IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI
  Visto  il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n. 502, ed in
particolare l'art. 3, comma 10, cosi'  come  modificato  dal  decreto
legislativo  7  dicembre  1993,  n.  517,  il quale stabilisce che il
Ministero della sanita' cura la tenuta e l'aggiornamento  dell'elenco
dei  soggetti  in  possesso  dei  requisiti  per lo svolgimento della
funzione  di  direttore  generale  delle  U.S.L.  e   delle   aziende
ospedaliere, che l'elenco e' predisposto da una commissione, nominata
con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  secondo
principi direttivi resi pubblici e che l'elenco  stesso  deve  essere
integrato  ai  sensi  dell'art.  3  del decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 270;
  Considerato che la commissione, nominata con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri dell'8  febbraio  1993  e  modificata  con
successivi  decreti  del  Presidente del Consiglio dei Ministri del 4
agosto 1993 e 10 gennaio 1994, ha stabilito i principi e le modalita'
per la presentazione delle  domande  per  l'iscrizione  nell'apposita
sezione   dell'elenco   dei   direttori   generali   degli   istituti
zooprofilattici sperimentali  predisponendo  un  apposito  avviso  da
rendere pubblico;
  Ritenuta  la necessita' di procedere alla pubblicazione dell'avviso
stesso;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, modificato dai
decreti legislativi 18 novembre 1993, n. 47, e 23 dicembre  1993,  n.
546;
                              Decreta:
  L'avviso predisposto dalla commissione di cui alle premesse e' reso
pubblico   mediante  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 8 aprile 1994
                                         Il direttore generale: D'ARI