IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE COMUNITARIE
Visto l'art. 68 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, concernente:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea (legge
comunitaria per il 1991)" il quale prevede l'emanazione ai sensi
dell'art. 14, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, di un
decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie, su proposta del Ministro dei trasporti, per la modifica
del decreto ministeriale 14 dicembre 1987, n. 601, per renderlo
conforme alla direttiva del Consiglio 90/398/CEE ed alle disposizioni
sul contingentamento delle capacita' di trasporto su strada;
Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
Visto il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601, con il quale, ai sensi
dell'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' stata data
attuazione alla direttiva del Consiglio 84/467/CEE del 19 dicembre
1984 relativa all'utilizzazione dei veicoli noleggiati senza
conducente per il trasporto di merci su strada;
Vista la direttiva del Consiglio 90/398/CEE del 24 luglio 1990, che
modifica la direttiva 84/467/CEE;
Vista la delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei
Ministri con decreto del 5 maggio 1993;
Visto l'art. 41, comma 10, della legge 6 giugno 1974, n. 298, come
modificato dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, che prevede il
principio del contingentamento delle autorizzazioni al trasporto di
cose per conto terzi;
Visto l'art. 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
come sostituito dall'art. 38 del decreto legislativo 10 settembre
1993, n. 360;
Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di
attuazione della suddetta direttiva 90/398/CEE;
Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso all'adunanza generale
del 23 dicembre 1993;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti formulata con note 2
aprile 1993, n. U.L. VAR5/10-13 (1891) e 9 dicembre 1993 n. U.L.
VAR5/10-13;
A D O T T A
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. L'art. 1 del decreto del Ministro per il coordinamento delle
politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 1. - 1. Il presente regolamento fissa le norme di attuazione
della direttiva n. 84/647/CEE, cosi' come modificata dalla direttiva
n. 90/398/CEE, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza
conducente per il trasporto di merci su strada, anche in deroga
all'art. 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
2. La direttiva 90/398/CEE, avente forza di legge ai sensi
dell'art. 68 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e dell'art. 14,
comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' pubblicata unitamente
al presente decreto, insieme alla direttiva n. 84/647/CEE".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 68 della legge 19 febbraio 1992, n.
142, e' il seguente:
"Art. 68 (Utilizzazione di veicoli noleggiati senza
conducente per il trasporto di merci su strada per conto
terzi). - 1. Con decreto da emanarsi ai sensi dell'art. 14,
comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, su proposta
del Ministro dei trasporti, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, saranno apportate
le modifiche ad decreto del Ministro per il coordinamento
delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 92 del 20 aprile 1988, per renderlo conforme
alla direttiva del Consiglio 90/398/CEE ed alle
disposizioni sul contingentamento delle capacita' di
trasporto su strada".
- Il testo dell'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n.
183, e' il seguente:
"Art. 14 (Conferimento di forza di legge ad alcune
direttive). -
1. Le norme contenute nelle direttive della Comunita'
economica europea, indicate nell'elenco 'A' allegato alla
presente legge, hanno forza di legge con effetto dalla data
di emanazione del decreto di cui al comma 2.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, o del Ministro da lui delegato, da emanarsi su
proposta dei Ministri competenti, entro 12 mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, verranno
stabilite le norme di attuazione delle direttive di cui al
comma 1".
- Il decreto ministeriale 14 dicembre 1987, n. 601, e'
stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 92 del 20 aprile 1988.
- La direttiva 90/398/CEE e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2a serie
speciale - n. 78 del 4 ottobre 1990.
- Il testo dell'art. 41, comma 10, della legge 6 giugno
1974, n. 298, come modificato dalla legge 30 marzo 1987,
n. 132, e' il seguente: "10. Il Ministro dei trasporti
adotta i provvedimenti necessari affinche' l'offerta del
trasporto di merci su strada sia adeguata alla domanda,
sentite le regioni ed il comitato centrale per l'albo, che
devono esprimere pareri nel termine di trenta giorni. Con
tali provvedimenti il Ministro fissa criteri di priorita'
per l'assegnazione delle autorizzazioni contingentate".
- Il testo dell'art. 84 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.
285, come sostituito dall'art. 38 del decreto legislativo
10 settembre 1993, n. 360, e' il seguente:
"Art. 84 (Locazione senza conducente). - 1. Agli effetti
del presente articolo un veicolo si intende adibito a
locazione senza conducente quando il locatore, dietro
corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del
locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo
stesso.
2. E' ammessa, nell'ambito delle disposizioni che
regolano i trasporti internazionali tra Stati membri delle
Comunita' europee, l'utilizzazione di autocarri, trattori,
rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati
senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa
stabilita in un altro Stato membro delle Comunita' europee,
a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati
o messi in circolazione conformemente alla legislazione
dello Stato membro.
3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli
autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di
autorizzazioni puo' utilizzare autocarri, rimorchi e
semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di
autorizzazione, acquisiti in disponibilita' mediante
contratto di locazione ed in proprieta' di altra impresa
italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e
titolare di autorizzazioni.
4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione
senza conducente:
a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al
trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico
non sia superiore a 6 t;
b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso
quello del conducente, destinati al trasporto di persone,
nonche' i veicoli per il trasporto promiscuo e le
autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al
trasporto di attrezzature turistiche e sportive.
5. La carta di circolazione di tali veicoli e'
rilasciata sulla base della prescritta licenza.
6. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto,
d'intesa con il Ministro dell'interno, e' autorizzato a
stabilire eventuali criteri limitativi e le modalita' per
il rilascio della carta di circolazione.
7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un
veicolo non destinato a tale uso e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire duemilioni se trattasi di
autoveicoli o rimorchi ovvero da lire cinquantamila a lire
duecentomila se trattasi di altri veicoli.
8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione dalla carta di
circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di "regolamento", siano
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.