IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private  approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei  natanti,  e successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n.
990,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
novembre  1970,  n.  973,  e  successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Vista la legge 10 giugno 1978, n.  295,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio  delle assicurazioni private contro i danni, e successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576,  recante  la  riforma  della
vigilanza   sulle   assicurazioni,   e   le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e d'interesse  collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita;
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche  alla  legge  12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo
delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e  in  imprese  o
enti assicurativi;
  Visto  il decreto ministeriale 28 luglio 1992 con il quale e' stato
disposto lo scioglimento  degli  organi  amministrativi  e  sindacali
ordinari   della  Firs  italiana  di  assicurazioni  -  Compagnia  di
assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in  Roma,  ai  sensi
dell'art. 7 della legge n. 576/1982 come sostituito dall'art. 2 della
legge n. 20/1991;
  Visto  il  provvedimento  in  data  29  luglio 1992 con il quale il
presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
e  d'interesse  collettivo  -  ISVAP,  ha  nominato  il   commissario
straordinario  ed  il  comitato  di  sorveglianza della predetta Firs
italiana di assicurazioni S.p.a.;
  Visti i decreti ministeriali 30 luglio 1993, 25 novembre 1993 e  24
febbraio  1994  con  i  quali  sono  stati  prorogati i termini della
gestione straordinaria della predetta impresa;
  Vista la lettera dell'ISVAP in data 9 aprile 1994, n.  4878,  e  la
relazione  per la commissione consultiva per le assicurazioni private
ad essa allegata riguardanti l'ulteriore proroga  del  periodo  della
gestione straordinaria della predetta Firs S.p.a.;
  Sentita  la  commissione consultiva per le assicurazioni private la
quale,  nella  riunione  del  9  aprile  1994,  ha  espresso   parere
favorevole alla predetta proroga;
  Ritenuto  opportuno  concedere una ulteriore proroga della gestione
commissariale della Firs italiana di assicurazioni S.p.a.;
                              Decreta:
  Il termine della gestione  straordinaria  della  Firs  italiana  di
assicurazioni  - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.,
con sede in Roma, di cui al decreto ministeriale 24 febbraio 1994, e'
prorogato di giorni quarantacinque.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 9 aprile 1994
                                                  Il Ministro: SAVONA