IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Visto l'art. 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1993, n. 4, recante
misure urgenti per il funzionamento dei musei statali nonche'
disposizioni in materia di biblioteche statali e di archivi di Stato,
che demanda ad un apposito regolamento la determinazione di
indirizzi, criteri e modalita' per la gestione dei servizi previsti
dall'articolo stesso;
Udito il parere espresso dal Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali, in data 27 aprile 1993;
Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere espresso nell'adunanza generale del Consiglio di
Stato in data 25 novembre 1993;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota n. 156 del 18 gennaio 1994 dell'ufficio
legislativo;
A D O T T A
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Per una migliore e corretta fruibilita' e valorizzazione del
patrimonio culturale in consegna al Ministero per i beni culturali e
ambientali e per un'adeguata azione di tutela della integrita' fisica
e culturale dei beni in relazione alle attivita' previste e
disciplinate a' sensi dell'art. 4, commi 1 e 5-ter, del decreto-legge
14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni, dalla legge
14 gennaio 1993, n. 4, sono emanate le seguenti disposizioni.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) Ministro: il titolare del dicastero per i beni culturali e
ambientali;
b) Amministrazione: il Ministero per i beni culturali e
ambientali;
c) capi d'istituto: i funzionari preposti a organi periferici del
Ministero per i beni culturali e ambientali a' sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;
d) ufficio per i servizi aggiuntivi: l'ufficio per i servizi
aggiuntivi costituito presso il Gabinetto del Ministro a' sensi del
successivo articolo 24;
e) concessioni di servizio: i soggetti titolari di concessione
all'esercizio di servizi aggiuntivi;
f) concessioni d'uso e di riproduzione: i soggetti titolari di
concessione all'uso o alla riproduzione totale o parziale di beni in
consegna dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:
- Si trascrive per intero l'art. 4 del D.L. n.
433/1/992, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
4/1993:
"Art. 4. - 1. Presso gli istituti di cui all'art. 3 sono
istituiti i seguenti servizi aggiuntivi, offerti al
pubblico a pagamento:
a) servizio editoriale e di vendita riguardante le
riproduzioni di beni culturali e la realizzazione di
cataloghi ed altro materiale informativo;
a-bis) servizi riguardanti i beni librari e
archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito
nell'ambito del prestito bibliotecario;
b) servizi di caffetteria, di ristorazione, di
guardaroba e di vendita di altri beni correlati
all'informazione museale.
2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali,
sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali, fissa indirizzi, criteri e modalita' per la
gestione dei servizi, con regolamento da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
3. La gestione dei servizi e' affidata in concessione,
con divieto di subappalto, dal soprintendente o dal capo
d'istituto competente, previa licitazione privata con
almeno tre offerte valide, a soggetti privati e ad enti
pubblici economici, anche costituenti societa' o
cooperative.
4. La concessione ha durata quadriennale e puo' essere
rinnovata per una sola volta.
5. I canoni di concessione e le altre somme derivanti
dall'applicazione del presente articolo affluiscono ad
apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata
per essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero per i beni culturali e
ambientali e destinati, in misura non inferiore al 50 per
cento del loro ammontare, alle soprintendenze per i musei e
gli altri istituti di provenienza
5-bis. Gli introiti previsti relativamente ai musei
dalla legge 30 marzo 1965, n. 340, nonche' dal relativo
regolamento di esecuzione approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 2 settembre 1971, n. 1249,
affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione
dell'entrata per essere riassegnati ai pertinenti capitoli
dello stato di previsione del Ministero per i beni
culturali e ambientali.
5-ter. Il Ministero per i beni culturali e ambientali
puo' concedere l'uso dei beni dello Stato che abbia in
consegna senza alcun'altra autorizzazione. I competenti
organi del Ministero per i beni culturali e ambientali
determinano il canone dovuto per l'uso dei suddetti beni,
che il concessionario deve versare prima dell'inizio
dell'uso. Il soprintendente competente provvede al rilascio
delle relative concessioni".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di "regolamento", siano
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 4 del D.L. n. 433/1992 si veda
in nota alle premesse:
- Il D.P.R. n. 805/1975 reca: "Organizzazione del
Ministero per i beni culturali e ambientali". Il testo
dell'art. 30 del predetto decreto e' il seguente:
"Art. 30. - Sono organi periferici del Ministero, allo
stato attuale della legislazione:
a) le soprintendenze archeologiche;
b) le soprintendenze per i beni artistici e storici;
c) le soprintendenze per i beni ambientali e
architettonici;
d) le soprintendenze archivistiche;
e) gli archivi di Stato.
Sono altresi' organi del Ministero le biblioteche
pubbliche statali.
Il numero e la sede dei detti organi, ivi comprese le
soprintendenze miste, quali attualmente esistenti, sono
mantenuti.
Il Ministro, con suo decreto, sentito il comitato
regionale di cui all'art. 35, puo' modificare, a sensi
dell'art. 13 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264,
circoscrizioni e sedi".