IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                        PER IL COORDINAMENTO
                     DELLA POLITICA INDUSTRIALE
  Visto  il  decreto-legge  22  ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre  1992,  n.  488,  in  tema  di
disciplina organica dell'interveno straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto  il  decreto  legislativo  3  aprile 1993, n. 96, relativo al
trasferimento dei soppressi Dipartimenti per il Mezzogiorno e Agenzia
per la promozione  dello  sviluppo  del  Mezzogiorno,  in  attuazione
dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;
  Vista  la propria delibera adottata in data 22 aprile 1993 relativa
alle direttive per  la  concessione  delle  agevolazioni  nelle  aree
depresse di cui alla legge n. 488/1992;
  Vista  la  nota  del  16  dicembre  1993  con  la quale il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha  sottoposto  alla
valutazione   del   CIPI   alcune  modifiche  ed  integrazioni  della
soprarichiamata  deliberazione  del  22  aprile   1993   rivolte   ad
assicurare  una  miglire  gestione  delle agevolazioni previste dalla
legge n. 488/1992;
  Sulla  proposta  del  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato;
                              Delibera:
  La  deliberazione  del  22  aprile  1993  di  cui  alle premesse e'
modificata ed integrata nel seguente modo:
  1. Il punto 3.4 e' sostituito dal seguente:
  "3.4. L'importo dell'agevolazione  concessa,  nei  limiti  dell'ESN
ammissibile  per  area  e  tipologia  di  iniziativa  di  impresa, e'
impegnato dall'amministrazione competente con apposito  provvedimento
e   sara'   reso   disponibile,   subordinatamente   alla   effettiva
realizzazione dell'investimento, in  cinque  quote  annuali  di  pari
ammontare con valuta e disponibilita' alla stessa data di ogni anno.
  L'importo  delle agevolazioni puo' essere utilizzato, in tutto o in
parte,  a  scelta  del  beneficiario  delle  agevolazioni  nei   modi
seguenti:
    a)  per il pagamento degli interessi sui prestiti bancari a medio
e lungo termine inerenti al progetto  agevolativo  e  dei  canoni  di
locazione finanziaria;
    b) per il pagamento di imposte e contribuzioni sociali;
    c)  per ottenere dall'ente creditizio anticipazioni in misura non
superiore al capitale proprio investito ovvero  all'ammontare  del  o
dei  'canoni  anticipati',  riportando  il  valore corrispondente nei
mezzi propri dell'impresa.
  Tale ultima possibilita' e'  subordinata  all'intero  utilizzo  dei
mezzi  propri  e  delle somme derivanti dai prestiti che l'impresa ha
dichiarato di investire nel progetto ovvero al pagamento  del  o  dei
'canoni anticipati' e solo dopo che venga verificata la realizzazione
delle predette condizioni".
  2. La lettera c) del punto 6 e' sostituita dalla seguente:
    "  c) le amministrazioni competenti dovranno provvedere, nel piu'
breve tempo possibile, alla  determinazione  delle  modalita',  delle
procedure  e  dei  termini  per  la  concessione e l'erogazione delle
agevolazioni, prevedendo  la  stipula  di  apposite  convenzioni  con
banche,  ai  sensi  dell'art.  47, commi secondo e terzo, del decreto
legislativo n. 385 del 1  settembre  1993,  per  l'istruttoria  delle
domande  di  agevolazione. Le suddette modalita' e procedure dovranno
rispettare i seguenti criteri:".
  3. Il secondo alinea della lettera c2) del punto  6  e'  sostituito
dal seguente:
  "Per  l'eventuale indebitamento sul mercato a medio e lungo termine
e per le operazioni di locazione finanziaria alla domanda deve essere
allegata delibera degli enti creditizi convenzionati o delle societa'
di locazione finanziaria".
  4. Il primo periodo del terzo alinea della lettera c3) del punto  6
e' sostituito dal seguente:
   "  c3)  l'istruttoria,  completa  degli  elementi  di  analisi  di
fattibilita' e redditivita' economico-finanziaria, e' svolta  secondo
le  tipiche  procedure  di  deliberazione  ed erogazione dei prestiti
degli enti creditizi per progetti di investimento, curando  anche  la
compilazione  dei  modulari  che  verranno  appositamente predisposti
dall'amministrazione".
  5. Il primo periodo del terzo alinea della lettera c3) del punto  6
e' sostituito dal seguente:
  "Una  copia completa dell'istruttoria dovra' essere trasmessa dagli
enti convenzionati al centro di elaborazione dati di cui all'art. 10,
comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,  sia  al  fine
della costituzione di una utile banca dati, sia anche per procedere a
verifiche campionarie sui dati economici e finanziari dei progetti".
 6.  Il primo periodo della lettera c4) del punto 6 e' sostituito dal
seguente:
   " c4) entro due mesi dal completamento delle  istruttorie  di  cui
alla lettera c), l'amministrazione competente pubblica le graduatorie
regionali  e/o  per  aree dei progetti pervenuti, definite sulla base
dei criteri di cui alla successiva lettera c5).".
  7. Il terzo periodo del secondo alinea della lettera c4) del  punto
6 e' sostituito dal seguente:
  "I trasferimenti delle prime quote annuali saranno effettuati entro
un mese dalla pubblicazione della graduatoria".
 8. Al punto 6, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
   "  e)  con il decreto di cui all'art. 5 del decreto legislativo n.
96 del 3 aprile  1993  verranno  fissate  le  ulteriori  modalita'  e
procedure  che  si  rendessero opportune nella fase applicativa della
concessione ed erogazione delle agevolazioni".
    Roma, 28 dicembre 1993
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA
 Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 45