IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI
  Visto  il  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993,  n.  517,  ed  in
particolare  l'art. 3, comma 10, il quale stabilisce che il Ministero
della sanita'  cura  la  tenuta  e  l'aggiornamento  dell'elenco  dei
soggetti  in possesso dei requisiti per lo svolgimento della funzione
di direttore generale delle unita' sanitarie locali e  delle  aziende
ospedaliere  e  che  l'elenco  e'  predisposto  da  una  commissione,
nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
  Visto il proprio decreto in data 25 febbraio 1994 con il  quale  e'
stato  costituito  il  predetto  elenco,  pubblicato  nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n.  64  del  18
marzo 1994;
  Considerato  che la commissione ha riesaminato, nella seduta del 30
marzo 1994,  alcune  posizioni,  a  seguito  di  istanze  di  riesame
presentate da soggetti esclusi;
  Preso  atto delle determinazioni della commissione che ha ritenuto,
alla luce dei chiarimenti forniti, la sussistenza dei  requisiti  per
l'iscrizione  nell'elenco  per  i  soggetti indicati nell'allegato al
presente decreto;
  Ritenuto di integrare l'elenco di cui al sopracitato decreto del 25
febbraio 1994 con i nominativi contenuti  nell'allegato  al  presente
decreto del quale fa parte integrante;
  Ritenuto,  in  conformita'  a  quanto  stabilito  nel  primo avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  15
maggio  1993,  di  pubblicare  i  dati piu' significativi, desumibili
dalla scheda nominativa allegata alla domanda;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, modificato dai
decreti legislativi 18 novembre 1993, n. 470 e 23 dicembre  1993,  n.
546;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   L'elenco  dei  soggetti  in  possesso  dei  requisiti  per  lo
svolgimento  delle  funzioni  di  direttore  generale  delle   unita'
sanitarie  locali  e  delle  aziende  ospedaliere  e' integrato con i
nominativi indicati nell'allegato 1 al presente decreto.
  2. Per ogni soggetto inserito nell'elenco i dati piu' significativi
del curriculum, quali risultano dalla scheda prodotta unitamente alla
domanda, sono indicati nell'allegato 2 al presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 8 aprile 1994
                                         Il direttore generale: D'ARI