IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni al fine di avviare  l'intervento  ordinario  nelle  aree
depresse del territorio nazionale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 2 marzo 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del bilancio e della programmazione economica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
  1. Ai fini di una corretta attuazione della politica di  intervento
nelle aree depresse  del  territorio  nazionale  e,  in  particolare,
dell'applicazione dell'articolo 3, comma 1, della legge  19  dicembre
1992, n.  488,  di  conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e dell'articolo 3 del  decreto
legislativo  3  aprile  1993,  n.  96,  e  successive  modifiche   ed
integrazioni, si intende: 
    a)  per  "aree  depresse"  quelle  individuate  o   che   saranno
individuate  dalla   Commissione   delle   Comunita'   europee   come
ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5
b, quelle eleggibili sulla  base  delle  analoghe  caratteristiche  e
quelle rientranti nelle fattispecie dell'articolo  92,  paragrafo  3,
lettera c), del Trattato di Roma, previo accordo con la Commissione; 
    b) per "programmazione negoziata" la regolamentazione  concordata
tra soggetti pubblici o tra il  soggetto  pubblico  competente  e  la
parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione  di  interventi
diversi, riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo,  che  richiedono
una valutazione complessiva delle attivita' di competenza; 
    c) per "accordo di programma" l'accordo promosso, anche ai  sensi
delle vigenti disposizioni, da una  amministrazione  centrale  con  i
soggetti pubblici e privati interessati quando, per  l'attuazione  di
interventi programmati, occorre l'iniziativa integrata  e  coordinata
di regioni, enti  locali  e  altri  soggetti  pubblici  e  privati  e
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo; con l'accordo
si attua il coordinamento delle azioni di rispettiva  competenza,  si
definiscono  le  modalita'  di  esecuzione  da  parte   di   ciascuna
amministrazione  partecipante,  il  controllo  dell'attuazione  degli
interventi, la verifica del rispetto  delle  condizioni  fissate,  la
individuazione  di  eventuali  ritardi  o  inadempienze,  l'eventuale
revoca del finanziamento totale o parziale e l'attivazione di  proce-
dure sostitutive; 
    d) per  "contratto  di  programma"  il  contratto  stipulato  tra
l'amministrazione ed una grande impresa o un gruppo o un consorzio di
medie e piccole imprese per la realizzazione di interventi oggetto di
programmazione negoziata; 
    e)  per  "intesa  di  programma"   l'accordo   tra   i   soggetti
istituzionali competenti in  un  determinato  settore,  con  cui  gli
stessi si impegnano a collaborare mettendo a disposizione le  risorse
finanziarie occorrenti per la realizzazione di una serie di azioni ed
interventi  specifici,  collegati   funzionalmente   in   un   quadro
pluriennale, anche se non ancora  globalmente  definiti  in  tema  di
fattibilita'. 
  2. Il Comitato interministeriale per  la  programmazione  economica
(C.I.P.E.), con deliberazione adottata su proposta del  Ministro  del
bilancio e della programmazione economica, d'intesa  con  i  Ministri
interessati, approva i singoli accordi e contratti  di  programma  da
stipulare.