IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge  23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio
sanitario nazionale;
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,  convertito  dalla
legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del
Servizio sanitario nazionale;
  Visto  il  primo  comma  dell'art.  6  del  citato decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29  febbraio  1980,  n.
33, che prevede che dal 1 gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali di
fondi  alle  regioni  e  alle  province  autonome di Trento e Bolzano
saranno effettuate  con  le  modalita'  previste  dal  secondo  comma
dell'art. 51 della citata legge n. 833/1978;
  Visto l'art. 8, comma 14, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, che
stabilisce che la determinazione dello stanziamento annuale del Fondo
sanitario  nazionale  avvenga con le modalita' previste dall'art. 19,
comma 14, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;
  Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente il  programma  di
interventi urgenti per la lotta all'AIDS;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 1, comma 1, lettera d), e comma 2,
della legge  5  giugno  1990,  n.  135,  che  prevede,  tra  l'altro,
specifici  interventi di carattere pluriennale per lo svolgimento dei
corsi di formazione ed aggiornamento  professionale  nonche'  per  il
trattamento domiciliare dei soggetti affetti da AIDS, nell'ambito del
programma  di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro
l'AIDS;
  Considerato che in base alle disposizioni della predetta  legge  n.
135/90  il  finanziamento  degli  interventi  considerati avviene con
quote annuali  del  Fondo  sanitario  nazionale  di  parte  corrente,
vincolate allo scopo;
  Considerato  che la Conferenza Stato-regioni ha espresso il proprio
parere favorevole in data 14 ottobre 1993;
  Vista la proposta del Ministro della sanita'  in  data  28  ottobre
1993  concernente  l'assegnazione,  alle  regioni e province autonome
interessate, della somma complessiva di 95 miliardi di lire,  di  cui
35  miliardi  di  lire  per  lo svolgimento dei corsi di formazione e
aggiornamento professionale - in proporzione al numero  dei  casi  di
AIDS  e  ai  posti  letto  esistenti  -  e 60 miliardi di lire per il
trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie cor-
relate, in proporzione al numero dei casi di AIDS in ciascuna regione
e provincia autonoma;
                              Delibera:
  A valere sulle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 1993  -
parte corrente, e' assegnata alle regioni e alle province autonome di
Trento  e  Bolzano  la  somma  complessiva  di  L. 95.000.000.000 per
interventi di prevenzione dell'AIDS, di cui:
   L. 35.000.000.000 per lo svolgimento dei  corsi  di  formazione  e
aggiornamento professionale;
   L.  60.000.000.000  per  il  trattamento  a domicilio dei soggetti
affetti da AIDS e patologie correlate.
  Le  predette  somme  sono ripartite come da allegata tabella che fa
parte integrante della presente deliberazione.
  Entro sessanta giorni dalla data di  pubblicazione  della  presente
delibera le regioni e province autonome forniranno al Ministero della
sanita'  una  dettagliata relazione sulle modalita' di utilizzo delle
somme assegnate. In sede di proposta di riparto delle quote afferenti
l'esercizio 1994 il Ministro della sanita' riferira'  al  CIPE  sulla
predetta utilizzazione delle quote 1993.
   Roma, 30 novembre 1993
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA
Registrata alla Corte dei conti il 22 febbraio 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 32