IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed in
particolare l'art. 3, comma 10, cosi' come modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, il quale stabilisce che il
Ministero della sanita' cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco
dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento della
funzione di direttore generale delle U.S.L. e delle aziende
ospedaliere, che l'elenco e' predisposto da una commissione, nominata
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo
principi direttivi resi pubblici e che l'elenco stesso deve essere
integrato ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 270;
Considerato che la commissione, nominata con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 1993 e modificata con
successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4
agosto 1993 e 10 gennaio 1994, ha stabilito i principi e le modalita'
per la presentazione delle domande per l'iscrizione nell'apposita
sezione dell'elenco dei direttori generali degli istituti
zooprofilattici sperimentali predisponendo un apposito avviso da
rendere pubblico;
Ritenuta la necessita' di procedere alla pubblicazione dell'avviso
stesso;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, modificato dai
decreti legislativi 18 novembre 1993, n. 47, e 23 dicembre 1993, n.
546;
Decreta:
L'avviso predisposto dalla commissione di cui alle premesse e' reso
pubblico mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 8 aprile 1994
Il direttore generale: D'ARI