IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'art.  1  della  legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata
dalla  legge 8 marzo 1968, n. 399, e dal decreto del Presidente della
Repubblica  31  marzo  1988,  n. 152, concernente la disciplina della
preparazione e del commercio dei mangimi;
  Visto   il  decreto  2  maggio  1985,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  136/1985,  recante norme in
materia  di  additivi per mangimi, modificato con decreto 19 febbraio
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66/1992;
  Vista  la  direttiva  93/27/CEE,  in attuazione della quale possono
essere  autorizzati  in  tutta  la  Comunita'  nuovi  impieghi,  gia'
sperimentati,   dell'antibiotico  "Avoparcina",  del  coccidiostatico
"Robenidina",   dell'edulcorante   "Neosperidina   diidrocalcone"   e
dell'agente   condensante   "Polvere  di  cellulosa"  e  puo'  essere
autorizzato  provvisoriamente  su  scala  nazionale  il nuovo impiego
dell'antibiotico "Virginiamicina";
  Vista la direttiva 93/55/CEE, in attuazione della quale puo' essere
autorizzato l'impiego del gelificante e condensante "Gomma cassia";
  Vista  la  direttiva  93/107/CEE,  in  attuazione  della quale puo'
essere  autorizzato  l'impiego  del  coccidiostatico "Diclazuril", e'
opportuno  autorizzare  provvisoriamente  su scala nazionale il nuovi
impiego  di  alcuni  coloranti  negli  alimenti  destinati  ai  pesci
ornamentali  ed  e' necessario prorogare il termine di autorizzazione
di alcuni additivi, il cui studio non e' stato ancora concluso;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n.
228,  pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
66/1992, relativo agli additivi nell'alimentazione degli animali;
  Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Visto  l'art.  3  della  legge  14  gennaio 1994, n. 20, contenente
disposizioni  in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Gli  allegati  I e II del decreto del Presidente della Repubblica 1
marzo  1992,  n.  228,  sono modificati conformemente all'allegato al
presente decreto.
  Il  presente  decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per il
controllo  preventivo  di  legittimita'  ed entra in vigore il giorno
successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 24 febbraio 1994
                                              Il Ministro: GARAVAGLIA
 Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1994
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 20