Il  decreto  legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico) ha
apportato  rilevanti  modifiche  alla  disciplina   in   materia   di
partecipazioni  al  capitale  delle  societa'  capogruppo  di  gruppi
bancari.
   Nell'ottica  della  sostanziale   equiparazione   delle   societa'
finanziarie  capogruppo  alle  banche, l'art. 63 ha infatti esteso ai
partecipanti al  capitale  delle  "capogruppo  finanziarie"  l'intera
disciplina cui sono soggetti i partecipanti delle banche (obblighi di
segnalazione  e  obblighi  di  autorizzazione  per  le partecipazioni
superiori alle soglie di rilevanza stabilite dal CICR (1)).
   Nel rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia, in attuazione
del principio della sana e prudente gestione, valuta la qualita'  dei
partecipanti al capitale della societa' finanziaria capogruppo, sulla
base  dei  criteri  generali  che  fanno riferimento alla correttezza
nelle  relazioni  di  affari  e  all'affidabilita'  della  situazione
finanziaria  di questi soggetti. Si applica inoltre nei confronti dei
soggetti operanti in settori diversi da quelli finanziari e creditizi
il divieto di acquisire, oltre che  il  controllo  della  capogruppo,
partecipazioni in misura superiore al 15%.
  Si   dispone   che  ai  partecipanti  al  capitale  delle  societa'
finanziarie capogruppo si applicano  le  disposizioni  contenute  nel
cap. XLVII (Partecipazione al capitale delle banche) delle istruzioni
di  vigilanza per gli enti creditizi e la modulistica ivi richiamata.
Tali istruzioni sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 20
agosto 1993, n. 195.
   Sono pertanto abrogati i provvedimenti della Banca d'Italia del 10
gennaio 1992 e del 12  maggio  1992,  pubblicati  rispettivamente  in
Gazzetta  Ufficiale  n.  21 del 27 gennaio 1992 e n. 112 (supplemento
ordinario) del 15 maggio 1992, con i quali  era  stata  approvata  la
precedente modulistica.
   Sono  altresi'  abrogate  le  disposizioni  contenute nel cap. LII
(gruppi creditizi), sezione V (trasparenza degli assetti  proprietari
della  societa'  finanziaria capogruppo), pagine 19-32, del fascicolo
"Istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi".
   I soggetti che alla data di emanazione della  presente  disciplina
detengono  partecipazioni  nel  capitale  della  societa' finanziaria
capogruppo non devono presentare la domanda di  autorizzazione  o  la
comunicazione  con  riferimento  alle partecipazioni in essere. Va da
se' che i soggetti operanti in settori diversi da quello  bancario  e
finanziario  che  alla data indicata abbiano partecipazioni superiori
ai  limiti  consentiti  dalle  disposizioni  di  legge  non  potranno
incrementare la propria partecipazione.
                                * * *
   Ai  sensi  dell'art.  8,  comma  2, del testo unico riguardante la
pubblicazione  dei  provvedimenti,  il   contenuto   della   presente
circolare  sara'  pubblicato  in  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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   (1) Le soglie rilevanti sono le seguenti:
    soglie autorizzative: 5%, 10%,  15%,  20%,  33%,  50%,  oltre  il
controllo;
    soglie  per  le comunicazioni: 25%, 40%, 45%, 55%, 60%, 65%, 70%,
75%, 80%, 85%, 90%, 95%, 100%.