IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed in particolare l'art. 3, comma 10, cosi' come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, il quale stabilisce che il Ministero della sanita' cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento della funzione di direttore generale delle U.S.L. e delle aziende ospedaliere, che l'elenco e' predisposto da una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo principi direttivi resi pubblici e che l'elenco stesso deve essere integrato ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270; Considerato che la commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 1993 e modificata con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 1993 e 10 gennaio 1994, ha stabilito i principi e le modalita' per la presentazione delle domande per l'iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco dei direttori generali degli istituti zooprofilattici sperimentali predisponendo un apposito avviso da rendere pubblico; Ritenuta la necessita' di procedere alla pubblicazione dell'avviso stesso; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, modificato dai decreti legislativi 18 novembre 1993, n. 47, e 23 dicembre 1993, n. 546; Decreta: L'avviso predisposto dalla commissione di cui alle premesse e' reso pubblico mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 aprile 1994 Il direttore generale: D'ARI