IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto   l'art.   28-duodecies  della  direttiva  del  Consiglio  n.
91/680/CEE del 16 dicembre 1991, che da' facolta' agli  Stati  membri
di  esentare fino al 30 giugno 1999 le cessioni di beni a viaggiatori
diretti in un altro Stato membro, effettuate a  mezzo  punti  vendita
situati  nell'ambito dei porti e degli aeroporti ovvero funzionanti a
bordo delle navi  e  degli  aeromobili  nel  corso  di  un  trasporto
intracomunitario di viaggiatori;
  Vista  la direttiva del Consiglio n. 69/169/CEE del 28 maggio 1969,
e  successive  modificazioni,   relativa   all'armonizzazione   delle
disposizioni  legislative, regolamentari e amministrative riguardanti
la franchigia dalle imposte sulla  cifra  di  affari  e  dalle  altre
imposizioni  indirette interne riscosse all'importazione nel traffico
internazionale di viaggiatori;
  Visto l'art.  52  del  decreto-legge  31  dicembre  1992,  n.  513,
reiterato  da  ultimo  dal  decreto-legge  30  agosto  1993,  n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
  Visto in particolare il comma 3 del  suddetto  art.  52,  il  quale
prevede  che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
modalita' e le condizioni per l'applicazione dell'agevolazione;
  Visto l'art. 128 del testo unico delle disposizioni legislative  in
materia   doganale,   approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che individua gli speciali  negozi
istituiti nell'ambito dei porti e degli aeroporti;
  Visto  il  decreto  ministeriale del 31 dicembre 1992, con il quale
sono stati definiti i limiti per l'applicazione dell'agevolazione;
  Visto l'art. 2 della direttiva del  Consiglio  n.  94/4/CE  del  14
febbraio  1994,  che  ha  sostituito  l'art.  28-duodecies,  punto 2,
lettera a), primo comma, della direttiva del Consiglio n.  77/388/CEE
del 17 maggio 1977;
  Considerato che occorre provvedere al riguardo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'art.  3,  comma  1, n. 1), del decreto del Ministro delle finanze
del 31 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13,  del
18 gennaio 1993, e' sostituito dal seguente:
   "1)  gli  oggetti  ed  i  generi  di  consumo  che  il viaggiatore
trasporta in altro Stato membro nei bagagli personali, siano privi di
ogni carattere commerciale  e  che  il  loro  valore  non  superi  L.
167.000".