IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare, per il prossimo anno scolastico 1994-1995, nelle aree di maggior rischio di dispersione scolastica, anche in vista della definizione del programma triennale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, una piu' qualificata e razionale prosecuzione degli interventi di prevenzione e rimozione, al fine di realizzare una delle condizioni essenziali per piu' ampie iniziative di risanamento sociale e di lotta alla criminalita' diffusa; Ritenuta pertanto la necessita' di prorogare le misure previste dal decreto-legge 1 ottobre 1993, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1993, n. 484; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e per la funzione pubblica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 1 ottobre 1993, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1993, n. 484, sono prorogate per l'anno scolastico 1994-95. 2. Il limite massimo di mille unita' di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, per le utilizzazioni del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e del personale direttivo ed educativo delle istituzioni educative, presso uffici, enti ed associazioni, e' ridotto, per l'anno scolastico 1994-1995, a settecentocinquanta unita'. Per il medesimo anno scolastico alle utilizzazioni di cui alla lettera b) dello stesso articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 35 del 1993, si fa luogo nel limite massimo di 80 unita'. 3. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 1 ottobre 1993, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1993, n. 484.