IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi; Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1992 con il quale e' stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari della Firs italiana di assicurazioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 576/1982 come sostituito dall'art. 2 della legge n. 20/1991; Visto il provvedimento in data 29 luglio 1992 con il quale il presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha nominato il commissario straordinario ed il comitato di sorveglianza della predetta Firs italiana di assicurazioni S.p.a.; Visti i decreti ministeriali 30 luglio 1993, 25 novembre 1993 e 24 febbraio 1994 con i quali sono stati prorogati i termini della gestione straordinaria della predetta impresa; Vista la lettera dell'ISVAP in data 9 aprile 1994, n. 4878, e la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private ad essa allegata riguardanti l'ulteriore proroga del periodo della gestione straordinaria della predetta Firs S.p.a.; Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private la quale, nella riunione del 9 aprile 1994, ha espresso parere favorevole alla predetta proroga; Ritenuto opportuno concedere una ulteriore proroga della gestione commissariale della Firs italiana di assicurazioni S.p.a.; Decreta: Il termine della gestione straordinaria della Firs italiana di assicurazioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, di cui al decreto ministeriale 24 febbraio 1994, e' prorogato di giorni quarantacinque. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 aprile 1994 Il Ministro: SAVONA