AVVERTENZA:
   Si  procede  alla  ripubblicazione  del testo del presente decreto
corredato delle relative note, ai sensi dell'art.  8,  comma  3,  del
regolamento  di  esecuzione  del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.
   Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la  lettura  delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
   Restano  invariati  il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
 
                               Art. 1.
 
          Sottoscrizioni in caso di scioglimento anticipato
  1. All'articolo 18, comma 4, del testo unico  delle  leggi  recanti
norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto
del   Presidente  della  Repubblica  30  marzo  1957,  n.  361,  come
sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto
1993, n. 277 (a) , dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "In
caso di scioglimento della Camera dei deputati  che  ne  anticipi  la
scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni e'
ridotto alla meta'.".
  2.  All'articolo  18-bis,  comma  1, terzo periodo, del testo unico
delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera  dei  deputati,
approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge  4
agosto  1993,  n.  277  (b)  ,  le  parole:  "secondo  periodo"  sono
sostituite dalle seguenti: "secondo e terzo periodo".
          --------------
             (a) Si riporta l'art. 18 del testo unico per  l'elezione
          della Camera dei deputati approvato con D.P.R. n. 361/1957,
          come  sostituito  dall'art.  2,  comma 1, lettera c), della
          legge n. 277/1993, poi modificato dal presente articolo:
             "Art. 18. - 1. La presentazione  delle  candidature  nei
          collegi  uninominali e' fatta per singoli candidati i quali
          si collegano a liste di cui all'art. 1, comma  4,  cui  gli
          stessi  aderiscono con l'accettazione della candidatura. La
          dichiarazione  di  collegamento  deve  essere  accompagnata
          dall'accettazione   scritta   del  rappresentante,  di  cui
          all'art. 17, incaricato di  effettuare  il  deposito  della
          lista  a  cui  il  candidato  nel  collegio  uninominale si
          collega,   attestante   la   conoscenza   degli   eventuali
          collegamenti  con altre liste. Nel caso di collegamenti con
          piu' liste, questi devono essere  i  medesimi  in  tutti  i
          collegi  uninominali in cui e' suddivisa la circoscrizione.
          Nell'ipotesi di collegamento con piu' liste, il  candidato,
          nella  stessa  dichiarazione  di  collegamento,  indica  il
          contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo  nome
          e  il suo cognome sulla scheda elettorale. Nessun candidato
          puo' accettare la candidatura in piu' di un collegio, anche
          se di circoscrizioni diverse. La candidatura  della  stessa
          persona in piu' di un collegio e' nulla.
             2.  Per  ogni  candidato  nei  collegi  uninominali deve
          essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data  di
          nascita,   il  collegio  uninominale  per  il  quale  viene
          presentato e il contrassegno o i  contrassegni  tra  quelli
          depositati  presso  il  Ministero  dell'interno  con cui si
          intende contraddistinguerlo, nonche' la lista  o  le  liste
          alle  quali il candidato si collega ai fini di cui all'art.
          77, comma  1,  numero  2).  Qualora  il  contrassegno  o  i
          contrassegni  del  candidato nel collegio uninominale siano
          gli stessi di una lista o  di  piu'  liste  presentate  per
          l'attribuzione  dei  seggi  in  ragione  proporzionale,  il
          collegamento di cui al presente articolo e' effettuato,  in
          ogni      caso,     d'ufficio     dall'ufficio     centrale
          circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni
          ed accettazioni difformi. Le istanze di  depositanti  altra
          lista   avverso  il  mancato  collegamento  d'ufficio  sono
          presentate,  entro  le  ventiquattro  ore  successive  alla
          scadenza  dei  termini  per  la  presentazione delle liste,
          all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le  succes-
          sive  ventiquattro  ore. Per le candidate donne puo' essere
          indicato il solo cognome o puo' essere aggiunto il  cognome
          del marito.
             3.  La  dichiarazione di presentazione dei candidati nei
          collegi  uninominali  deve  contenere   l'indicazione   dei
          nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
             4.   La   dichiarazione  di  presentazione  dei  singoli
          candidati nei collegi uninominali deve essere  sottoscritta
          da non meno di 500 e da non piu' di 1.000 elettori iscritti
          nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o,
          in  caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti
          alle  sezioni  elettorali  di  tali  collegi.  In  caso  di
          scioglimento  della  Camera dei deputati che ne anticipi la
          scadenza  di  oltre  centoventi  giorni  il  numero   delle
          sottoscrizioni  e'  ridotto  alla  meta'. Le sottoscrizioni
          devono essere  autenticate  da  uno  dei  soggetti  di  cui
          all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
             5.    La   candidatura   deve   essere   accettata   con
          dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco,  da  un
          notaio o da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge
          21  marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero
          l'autenticazione della firma deve essere  richiesta  ad  un
          ufficio diplomatico o consolare.
             6.   L'accettazione   della   candidatura   deve  essere
          accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale  risulti
          che  il  candidato  non  ha  accettato candidature in altri
          collegi".
             (b) L'art. 18- bis del testo unico per l'elezione  della
          Camera  dei  deputati,  approvato  con  D.P.R. n. 361/1957,
          aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera d), della  legge  n.
          277/1993, come sopra modificato, e' cosi' formulato:
             "Art.  18-  bis.  -  1.  La presentazione delle liste di
          candidati  per  l'attribuzione   dei   seggi   con   metodo
          proporzionale  deve  essere sottoscritta: da almeno 1.500 e
          da  non  piu'  di  2.000  elettori  iscritti  nelle   liste
          elettorali  di  comuni compresi nelle circoscrizioni fino a
          500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non  piu'  di  3.000
          elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi
          nelle  circoscrizioni con piu' di 500.000 abitanti e fino a
          1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e  da  non  piu'  di
          4.500  elettori  iscritti  nelle liste elettorali di comuni
          compresi nelle circoscrizioni  con  piu'  di  1.000.000  di
          abitanti.   La   sottoscrizione  delle  liste  puo'  essere
          effettuata  anche   dagli   stessi   sottoscrittori   delle
          candidature  nei  singoli  collegi  uninominali, ricompresi
          nella circoscrizione, collegate  alle  liste  medesime.  Si
          applicano  le  norme  di cui ai commi 3, 4, secondo e terzo
          periodo, e 5 dell'art. 18.
             2. Le liste sono formate da un numero di  candidati  non
          superiore  ad  un  terzo  dei  seggi  assegnati  in ragione
          proporzionale  alla  circoscrizione,   con   arrotondamento
          all'unita'  superiore.  Della lista possono far parte anche
          candidati   nei   collegi   uninominali   della    medesima
          circoscrizione, collegati alla lista stessa".