Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico) ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina in materia di partecipazioni al capitale delle societa' capogruppo di gruppi bancari. Nell'ottica della sostanziale equiparazione delle societa' finanziarie capogruppo alle banche, l'art. 63 ha infatti esteso ai partecipanti al capitale delle "capogruppo finanziarie" l'intera disciplina cui sono soggetti i partecipanti delle banche (obblighi di segnalazione e obblighi di autorizzazione per le partecipazioni superiori alle soglie di rilevanza stabilite dal CICR (1)). Nel rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia, in attuazione del principio della sana e prudente gestione, valuta la qualita' dei partecipanti al capitale della societa' finanziaria capogruppo, sulla base dei criteri generali che fanno riferimento alla correttezza nelle relazioni di affari e all'affidabilita' della situazione finanziaria di questi soggetti. Si applica inoltre nei confronti dei soggetti operanti in settori diversi da quelli finanziari e creditizi il divieto di acquisire, oltre che il controllo della capogruppo, partecipazioni in misura superiore al 15%. Si dispone che ai partecipanti al capitale delle societa' finanziarie capogruppo si applicano le disposizioni contenute nel cap. XLVII (Partecipazione al capitale delle banche) delle istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi e la modulistica ivi richiamata. Tali istruzioni sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1993, n. 195. Sono pertanto abrogati i provvedimenti della Banca d'Italia del 10 gennaio 1992 e del 12 maggio 1992, pubblicati rispettivamente in Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1992 e n. 112 (supplemento ordinario) del 15 maggio 1992, con i quali era stata approvata la precedente modulistica. Sono altresi' abrogate le disposizioni contenute nel cap. LII (gruppi creditizi), sezione V (trasparenza degli assetti proprietari della societa' finanziaria capogruppo), pagine 19-32, del fascicolo "Istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi". I soggetti che alla data di emanazione della presente disciplina detengono partecipazioni nel capitale della societa' finanziaria capogruppo non devono presentare la domanda di autorizzazione o la comunicazione con riferimento alle partecipazioni in essere. Va da se' che i soggetti operanti in settori diversi da quello bancario e finanziario che alla data indicata abbiano partecipazioni superiori ai limiti consentiti dalle disposizioni di legge non potranno incrementare la propria partecipazione. * * * Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del testo unico riguardante la pubblicazione dei provvedimenti, il contenuto della presente circolare sara' pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. _____________________ (1) Le soglie rilevanti sono le seguenti: soglie autorizzative: 5%, 10%, 15%, 20%, 33%, 50%, oltre il controllo; soglie per le comunicazioni: 25%, 40%, 45%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, 95%, 100%.