restano  ferme  la  vigente  disciplina riguardante le attivita' di
diretta collaborazione con gli organi istituzionali e le norme  rela-
tive  al  lavoro straordinario reso per servizi particolari, ovvero a
fronte di calamita' o eventi straordinari.
ORARIO DI LAVORO STRAORDINARIO.
  Il lavoro  straordinario  non  deve  essere  usato  come  strumento
ordinario di programmazione del lavoro.
  Le   amministrazioni   pubbliche,  nel  rispetto  delle  norme  che
disciplinano la materia per i diversi comparti del pubblico  impiego,
ricorreranno  alle  prestazioni  di lavoro straordinario strettamente
necessarie, soltanto in presenza di effettive esigenze di servizio.
  Non  e'  consentita  alcuna   forma   di   forfettizzazione   della
retribuzione  delle ore di lavoro straordinario. Queste devono essere
autorizzate  dal  dirigente,  devono  essere  effettivamente  rese  e
documentate,  e  devono essere accertate a cura del dirigente, che ne
e' responsabile.
  Le ore di lavoro straordinario potranno essere compensate anche con
ore libere o riposi giornalieri compensativi, da  fruire  a  domanda,
previa   autorizzazione   del   dirigente   il   quale  terra'  conto
prioritariamente dell'organizzazione e delle esigenze del servizio di
cui e' responsabile.
RECUPERO DEI PERMESSI E DEI RITARDI.
  I recuperi di permessi brevi fruiti per esigenze  personali  e  dei
ritardi  giustificati  devono  essere effettuati, su disposizione del
dirigente responsabile, il quale:
   terra' conto, in  via  prioritaria,  dell'organizzazione  e  delle
esigenze del servizio;
   individuera' le modalita' per l'esecuzione di tali recuperi.
  In  via  ordinaria,  i  periodi  temporali  da  recuperare dovranno
consistere in gruppi  di  almeno  tre  ore  da  prestarsi  nelle  ore
pomeridiane.
  Per  i  recuperi  dei  predetti  permessi  e  ritardi e' necessario
individuare chiaramente le prestazioni da rendere. Nei casi  in  cui,
per esigenze di servizio, indicate dal dirigente responsabile, non e'
possibile  effettuare recuperi, l'amministrazione deve procedere alle
relative trattenute sulla retribuzione.
  Per i ritardi non giustificati, si procedera' soltanto  alle  rela-
tive trattenute sulla retribuzione.
OSSERVANZA E CONTROLLO DEGLI ORARI.
  L'osservanza  dell'orario  di  lavoro  costituisce  un  obbligo del
dipendente pubblico, anche del dirigente, quale  elemento  essenziale
della prestazione retribuita dalla pubblica amministrazione.
  Il  rispetto  degli  orari di lavoro deve essere accertato mediante
controlli di tipo automatico  ed  obiettivo.  In  piu'  occasioni  il
Dipartimento  della  funzione  pubblica  ha avuto modo di precisare i
termini e le modalita' di detto controllo (da ultimo,  con  circolare
n.  58089-18.10.3  del  30  novembre  1990, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 287 del 10 dicembre 1990; circolare n. 83203-18.10.3 del
13 dicembre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 296
del 18 dicembre 1991; circolare n. 87420-18.10.3 del
1 aprile 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82
del 7 aprile 1992).
  Al controllo  automatico  delle  presenze  sono  soggetti  anche  i
dipendenti  che  effettuano  prestazioni  di  servizio oltre l'orario
d'obbligo.
  L'art.  9  della  legge  30  dicembre  1991,   n.   412,   recante:
"Disposizioni  in  materia  di  finanza  pubblica",  dispone  che  le
amministrazioni  pubbliche,  anche  ad  ordinamento  autonomo,   "non
possono  ricorrere  al  lavoro  straordinario" se presso di esse "non
sono   regolarmente   operanti   strumenti   o    procedere    idonee
all'accertamento della effettiva durata della prestazione di lavoro".
  Con  la  introduzione  dei  nuovi sistemi di rilevazione automatica
delle presenze, sono aboliti  i  c.d.  "fogli  di  presenza".  Questi
ultimi  possono  essere utilizzati, in via eccezionale e soltanto nei
periodi in cui non funzioni il  sistema  automatizzato,  a  causa  di
riparazioni o per altri motivi tecnici.
  I  sistemi  automatizzati  di  rilevazione  dell'orario  di  lavoro
dovranno, quindi, essere utilizzati per determinare  direttamente  la
retribuzione  principale  e  quella  accessoria,  da  corrispondere a
ciascun dipendente. Cio' comporta  che  ad  ogni  eventuale  assenza,
totale  o  parziale,  dal  posto  di lavoro (che non sia giustificata
dalla  vigente  normativa  in  materia)  consegue  la  proporzionale,
automatica riduzione della retribuzione.
RESPONSABILITA' DEI DIRIGENTI.
  I   dirigenti   sono  responsabili  del  controllo  dell'osservanza
dell'orario di lavoro da parte del personale dipendente.
  Eventuali violazioni dei dirigenti  responsabili  o  del  personale
dipendente  -  conseguenti  a dolo o colpa grave - che comportano una
mancata prestazione, con  relativo  danno  erariale,  concretano  una
violazione   penale,   oltre   che   responsabilita'  disciplinare  e
contabile.
DETERMINAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO.
  Secondo gli articoli 16, comma 1, lettera d), e 17,  comma  2,  del
decreto   legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,  e  successive
modificazioni, compete ai dirigenti  il  potere  di  provvedere  alla
determinazione  dell'articolazione dell'orario di lavoro, "secondo le
modalita' di  cui  all'art.  10"  dello  stesso  decreto  legislativo
("informazione    alle    organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative nell'ambito della rispettiva struttura di riferimento
ed "eventuale esame", su loro richiesta, da "espletarsi  nel  termine
tassativo  di  quindici  giorni  dalla  ricezione  dell'informazione,
ovvero entro un termine piu' breve per  motivi  di  urgenza;  decorsi
tali   termini  le  amministrazioni  pubbliche  assumono  le  proprie
autonome determinazioni").
  Le  amministrazioni  pubbliche  sono  invitate  a   procedere   con
tempestivita'  alla  determinazione  dell'orario  di  servizio  e  di
lavoro, per realizzare gli obiettivi e le finalita' indicati.
  I  Ministeri, le associazioni, le unioni, i presidenti delle giunte
regionali e delle province autonome, i commissari  di  Governo  ed  i
prefetti della Repubblica sono invitati, ciascuno nel proprio ambito,
a  portare  la presente direttiva-circolare a conoscenza degli enti e
degli organismi vigilati od associati.
                                                 Il Ministro: CASSESE