IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei natanti e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n.  990/1969,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 novembre
1970,  n.  973,  e  le  successive   disposizioni   modificative   ed
integrative;
  Vista  la  legge  10  giugno  1978, n. 295, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e  le  succes-
sive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e d'interesse  collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Visa  la  legge  22  ottobre  1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita;
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche  alla  legge  12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo
delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e  in  imprese  o
enti assicurativi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  28 luglio 1992, con il quale sono
stati sciolti gli organi amministrativi e  sindacali  ordinari  della
FIRS  italiana  di  assicurazioni  -  Compagnia  di  assicurazioni  e
riassicurazioni S.p.a, con sede in Roma, ai sensi dell'art.  2  della
legge  n.  576/1982,  come  sostituito  dall'art.  2  della  legge n.
20/1991;
  Visto il provvedimento  in  data  29  luglio  1992,  con  il  quale
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse
collettivo  -  ISVAP,  ha nominato il commissario straordinario ed il
comitato  di   sorveglianza   della   predetta   FIRS   italiana   di
assicurazioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.;
  Visti  i decreti ministeriali 30 luglio 1993 e 25 novembre 1993 con
i quali sono stati prorogati i termini della  gestione  straordinaria
della   predetta  FIRS  italiana  di  assicurazioni  -  Compagnia  di
assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.;
  Vista la lettera dell'ISVAP in data 22 febbraio 1994, n. 4811  Ris.
Pres.   e   la   relazione  per  la  commissione  consultiva  per  le
assicurazioni  private  ad  essa  allegata  riguardanti   l'ulteriore
proroga  del periodo della gestione straordinaria della predetta FIRS
italiana  di   assicurazioni   -   Compagnia   di   assicurazioni   e
riassicurazioni S.p.a.;
   Sentito  il  parere  espresso  dalla commissione consultiva per le
assicurazioni private nella seduta del 23 febbraio 1994;
  Ritenuto opportuno concedere una ulteriore proroga  della  gestione
straordinaria  della  FIRS  italiana  di assicurazioni - Compagnia di
assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.;
                              Decreta:
  Il termine della gestione  straordinaria  della  FIRS  italiana  di
assicurazioni  - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.,
con sede in Roma, di cui al decreto ministeriale 25 novembre 1993, e'
prorogato di quarantacinque giorni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 24 febbraio 1994
                                                  Il Ministro: SAVONA