IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria    della    responsabilita'   civile   derivante   dalla
circolazione dei  veicoli  a  motore  e  dei  natanti,  e  successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n.
990,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
novembre 1970, n. 973,  e  successive  disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Vista  la  legge  10  giugno  1978, n. 295, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e  successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza  sulle  assicurazioni,   e   le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private  e d'interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche  alla  legge  12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo
delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e  in  imprese  o
enti assicurativi;
  Visto  il  decreto ministeriale 9 aprile 1993 con il quale e' stato
disposto lo scioglimento  degli  organi  amministrativi  e  sindacali
ordinari  della  Alpi  assicurazioni  S.p.a.,  con sede in Milano, ai
sensi dell'art. 7 della legge n. 576/1982 come sostituito dall'art. 2
della legge n. 20/1991;
  Visti i provvedimenti in data 13 e 14 aprile 1993 con  i  quali  il
presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
e  d'interesse  collettivo  - ISVAP, ha nominato, rispettivamente, il
commissario  straordinario  ed  il  comitato  di  sorveglianza  della
predetta Alpi assicurazioni S.p.a.;
  Vista  la  lettera  dell'ISVAP in data 9 aprile 1994, n. 4877, e la
relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni  private
ad  essa  allegata  riguardanti la proroga del periodo della gestione
straordinaria della predetta impresa;
  Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni  private  la
quale,   nella  riunione  del  9  aprile  1994,  ha  espresso  parere
favorevole alla predetta proroga;
  Ritenuto   opportuno   concedere   la   proroga   della    gestione
commissariale della Alpi assicurazioni S.p.a.;
                              Decreta:
  Il  termine  della  gestione straordinaria della Alpi assicurazioni
S.p.a., con sede in Milano, di cui al decreto ministeriale  9  aprile
1993, e' prorogato di giorni quarantacinque.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 9 aprile 1994
                                                  Il Ministro: SAVONA