IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 48 del trattato che istituisce la Comunita' economica
europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, ratificato e reso esecutivo
con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;
Visto il trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 17
febbraio 1992, ratificato e reso esecutivo con legge 3 novembre 1992,
n. 454;
Vista la parte prima, titolo II, del regolamento n. 1612/68 del
Consiglio delle Comunita' europee del 15 ottobre 1968 relativo alla
libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunita';
Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee n.
88/C72/02 del 18 marzo 1988;
Visto l'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, in applicazione del quale i cittadini degli Stati membri della
Comunita' economica europea possono accedere ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio
diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla
tutela degli interessi nazionali;
Visto l'art. 37, comma 2, del citato decreto, che prevede che con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art.
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i posti e le
funzioni per i quali non puo' prescindersi dal possesso della
cittadinanza italiana, nonche' i requisiti indispensabili all'accesso
dei cittadini di cui al comma 1 del medesimo articolo;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 2, comma 1, lettera c), n. 4), della legge 23 ottobre
1992, n. 421, relativo ai procedimenti di selezione per l'accesso al
lavoro e di avviamento al lavoro;
Considerato che occorre provvedere all'individuazione di tali posti
e funzioni identificando i primi in particolari amministrazioni ed in
relazione alle posizioni ordinamentali specificate in dispositivo e
indicando le seconde in base alle competenze riconducibili alla
nozione comunitaria di pubblica amministrazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza
generale del 23 dicembre 1993;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13 maggio 1993 di delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei
Ministri al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica,
prof. Sabino Cassese;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1.
1. I posti delle amministrazioni pubbliche per l'accesso ai quali
non puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana sono i
seguenti:
a) i posti dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, individuati ai sensi dell'art.
6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' i posti dei
corrispondenti livelli delle altre pubbliche amministrazioni;
b) i posti con funzioni di vertice amministrativo delle strutture
periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici, delle
province e dei comuni nonche' delle regioni e della Banca d'Italia;
c) i posti dei magistrati ordinari, amministrativi, militari e
contabili, nonche' i posti degli avvocati e procuratori dello Stato;
d) i posti dei ruoli civili e militari della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, del Ministero degli affari esteri, del
Ministero dell'interno, del Ministero di grazia e giustizia, del
Ministero della difesa e del Ministero delle finanze, eccettuati i
posti a cui si accede in applicazione dell'art. 16 della legge 28
febbraio 1987, n. 56.
2. Resta fermo il disposto di cui all'art. 1, comma 3, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.