IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi; Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1993 con il quale e' stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari della Alpi assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 576/1982 come sostituito dall'art. 2 della legge n. 20/1991; Visti i provvedimenti in data 13 e 14 aprile 1993 con i quali il presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha nominato, rispettivamente, il commissario straordinario ed il comitato di sorveglianza della predetta Alpi assicurazioni S.p.a.; Vista la lettera dell'ISVAP in data 9 aprile 1994, n. 4877, e la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private ad essa allegata riguardanti la proroga del periodo della gestione straordinaria della predetta impresa; Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private la quale, nella riunione del 9 aprile 1994, ha espresso parere favorevole alla predetta proroga; Ritenuto opportuno concedere la proroga della gestione commissariale della Alpi assicurazioni S.p.a.; Decreta: Il termine della gestione straordinaria della Alpi assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, di cui al decreto ministeriale 9 aprile 1993, e' prorogato di giorni quarantacinque. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 aprile 1994 Il Ministro: SAVONA