IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  76  della  legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  che
stabilisce  l'obbligo,  a  carico  degli  istituti  italiani,   quali
sostituti  di  imposta,  di  effettuare  una ritenuta unica del 5 per
cento sulle rendite corrisposte in Italia da parte dell'Assicurazione
invalidita', vecchiaia e superstiti (AVS);
  Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1992, che ha disciplinato,
tra l'altro, le modalita' di versamento della ritenuta sulle  rendite
erogate dall'AVS al competente concessionario della riscossione;
  Considerato  che  tali  ritenute,  se  operate dall'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni, sono assimilate  a  quelle  di
cui  all'art.  29,  quarto  comma,  del  decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per cui si rende possibile,  in
via  alternativa,  il  versamento  diretto  alle sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato, ai sensi dell'art.  3,  secondo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  ritenuta  unica  del  5  per cento sulle rendite corrisposte in
Italia  da  parte   dell'Assicurazione   invalidita',   vecchiaia   e
superstiti   Svizzera  (AVS)  ai  beneficiari  italiani,  se  operata
dall'Amministrazione delle poste  e  delle  telecomunicazioni,  quale
sostituto  di imposta, deve essere versata alla tesoreria provinciale
dello Stato facendola affluire al capitolo 1023, art. 2.
  Sui modelli di versamento deve essere riportato,  tra  l'altro,  il
periodo e l'anno in cui sono stati corrisposti i proventi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 dicembre 1993
                                         Il Ministro delle finanze
                                                    GALLO
Il Ministro del tesoro
      BARUCCI