IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia  di  lavori  socialmente  utili,  inserimento
professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 marzo 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro del bilancio e della programmazione economica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
                      Lavori socialmente utili 
  1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  con  esclusione  di  quelle  che
abbiano  personale  eccedente  rispetto  ai  programmi   dei   lavori
socialmente utili, nonche' le societa'  a  prevalente  partecipazione
pubblica e gli altri soggetti individuati con  decreto  del  Ministro
del lavoro e della previdenza sociale possono promuovere, nell'ambito
delle loro attribuzioni e disponibilita' di cui al comma 7,  progetti
socialmente utili per il raggiungimento  di  obiettivi  di  carattere
straordinario o  temporaneamente  non  perseguibili  con  il  proprio
personale, mediante l'utilizzazione dei soggetti di cui  all'articolo
25, comma 5,  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  nonche'  dei
lavoratori  sospesi  con  diritto  al  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale. Gli enti locali che hanno dichiarato lo stato
di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 2
marzo 1989, n. 66, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 1989, n. 144, e dell'articolo 21 del decreto-legge 18  gennaio
1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993,
n. 68, possono utilizzare i soggetti indicati nel presente  comma,  a
condizione che dispongano delle risorse necessarie a finanziare il 20
per  cento  della  spesa  prevista.  L'articolo  1,  comma   6,   del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, trova applicazione anche  per  le
finalita' di cui  al  presente  articolo.  Anche  le  amministrazioni
pubbliche    interessate    possono    avvalersi     del     supporto
tecnico-professionale dell'agenzia  per  l'impiego  e  predisporre  i
progetti per l'utilizzo dei lavoratori  nelle  attivita'  di  cui  al
presente comma. 
  2. L'assegnazione dei lavoratori ai soggetti  gestori  di  progetti
socialmente utili avviene a cura delle sezioni  circoscrizionali  per
l'impiego, d'intesa con gli enti e  le  amministrazioni  interessate,
sulla base dei criteri  dettati  dal  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale.  L'utilizzazione  dei  lavoratori  non  determina
l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non implica la perdita  del
trattamento straordinario di integrazione salariale o dell'indennita'
di  mobilita'  e  non  comporta  la  cancellazione  dalle  liste   di
collocamento o dalle liste di  mobilita'.  I  progetti,  che  possono
prevedere specifici periodi di  formazione,  devono  indicare  idonee
forme assicurative a carico  del  soggetto  utilizzatore  contro  gli
infortuni e  le  malattie  professionali  connessi  allo  svolgimento
dell'attivita' lavorativa,  nonche'  per  la  responsabilita'  civile
verso terzi. 
  3.  I  lavoratori   in   cassa   integrazione   o   che   fruiscono
dell'indennita' di mobilita' possono essere utilizzati esclusivamente
per  periodi  non  superiori  a  quelli  di  godimento  del  relativo
trattamento. Ai lavoratori medesimi compete un importo integrativo di
detti trattamenti, solo per le giornate di effettiva esecuzione delle
prestazioni. Tale importo non puo'  essere  inferiore  al  dieci  per
cento del trattamento previdenziale  in  godimento.  L'ingiustificato
rifiuto dell'assegnazione ai sensi del comma 2  comporta  la  perdita
del trattamento di integrazione  salariale  o  di  mobilita'  per  il
periodo corrispondente alla prevista durata dell'assegnazione stessa. 
Tale perdita e' disposta dall'ufficio provinciale del lavoro e  della
massima occupazione, su segnalazione della  sezione  circoscrizionale
per l'impiego. Avverso il  provvedimento  e'  ammesso  ricorso  entro
trenta giorni  all'ufficio  regionale  del  lavoro  e  della  massima
occupazione, che decide  con  provvedimento  definitivo  entro  venti
giorni. 
  4. I soggetti di  cui  al  comma  1  che  non  fruiscono  di  alcun
trattamento previdenziale possono essere  impegnati  nell'ambito  del
progetto per non piu' di dodici mesi e per un massimo di ottanta  ore
mensili, per ognuna delle quali spetta un'indennita' di L. 7.500. 
  5. I progetti sono redatti secondo i criteri stabiliti dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto  con  il  Ministro
per la funzione pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in  vigore  della  legge  di  conversione   del   presente   decreto,
riguardanti anche il carattere della  straordinarieta'  previsto  dal
comma 1. I progetti,  corredati  dai  provvedimenti  di  approvazione
validamente assunti dalle amministrazioni pubbliche competenti,  sono
presentati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, se  ad
ambito nazionale o  interregionale,  e  all'ufficio  provinciale  del
lavoro e  della  massima  occupazione  e  all'agenzia  per  l'impiego
competente per territorio, se ad ambito locale. I  progetti  dovranno
di norma essere predisposti e svolti separatamente per i soggetti  di
cui al comma 4 e per i restanti soggetti di cui al comma 1. 
  6. I progetti ad ambito nazionale o interregionale  entro  sessanta
giorni sono sottoposti, previo parere del nucleo  di  valutazione  di
cui al comma 8, all'approvazione da parte della commissione  centrale
per l'impiego. La medesima commissione e' tenuta a provvedere,  anche
attraverso apposita sottocommissione, entro trenta giorni, decorsi  i
quali i progetti stessi sono rimessi ad  un  dirigente  generale  che
decide sulla base del parere del nucleo di valutazione. L'agenzia per
l'impiego di cui al comma  5,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
ricevimento, sottopone i progetti ad ambito  locale  all'approvazione
della commissione regionale per l'impiego con il  proprio  parere  in
ordine alla qualita' del progetto e, per i  progetti  che  richiedano
finanziamenti,  alle  priorita'.  La  commissione   medesima,   anche
attraverso apposita sottocommissione, e' tenuta  a  provvedere  entro
trenta giorni, decorsi i quali i progetti sono rimessi  al  direttore
dell'ufficio regionale del lavoro e  della  massima  occupazione  che
decide sulla base del parere dell'agenzia per l'impiego. 
  7. I progetti possono essere finanziati dai soggetti proponenti  di
cui al comma 1 nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio e,
per gli anni 1994-1995, dal fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge  19  luglio  1993,  n.  236,  nei  limiti  delle  risorse
finanziarie del medesimo fondo preordinate allo scopo. 
  8. Con decreto del Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale
e' istituito un nucleo di valutazione composto da undici  membri,  di
cui sei interni, e cinque esterni esperti in materia, con il  compito
di assistere il Ministro nella redazione del decreto di cui al  comma
9;  di  fornire  parere  in  relazione  ai   progetti   nazionali   e
interregionali; di redigere annualmente un  rapporto  sull'esperienza
applicativa. Con il medesimo decreto viene nominato, tra i componenti
il nucleo di valutazione, un presidente. Per i membri del  nucleo  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 5  giugno
1967, n. 417. 
  9. Il Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,  sentita  la
commissione centrale per l'impiego,  determina,  periodicamente,  con
propri decreti: 
    a) la  ripartizione  degli  stanziamenti  su  base  regionale  in
funzione della  gravita'  degli  squilibri  dei  mercati  locali  del
lavoro; 
    b) i criteri per il finanziamento dei progetti; 
    c) gli "standards" minimi che il progetto deve presentare; 
    d) i termini per  la  presentazione  delle  domande  relative  ai
progetti che interessano i lavoratori di cui al comma 4; 
    e) le priorita' che devono  essere  rispettate  nell'approvazione
dei progetti per  i  quali  si  richieda  il  finanziamento;  tra  le
priorita' vanno previsti lo svolgimento di  attivita'  formative,  la
gestione  del  progetto  da  parte  di  imprese,  la   partecipazione
dell'ente pubblico al finanziamento del progetto; 
    f) i  criteri  che  devono  essere  seguiti  per  la  scelta  dei
lavoratori  da  assegnare  alle  singole  iniziative.   Essi   devono
prevedere  tra  l'altro  la  corrispondenza  tra  la  capacita'   dei
lavoratori e i requisiti professionali richiesti per l'attuazione del
progetto e consentire che per i progetti redatti nel  contesto  della
gestione di crisi aziendale, di settore  o  di  area,  l'assegnazione
avvenga  limitatamente   a   gruppi   di   lavoratori   espressamente
individuati dal progetto medesimo; 
    g) le modalita' dell'erogazione del finanziamento e le  modalita'
dei controlli sulla regolare attuazione del progetto, prevedendo  una
responsabilizzazione anche del soggetto proponente nell'attivita'  di
controllo; 
    h) i criteri per la redazione del rapporto di cui al comma 8. 
  10.  La  commissione  regionale  per  l'impiego  puo'  fissare,  in
relazione alle particolari esigenze di governo del mercato del lavoro
locale, criteri di scelta  dei  soggetti  da  assegnare  difformi  da
quelli  previsti  dai  decreti  di  cui  al  comma  9,   nei   limiti
eventualmente contemplati da questi ultimi. 
  11. Il Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  il
Dipartimento della funzione pubblica verificano ogni anno lo stato di
attuazione dei progetti. 
  12. Per  i  progetti  di  lavori  socialmente  utili  in  corso  di
attuazione, anche derivanti da convenzioni gia' stipulate, alla  data
di entrata in vigore del presente  decreto  continua  ad  operare  la
disciplina  previgente.  La  medesima  disciplina,  integrata   dalle
disposizioni   di   cui   al   comma   7   e   da   quelle   relative
all'ingiustificato  rifiuto  all'assegnazione  di  cui  al  comma  3,
continua ad operare per i progetti di lavori socialmente utili le cui
procedure di approvazione siano avviate entro  novanta  giorni  dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto.   Fino   alla
determinazione dei criteri previsti dai commi 5 e  9,  nei  confronti
dei progetti di lavori socialmente utili sottoposti  all'approvazione
successivamente  alla  scadenza  del  predetto  termine,  non   trova
applicazione quanto previsto dai commi 5 e 6.