IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista la legge 10 febbraio  1992,  n.  164,  concernente  la  nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il  decreto  ministeriale 7 luglio 1993 recante disposizioni
sui recipienti in cui sono confezionati i  vini  a  denominazione  di
origine ed in particolare l'art. 4, comma 3, lettera b), che consente
apposita  deroga  ministeriale per la chiusura con tappo "a fungo" ed
"a gabbietta" dei vini frizzanti  a  denominazione  di  origine,  nel
rispetto  del  principio  di cui all'art. 23, comma 2, della legge n.
164/1992;
  Viste le istanze presentate dalle ditte interessate,  dai  consorzi
di tutela e dagli enti preposti all'attuazione della disciplina delle
denominazioni di origine, intese ad ottenere per alcune denominazioni
di origine la deroga di cui trattasi;
  Ritenuto  che  sussistono  comprovati motivi di ordine tradizionale
per l'accoglimento delle istanze sopra citate;
                              Decreta:
                           Articolo unico
 Ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b), del decreto  ministeriale
7  luglio  1993, alle tipologie dei vini frizzanti a denominazione di
origine controllata come appresso indicate e' concessa la deroga  per
l'utilizzo  del  "tappo  a  fungo"  per  la  chiusura dei recipienti,
purche' nella presentazione degli stessi recipienti siano  rispettate
le prescrizioni di cui alla lettera c) del predetto art. 4, comma 3:
   1) Bianco di Scandiano;
   2) Colli di Parma - Malvasia;
   3) Colli Piacentini - Monterosso Val d'Arda, Val Nure, Trebbianino
Val Trebbia, Chardonnay, Malvasia, Ortrugo, Pinot grigio;
   4) Gavi o Cortese di Gavi;
   5) Montello e Colli Asolani - Prosecco;
   6) Montuni del Reno;
   7) Prosecco di Conegliano Valdobbiadene e Superiore di Cartizze.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 26 febbraio 1994
                                                   Il Ministro: DIANA