IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  ed  urgenza  di  regolare  la
giurisdizione relativa alle controversie concernenti il  rapporto  di
lavoro del personale di enti pubblici trasformati  in  enti  pubblici
economici o in societa' di diritto privato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 2 marzo 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro di grazia e giustizia; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5 del  codice  di  procedura
civile, nel caso di trasformazione di enti pubblici in enti  pubblici
economici o in societa' di  diritto  privato,  continuano  ad  essere
attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le
controversie relative a questioni attinenti al periodo  del  rapporto
di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione.