IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare,  per
il prossimo anno scolastico 1994-1995, nelle aree di maggior  rischio
di dispersione scolastica,  anche  in  vista  della  definizione  del
programma triennale di cui  all'articolo  8,  comma  2,  del  decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, una piu' qualificata e razionale
prosecuzione degli interventi di prevenzione e rimozione, al fine  di
realizzare una delle condizioni essenziali per piu' ampie  iniziative
di risanamento sociale e di lotta alla criminalita' diffusa; 
  Ritenuta pertanto la necessita' di prorogare le misure previste dal
decreto-legge 1 ottobre 1993, n. 391, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 1 dicembre 1993, n. 484; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 aprile 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della  pubblica  istruzione,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'interno, del tesoro e per la funzione pubblica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Le disposizioni  recate  dall'articolo  1,  commi  1  e  2,  del
decreto-legge 1 ottobre 1993, n. 391, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 1 dicembre  1993,  n.  484,  sono  prorogate  per  l'anno
scolastico 1994-95. 
 2. Il limite massimo di mille unita' di cui all'articolo 5, comma 1,
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, per le utilizzazioni
del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado
e del personale direttivo ed educativo delle  istituzioni  educative,
presso  uffici,  enti  ed  associazioni,  e'  ridotto,   per   l'anno
scolastico 1994-1995, a settecentocinquanta unita'. Per  il  medesimo
anno scolastico alle utilizzazioni  di  cui  alla  lettera  b)  dello
stesso articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 35  del  1993,
si fa luogo nel limite massimo di 80 unita'. 
  3.  Resta  fermo  il  disposto  di  cui  all'articolo   1-ter   del
decreto-legge 1 ottobre 1993, n. 391, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 1 dicembre 1993, n. 484.