IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Visto  l'art.  1,  comma  2, del decreto-legge 28 febbraio 1994, n.
137;
  Vista la propria deliberazione in data 25 febbraio 1994 sui criteri
per la determinazione  del  prezzo  medio  europeo  d'acquisto  delle
specialita' medicinali e sul sistema di sorveglianza dei prezzi delle
medesime;
  Considerato  che  il termine previsto dal primo periodo del secondo
punto dell'art. 4 della  citata  delibera  non  appare  correttamente
dimensionato  ai tempi occorrenti per la diffusione dell'informazione
a seguito della pubblicazione del prezzo sul foglio delle  inserzioni
della  Gazzetta  Ufficiale  e  che  l'entrata in vigore del prezzo il
giorno successivo alla pubblicazione puo' comportare difficolta' alla
distribuzione ed alla successiva fase di  vendita  del  prodotto  con
relative ricadute negative sul consumatore;
  Udita la relazione dei Ministri del bilancio e della programmazione
economica e della sanita';
                              Delibera:
  Il  primo  periodo del secondo punto dell'art. 4 della delibera del
25 febbraio 1994 e' cosi'  modificato:  "Il  nuovo  prezzo  entra  in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione".
   Roma, 13 aprile 1994
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA