AVVERTENZA:
Il testo aggiornato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto, integrate con le modifiche apportate dalle nuove
disposizioni di legge, che di quelle richiamate nel decreto stesso,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Nel testo di detto decreto, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 74 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 114 del 18 maggio
1992 (successivamente corretto con avviso di rettifica pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 32 del 9 febbraio 1993
e con avviso di errata-corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 36 del 13 febbraio 1993), sono state, pertanto,
inserite le modifiche (evidenziate con caratteri corsivi, salvo
quelle riguardanti le rubriche, evidenziate con carattere tondo) ad
essa apportate dalle seguenti disposizioni, intervenute
successivamente:
decreto legislativo 28 giugno 1993, n. 214, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1993,
recante differimento dei termini di entrata in vigore delle
disposizioni contenute nei titoli III e IV, nonche' di quelle rela-
tive agli archivi, all'anagrafe nazionale ed al servizio di
monitoraggio contenute nel titolo VII del nuovo codice della strada;
decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
217 del 15 settembre 1993, recante disposizioni correttive e
integrative del codice della strada, approvato con decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, successivamente rettificato con
avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale n. 51 del 3 marzo 1994;
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 203 del 30 agosto 1993), convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 29 ottobre
1993, recante: "Armonizzazione delle disposizioni in materia di
imposte sugli olii minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche,
sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da
direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione,
nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati
di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta,
l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare
corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il
1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre
disposizoni tributarie";
legge 4 gennaio 1994, n. 11, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 6 del 10 gennaio 1994, recante: "Adeguamento
della disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi".
Nello stesso decreto, qui ripubblicato e coordinato, sono state,
infine, inserite, direttamente nel testo, talune rettifiche rese
necessarie per correggere errori, che non influiscono sul contenuto
normativo dell'atto, presenti nel testo a suo tempo pubblicato,
secondo la procedura indicata dall'art. 17 del regolamento di
esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
emanato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Principi generali
1. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle
strade e' regolata dalle norme del presente codice e dai
provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle
normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i
provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza
stradale, perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della
mobilita', della protezione dell'ambiente e del risparmio energetico.
2. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle
indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed
economici della circolazione stradale.
3. Il Ministro dei lavori pubblici fornisce all'opinione pubblica i
dati piu' significativi utilizzando i piu' moderni sistemi di
comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di
cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed
educativo.