AVVERTENZA:
   Si  procede  alla  ripubblicazione  del testo del presente decreto
corredato delle relative note, ai sensi dell'art.  8,  comma  3,  del
regolamento  di  esecuzione  del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.
   Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la  lettura  delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
   Restano  invariati  il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
 
                               Art. 1.
 
  1. In deroga all'articolo 31 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (a)
, per le richieste di referendum in corso alla data di  pubblicazione
del  decreto  di  convocazione  dei comizi elettorali per la elezione
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica prevista  per
domenica 27 marzo 1994 (b) , la sottoscrizione e l'autenticazione dei
fogli contenenti le firme dei sottoscrittori possono avere luogo fino
all'ottavo  giorno  successivo  alla  data  di  entrata in vigore del
presente decreto, restando  comunque  valide  quelle  effettuate  nel
periodo  compreso  tra  le  date  di  pubblicazione  dei due predetti
decreti.
  2. Il deposito presso la cancelleria della Corte di  cassazione  di
tutti  i  fogli  contenenti le firme e dei certificati elettorali dei
sottoscrittori  delle  richieste  di  cui  al  comma  1  deve  essere
effettuato  entro  il  settimo  giorno  successivo  alla scadenza del
termine di otto giorni indicato nel medesimo comma 1.
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             (a) La legge  n.  352/1970  reca  norme  sui  referendum
          previsti  dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa
          del popolo. Si trascrive il testo del relativo art. 31:
             "Art. 31. - Non puo' essere depositata richiesta di ref-
          erendum nell'anno anteriore alla scadenza di una delle  due
          Camere  e nei sei mesi successivi alla data di convocazione
          dei comizi elettorali per l'elezione di  una  delle  Camere
          medesime".
             (b) I comizi per le elezioni della Camera dei deputati e
          del  Senato  della  Repubblica  sono  stati  convocati  per
          domenica 27 marzo 1994 con D.P.R. 16 gennaio 1994,  n.  28,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          12 del 17 gennaio 1994.