IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto  il  decreto ministeriale 29 dicembre 1993, con il quale sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro
per l'esercizio finanziario 1994;
  Visti i propri decreti del 20 gennaio 1994 che hanno  disposto  per
il  31  gennaio  1994  l'emissione  dei  buoni  ordinari del Tesoro a
ottantotto, centosettantanove e trecentosessantaquattro giorni  senza
l'indicazione del prezzo base di collocamento;
  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;
  Ritenuto che in applicazione dell'art.  2  del  menzionato  decreto
ministeriale  29 dicembre 1993 occorre indicare con apposito decreto,
per  ogni  scadenza,   i   prezzi   risultanti   dall'asta   relativa
all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 gennaio 1994;
  Considerato  che  nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni
ordinari  del  Tesoro  per  l'emissione  del  31  gennaio  1994  sono
indicati,  tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre
tranches dei titoli emessi;
                              Decreta:
  Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31  gennaio  1994
il prezzo medio ponderato e' risultato pari a L. 98,10 per i B.O.T. a
ottantotto giorni, a L. 95,98 per i B.O.T. a centosettantanove giorni
e a L. 92,05 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.
  La  spesa  per  interessi,  gravante  sul  cap. 4677 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del   tesoro   per   l'anno
finanziario  1994,  ammonta  a  L.  218.677.784.000  per  i  buoni  a
ottantotto giorni con scadenza 29 aprile 1994, a  L.  562.642.564.500
per  quelli  a  centosettantanove giorni con scadenza 29 luglio 1994;
quella gravante nel corrispondente capitolo dello stato di previsione
delle spese del Ministero  del  tesoro  per  il  1995  ammonta  a  L.
1.353.375.710.000  per  i titoli a trecentosessantaquattro giorni con
scadenza 30 gennaio 1995.
  Il prezzo minimo accoglibile e' risultato pari a  L.  97,77  per  i
B.O.T.   a   ottantotto   giorni,   a   L.   95,33  per  i  B.O.T.  a
centosettantanove  giorni   e   a   L.   90,85   per   i   B.O.T.   a
trecentosessantaquattro giorni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 4 febbraio 1994
                                 p. Il direttore generale: PIEMONTESE