IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; Visto il decreto 2 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 136/1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, modificato con decreto 19 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66/1992; Vista la direttiva 93/27/CEE, in attuazione della quale possono essere autorizzati in tutta la Comunita' nuovi impieghi, gia' sperimentati, dell'antibiotico "Avoparcina", del coccidiostatico "Robenidina", dell'edulcorante "Neosperidina diidrocalcone" e dell'agente condensante "Polvere di cellulosa" e puo' essere autorizzato provvisoriamente su scala nazionale il nuovo impiego dell'antibiotico "Virginiamicina"; Vista la direttiva 93/55/CEE, in attuazione della quale puo' essere autorizzato l'impiego del gelificante e condensante "Gomma cassia"; Vista la direttiva 93/107/CEE, in attuazione della quale puo' essere autorizzato l'impiego del coccidiostatico "Diclazuril", e' opportuno autorizzare provvisoriamente su scala nazionale il nuovi impiego di alcuni coloranti negli alimenti destinati ai pesci ornamentali ed e' necessario prorogare il termine di autorizzazione di alcuni additivi, il cui studio non e' stato ancora concluso; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 66/1992, relativo agli additivi nell'alimentazione degli animali; Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Decreta: Art. 1. Gli allegati I e II del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, sono modificati conformemente all'allegato al presente decreto. Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 febbraio 1994 Il Ministro: GARAVAGLIA Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1994 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 20