IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto  il  regolamento CEE n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre
1966, relativo alla  istituzione  di  una  organizzazione  comune  di
mercato nel settore dei grassi ed in particolare l'art. 35- bis, come
modificato  dal regolamento CEE n. 2046/92 del 30 giugno 1992, con il
quale vengono determinate le denominazioni e definizioni degli oli di
oliva e degli oli di sansa di oliva;
  Visto il regolamento  CEE  n.  2568/91  della  Commissione  dell'11
luglio  1991,  come  modificato  ed  integrato dal regolamento CEE n.
3288/92 del 12 novembre 1992 - in appresso denominati "regolamento" -
con  i  quali  vengono,  tra  l'altro,  definite  le  caratteristiche
organolettiche  degli  oli  di oliva vergini ed il relativo metodo di
valutazione;
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 169,  relativa  alla  disciplina
per  il  riconoscimento  delle  denominazioni  di origine controllata
degli oli di oliva vergini ed extravergini;
  Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del  Consiglio  del  14  luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto il regolamento  CEE  n.  2540/93  della  Commissione  del  15
settembre  1993  che  stabilisce,  per  il  1994, le misure intese al
miglioramento della qualita' della produzione di olio di oliva;
  Considerata la necessita' di  confermare,  ai  sensi  dell'art.  4,
paragrafo  1,  del  "regolamento",  i  comitati di assaggio istituiti
anteriormente al 1  novembre  1992  ed  incaricati  dell'accertamento
ufficiale  delle  caratteristiche  organolettiche  degli oli di oliva
vergini;
  Ritenuto, altresi', di dovere procedere, a termini dei paragrafi  1
e  3 dell'art. 4 del "regolamento", alla compilazione dell'elenco dei
comitati  di  assaggio  istituiti  da  associazioni  professionali  o
interprofessionali  per  il  perseguimento  delle  finalita'  di  cui
all'art. 3- bis del "regolamento";
  Rilevata, altresi',  la  necessita'  di  attribuire  univocita'  di
indirizzo  procedurale in materia di miglioramento della qualita' dei
prodotti agroalimentari, favorendo la sinergia dei  vari  adempimenti
derivanti   dalla   richiamata  normativa  comunitaria  relativa  sia
all'organizzazione comune di mercato che al  riconoscimento  ed  alla
salvaguardia    delle    caratteristiche    merceologiche   e   delle
denominazioni di origine  degli  oli  di  oliva  prodotti  in  ambito
nazionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
     Conferma di riconoscimento di comitati pubblici di assaggio
  1.  A' termini dell'art. 4, paragrafo 1, del "regolamento" CEE come
in epigrafe specificato, sono considerati riconosciuti ed  incaricati
dell'accertamento   ufficiale  delle  caratteristiche  organolettiche
degli oli di oliva vergini, i  sottoindicati  comitati  di  assaggio,
istituiti anteriormente al 1 novembre 1992 ed operanti presso:
   Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara;
   Ispettorato centrale repressione frodi - Ufficio di Roma;
   Ispettorato centrale repressione frodi - Ufficio di Cosenza;
   Ispettorato  generale per i servizi chimici del Dipartimento delle
dogane ed imposte indirette - Ministero delle finanze - Roma;
   Laboratorio chimico delle dogane  di  Bari  -  Dipartimento  delle
dogane ed imposte indirette;
   Laboratorio  chimico  delle  dogane di Genova - Dipartimento delle
dogane ed imposte indirette;
   Stazione sperimentale oli e grassi di Milano.
  2. Per l'accertamento delle caratteristiche di cui al  primo  comma
possono  essere  riconosciuti,  conformemente  a  quanto previsto dai
successivi  articoli,  ulteriori  comitati  ufficiali  istituiti   ad
iniziativa di pubbliche amministrazioni, nonche' comitati di assaggio
istituiti   da   associazioni   professionali   o  interprofessionali
riconosciuti.