IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento CEE n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966, relativo alla istituzione di una organizzazione comune di mercato nel settore dei grassi ed in particolare l'art. 35- bis, come modificato dal regolamento CEE n. 2046/92 del 30 giugno 1992, con il quale vengono determinate le denominazioni e definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva; Visto il regolamento CEE n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991, come modificato ed integrato dal regolamento CEE n. 3288/92 del 12 novembre 1992 - in appresso denominati "regolamento" - con i quali vengono, tra l'altro, definite le caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini ed il relativo metodo di valutazione; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 169, relativa alla disciplina per il riconoscimento delle denominazioni di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini; Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto il regolamento CEE n. 2540/93 della Commissione del 15 settembre 1993 che stabilisce, per il 1994, le misure intese al miglioramento della qualita' della produzione di olio di oliva; Considerata la necessita' di confermare, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, del "regolamento", i comitati di assaggio istituiti anteriormente al 1 novembre 1992 ed incaricati dell'accertamento ufficiale delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini; Ritenuto, altresi', di dovere procedere, a termini dei paragrafi 1 e 3 dell'art. 4 del "regolamento", alla compilazione dell'elenco dei comitati di assaggio istituiti da associazioni professionali o interprofessionali per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 3- bis del "regolamento"; Rilevata, altresi', la necessita' di attribuire univocita' di indirizzo procedurale in materia di miglioramento della qualita' dei prodotti agroalimentari, favorendo la sinergia dei vari adempimenti derivanti dalla richiamata normativa comunitaria relativa sia all'organizzazione comune di mercato che al riconoscimento ed alla salvaguardia delle caratteristiche merceologiche e delle denominazioni di origine degli oli di oliva prodotti in ambito nazionale; Decreta: Art. 1. Conferma di riconoscimento di comitati pubblici di assaggio 1. A' termini dell'art. 4, paragrafo 1, del "regolamento" CEE come in epigrafe specificato, sono considerati riconosciuti ed incaricati dell'accertamento ufficiale delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini, i sottoindicati comitati di assaggio, istituiti anteriormente al 1 novembre 1992 ed operanti presso: Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara; Ispettorato centrale repressione frodi - Ufficio di Roma; Ispettorato centrale repressione frodi - Ufficio di Cosenza; Ispettorato generale per i servizi chimici del Dipartimento delle dogane ed imposte indirette - Ministero delle finanze - Roma; Laboratorio chimico delle dogane di Bari - Dipartimento delle dogane ed imposte indirette; Laboratorio chimico delle dogane di Genova - Dipartimento delle dogane ed imposte indirette; Stazione sperimentale oli e grassi di Milano. 2. Per l'accertamento delle caratteristiche di cui al primo comma possono essere riconosciuti, conformemente a quanto previsto dai successivi articoli, ulteriori comitati ufficiali istituiti ad iniziativa di pubbliche amministrazioni, nonche' comitati di assaggio istituiti da associazioni professionali o interprofessionali riconosciuti.