IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 28-duodecies della direttiva del Consiglio n. 91/680/CEE del 16 dicembre 1991, che da' facolta' agli Stati membri di esentare fino al 30 giugno 1999 le cessioni di beni a viaggiatori diretti in un altro Stato membro, effettuate a mezzo punti vendita situati nell'ambito dei porti e degli aeroporti ovvero funzionanti a bordo delle navi e degli aeromobili nel corso di un trasporto intracomunitario di viaggiatori; Vista la direttiva del Consiglio n. 69/169/CEE del 28 maggio 1969, e successive modificazioni, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra di affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori; Visto l'art. 52 del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, reiterato da ultimo dal decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; Visto in particolare il comma 3 del suddetto art. 52, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' e le condizioni per l'applicazione dell'agevolazione; Visto l'art. 128 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che individua gli speciali negozi istituiti nell'ambito dei porti e degli aeroporti; Visto il decreto ministeriale del 31 dicembre 1992, con il quale sono stati definiti i limiti per l'applicazione dell'agevolazione; Visto l'art. 2 della direttiva del Consiglio n. 94/4/CE del 14 febbraio 1994, che ha sostituito l'art. 28-duodecies, punto 2, lettera a), primo comma, della direttiva del Consiglio n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977; Considerato che occorre provvedere al riguardo; Decreta: Art. 1. L'art. 3, comma 1, n. 1), del decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13, del 18 gennaio 1993, e' sostituito dal seguente: "1) gli oggetti ed i generi di consumo che il viaggiatore trasporta in altro Stato membro nei bagagli personali, siano privi di ogni carattere commerciale e che il loro valore non superi L. 167.000".