IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                        PER IL COORDINAMENTO
                     DELLA POLITICA INDUSTRIALE
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, per la parte riguardante il
Fondo speciale per la ricerca applicata;
  Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22, recante:  "Ammissione  agli
interventi  della  legge  17  febbraio  1982,  n.  46, di progetti di
ricerca applicata  nel  campo  della  cooperazione  internazionale  e
comunitaria";
  Visto  l'art.  15,  terzo  comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67,
sulla formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca;
  Visto l'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che  demanda  al
CIPI   la   determinazione   delle  direttive  cui  dovra'  attenersi
l'istituto gestore del "Fondo speciale per la ricerca applicata";
  Visto l'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n.  346,  concernente  il
finanziamento  dei progetti di ricerca applicata e di costo superiore
a 10 miliardi di lire;
  Viste le proprie delibere emanate in data  22  dicembre  1982  e  8
agosto 1984 riguadanti le direttive generali di gestione del predetto
Fondo, la propria delibera del 9 luglio 1987 riguardante le direttive
di  attuazione  della  legge  13  febbraio  1987, n. 22, e la propria
delibera del 27 ottobre 1988, n. 502,  riguardante  il  finanziamento
dei  progetti di formazione professionale di ricercatori e tecnici di
ricerca;
  Considerata la necessita' di aggiornare, integrare e modificare  le
proprie  delibere  sopra  citate,  onde migliorare l'operativita' del
Fondo stesso;
                              Delibera:
  Il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca   scientifica   e
tecnologica,  nel  decidere  gli interventi del Fondo speciale per la
ricerca applicata a favore di  progetti  di  ricerca  applicata,  ivi
compresi  quelli  di  cooperazione  internazionale  e  di  formazione
professionale  nonche'  i  programmi  nazionali   di   ricerca,   da'
attuazione  agli  indirizzi  contenuti  nelle  delibere  CIPI  del 22
dicembre 1982, 8 agosto 1984, 9 luglio 1987 e  27  ottobre  1988,  n.
502, con le seguenti modificazioni ed integrazioni:
1.  Progetti  di  ricerca  applicata  svolti autonomamente e relativa
formazione.
  1.1. Sulla base dei dati di domanda l'istituto  gestore  del  Fondo
speciale   per   la   ricerca   applicata   effettua   una   verifica
dell'affidabilita' economico-finanziaria  dell'impresa  e  della  sua
capacita'  a  sostenere  il  costo del progetto, tenendo innanzitutto
conto dell'indebitamento aziendale che di norma non deve superare  il
50% del fatturato, e comunque utilizzando i seguenti parametri:
    a)  parametro di congruenza fra il capitale netto dell'impresa ed
il  costo  del  progetto  di   ricerca   da   sostenere,   al   netto
dell'incentivo richiesto:
                       CN
                   __________ > 0,5
                     CP - 1
dove:
  CN = capitale netto quale risulta dall'ultimo bilancio approvato
  CP = costo del progetto di ricerca
  I  = incentivo previsto per il progetto di ricerca
    b)   parametro   di   onerosita'   della   posizione  finanziaria
dell'impresa:
                       OF
                     ______ < 8%
                        F
dove:
  OF = oneri finanziari netti annui quali risultano dall'ultimo
         bilancio approvato
F = fatturato annuo (al netto di sconti, abbuoni e resi) quale
         risulta dall'ultimo bilancio approvato.
  Nel caso di domanda presentata congiuntamente da piu' partecipanti,
i parametri saranno calcolati per ognuno di essi, facendo riferimento
al costo di competenza di ciascuno.
  Per le domande presentate dai consorzi  di  cui  all'art.  2  della
legge  n.  46/1982  i  parametri potranno riferirsi al consorzio o ai
singoli soci industriali dello stesso; in quest'ultimo caso il  costo
della  ricerca  convenzionalmente sara' suddiviso fra i suddetti soci
in ragione dell'incidenza della quota di partecipazione al  consorzio
di  ciascuno di essi rispetto al totale della quota detenuta dai soci
industriali.
  1.2.  Le  domande  che  superano  la  verifica   di   affidabilita'
economico-finanziaria vengono suddivise in tre fasce:
    a) progetti di costo fino a 10 miliardi di lire:
    vengono  direttamente  ammessi  alla  fase  istruttoria di cui al
punto  1.3  svolta  dall'istituto  che   ne   dara'   contestualmente
comunicazione   al   Ministero   dell'universita'   e  della  ricerca
scientifica e tecnologica.
  La valutazione sulla congruita'  con  le  direttive  CIPI  e  sulla
compatibilita'  con  il  quadro  delle  risorse  finanziarie,  verra'
effettuata   successivamente   dal   comitato    tecnico-scientifico,
contestualmente alla proposta di ammissione all'intervento;
    b) progetti di costo da 10 a 35 miliardi di lire:
    la  valutazione  di  congruita'  e  di  compatibilita', di cui al
precedente    punto    a),    viene    effettuata    dal     comitato
tecnico-scientificoprima della fase istruttoria di cui al punto 1.3.
  Qualora  sia  ritenuto  necessario, il comitato tecnico-scientifico
potra'  richiedere  un'eventuale  audizione  con   i   rappresentanti
dell'impresa proponente.
  A   tale   audizione   potranno  anche  partecipare  rappresentanti
dell'istituto.
  In caso di preselezione  positiva  il  Ministro,  su  proposta  del
comitato tecnico-scientifico, nominera' un esperto, scelto in un albo
costituito  di  concerto  fra  il  Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica e l'istituto, al  quale  l'istituto
affidera' l'istruttoria tecnico-scientifica del progetto;
    c) progetti di costo superiore a 35 miliardi di lire:
    la  valutazione  di  congruita'  e  di  compatibilita', di cui al
precedente    punto    a),    viene    effettuata    dal     comitato
tecnico-scientifico, prima della fase istruttoria.
  Il  comitato  stesso  procedera'  all'audizione  dei rappresentanti
dell'impresa  proponente,  alla  quale  potranno  anche   partecipare
rappresentanti dell'istituto.
  In  caso di preselezione positiva il Ministro nominera' un esperto,
secondo le modalita' indicate nel precedente punto b).
  1.3. Per i progetti di  costo  superiore  a  10  miliardi  di  lire
l'istituto   affida   l'istruttoria  tecnico-scientifica  all'esperto
individuato secondo le modalita' di cui al punto 1.2 b).
  Per i progetti di costo fino a  10  miliardi  di  lire,  l'istituto
procedera'  all'istruttoria utilizzando un esperto, scelto sentito il
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
nel citato albo.
  L'esperto cura la valutazione del progetto di ricerca, con riguardo
all'originalita' e rilevanza tecnologica, alla fattibilita'  ed  alla
capacita' tecnica dell'impresa di sviluppare il progetto medesimo.
  Per  i  progetti di formazione l'esperto cura il giudizio di merito
riguardante l'impostazione  del  programma  e  la  capacita'  tecnica
dell'impresa di sostenerlo.
  L'esperto   sara'  affiancato  da  un  tecnico  dell'istituto,  cui
competera' il giudizio sull'ammissibilita' e sulla  congruita'  delle
attivita'  e  dei  relativi  costi,  sulle  prospettive  di  utilizzo
industriale  della  ricerca,  nonche'  sull'ammissibilita'  e   sulla
congruita'  di  attivita'  e costi dei progetti di formazione e sulle
relative ricadute occupazionali nel contesto del sistema industriale.
  I  rapporti  tecnico-scientifici  saranno  inoltrati  al  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica unitamente
alla  verifica di affidabilita' economico-finanziaria di cui al punto
1.1.
  L'istituto segnalera' inoltre la  disponibilita'  di  soci  (almeno
quelli   che  detengono  il  controllo  della  societa')  a  prestare
fidejussione o a fornire polizza fidejussoria (rilasciata da primarie
compagnie assicurative), in assenza delle quali  l'operazione  dovra'
essere  garantita  da fidejussione bancaria; i progetti di formazione
professionale  saranno  assistiti  da  polizza  fidejussoria   o   da
fidejussione bancaria.
  Nel  caso di interventi a valere sulla legge 5 agosto 1988, n. 346,
l'istituto esprimera'  la  propria  disponibilita'  a  finanziare  il
progetto,    svolgendo    secondo    propri   criteri   l'istruttoria
economico-finanziaria  e  fissando  le  condizioni  e  garanzie   che
giudichera' necessarie.
  1.4.  Il  comitato  tecnico-scientifico,  acquisite  le valutazioni
istruttorie di cui al punto 1.3, propone al Ministro l'ammissibilita'
del progetto all'intervento del Fondo, nonche' le forme  e  l'entita'
dell'incentivo,   sulla  base  di  criteri  generali  preventivamente
stabiliti dal Ministro ai sensi dell'art. 12  della  legge  7  agosto
1990, n. 241.
  1.5.  Con  propria  delibera  il  Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica  determina  le  forme  e  l'entita'
dell'incentivo,  previa  verifica  condotta da parte del Dipartimento
competente  della   compatibilita'   con   le   risorse   finanziarie
disponibili  sugli  appositi capitoli dello stato di previsione della
spesa.
  1.6. Per lo svolgimento delle singole fasi procedurali non dovranno
essere superati i seguenti termini:
    a) progetti di costo fino a 10 miliardi di lire:
    centoventi  giorni dalla data di ricezione della domanda da parte
dell'istituto per la trasmissione degli atti istruttori al  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
    b) progetti di costo superiore ai 10 miliardi di lire:
    quindici  giorni  dalla fine del mese di ricezione della domanda,
per la trasmissione della scheda di preselezione;
    centoventi giorni, dalla data di trasmissione all'istituto  della
determinazione   del   Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica relativa alla  preselezione  dei  progetti,
per   l'inoltro   al   Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica degli adempimenti istruttori.
  Le  stipule  dei  relativi  contratti  dovranno  essere  effettuate
dall'istituto  entro  tre  mesi dalla data di eseguibilita' a seguito
dell'avvenuto  impegno  di  spesa   della   delibera   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
 2. Progetti di cooperazione internazionale.
  2.1.   Nell'ambito   dell'iter   procedurale  attualmente  vigente,
l'istruttoria sara' effettuata sulla base dei  parametri  di  cui  al
punto  1  e di quanto previsto al precedente punto 1.3, relativamente
ai progetti di ricerca applicata.
  L'esperto scientifico, scelto nell'albo di cui al precedente  punto
1.2   b),   sara'   nominato   dall'istituto   sentito  il  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
  2.2. La commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 2, comma  2,
della  legge  n.  22/1987, acquisito il parere di competenza da parte
dell'istituto, propone  al  Ministro  l'ammissibilita'  del  progetto
all'intervento  del  Fondo, le modalita' dell'incentivo sulla base di
criteri generali preventivamente  stabiliti  dal  Ministro  ai  sensi
dell'art.  12  della  legge  7  agosto  1990,  n. 241, attraverso una
relazione diretta al Ministro che indica:
    a) il giudizio globale di rispondenza al progetto approvato nella
sede internazionale;
    b) gli interventi di  sostegno  comunque  assicurati  alla  parte
italiana   del  progetto  dagli  altri  strumenti  di  incentivazione
pubblica della ricerca applicata;
    c) proposte  al  Ministro  per  l'armonizzazione  della  forma  e
dell'entita'  del  contributo con i principi adottati dalla CEE per i
programmi di ricerca e con quelli seguiti dai Paesi partecipanti alla
cooperazione internazionale.
  2.3. Gli atti successivi  all'invio  della  citata  relazione  sono
svolti con le modalita' e i tempi fissati dai punti
1.5 e 1.6.
3. Programmi nazionali di ricerca e relativa formazione.
  Per  le  attivita' tecnico-scientifiche connesse all'attuazione dei
programmi nazionali di ricerca, il Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, sulla  base  delle  condizioni  da
stabilire  in  apposito  atto  integrativo  della convenzione gia' in
essere, sceglie  tra  i  consulenti  inseriti  nell'albo  di  cui  al
precedente  punto  1.2  b),  gli  esperti  di  cui  avvalersi dandone
comunicazione  all'istituto  stesso  che  conferisce  gli  incarichi,
provvede  al  pagamento  dei  relativi  compensi  e fornisce supporto
tecnico alla stesura e alla stipula dei contratti.
 4.  Contratti  di  ricerca  ai  sensi  dell'art.  10  della legge n.
46/1982.
  4.1.  L'attuazione  dell'art.  10  della  legge  n.  46/1982   deve
riguardare  interventi  organici - previsti ad esempio nell'ambito di
intese e/o accordi di programma  -  connessi  alla  realizzazione  di
interessi  pubblici  diffusi e in grado di generare, anche attraverso
una partecipazione collettiva di soggetti con  funzioni  e  vocazioni
differenziate  e complementari, condizioni di sviluppo competitivo in
contesti   economico-sociali   e   territoriali,   con    particolare
riferimento all'incremento occupazionale.
  4.2.   Il   contratto  di  ricerca  viene  affidato  dal  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica -  sentito
il  comitato  tecnico-scientifico  di  cui  all'art. 7 della legge n.
46/1982 - ad uno dei soggetti ammissibili ai sensi dell'art. 2  della
stessa  legge,  per la realizzazione di un progetto di ricerca e/o di
formazione   inserito   nell'ambito   di   iniziative   miranti    al
conseguimento  degli  obiettivi  di  cui  al punto 4.1 e proposte dai
soggetti previsti all'art. 10 della predetta legge n. 46/1982.
  4.3. Per l'istruttoria tecnico-economica dei progetti, il Ministero
dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  puo'
avvalersi,   oltreche'   dei   propri   uffici   e   delle  strutture
dell'istituto anche degli esperti inseriti nell'apposito albo di  cui
al  punto  1.2  b),  secondo  le  modalita' previste al punto 3.1 per
l'attuazione dei programmi nazionali di ricerca.
5. Norme transitorie.
  Per  i  progetti  di  ricerca,  compresi  quelli  di   cooperazione
internazionale,  e  per  i progetti di formazione, le procedure sopra
definite entrano  in  vigore  con  la  pubblicazione  della  presente
delibera nella Gazzetta Ufficiale.
  Il   Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica, con propria delibera, fissera' le norme transitorie  per
le domande di intervento gia' pervenute ma non ancora deliberate.
  Per i programmi nazionali di ricerca le anzidette procedure entrano
in vigore alla stipula dell'atto integrativo della convenzione tra il
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e l'istituto.
   Roma, 28 dicembre 1993
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA
 Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 46