IL PRESIDENTE
                     DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
                                  E
               IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
  Vista la lettera  in  data  16  febbraio  1994,  con  la  quale  il
Presidente  della commissione parlamentare per l'indirizzo generale e
la vigilanza dei servizi  radiotelevisivi  ha  comunicato  l'avvenuta
modificazione,  da  parte della commissione stessa, degli articoli 1,
13 comma 1, e  18  del  regolamento  interno  della  commissione,  la
soppressione  degli  articoli  14,  15 e 17 del medesimo regolamento,
nonche'  la  modificazione  dell'art.   7   del   regolamento   della
sottocommissione  permanente  per  l'accesso  costituita  nell'ambito
della predetta commissione parlamentare;
  Visti l'art. 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonche' le leggi
6 agosto 1990, n. 223, e 25 giugno 1993, n. 206;
  Sentiti i rispettivi uffici  di  presidenza  nelle  sedute  del  23
febbraio e del 7 aprile 1994;
                         di concerto emanano
la seguente nuova formulazione degli articoli 1, 13 comma 1, e 18 del
regolamento  interno  della  commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
  "Art. 1 (Esercizio dei poteri della commissione). - La  commissione
parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi esercita i  suoi  poteri  secondo  i  principi  e  le
finalita'   stabiliti  dalla  legge  14  aprile  1975,  n.  103,  dal
decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni,
nella legge 4 febbraio 1985, n. 10, dalla legge  6  agosto  1990,  n.
223,  dalla  legge  25  giugno  1993,  n. 206, e secondo le norme del
presente regolamento".
  "Art. 13 (Pubblicita' dei lavori).  -  1.  Tutte  le  deliberazioni
adottate  dalla  commissione  o dai suoi organi sono pubblicate negli
atti   parlamentari.   Dei   lavori   della   commissione   e   della
sottocommissione  permanente per l'accesso e' pubblicato un resoconto
sommario che contiene la sintesi  delle  opinioni  espresse  e  delle
conclusioni".
  "Art.  18  (Trasmissione degli atti). - Per gli adempimenti dovuti,
la commissione trasmette gli atti necessari alle Presidenze  dei  due
rami  del  Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al
Ministro  delle  poste  e  delle   telecomunicazioni,   ai   consigli
regionali,  ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi ed al
consiglio di amministrazione della societa' concessionaria".
  Gli  articoli  14  (Elezione  dei  componenti   il   consiglio   di
amministrazione  della  societa'  concessionaria),  15  (Elezione del
collegio  commissariale)  e  17  (Pubblicita'  radiotelevisiva)   del
predetto regolamento sono soppressi;
                    di concerto emanano altresi'
la  seguente  nuova  formulazione  dell'art.  7 del regolamento della
sottocommissione  permanente  per  l'accesso  costituita  nell'ambito
della   commissione   parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
  "Art.  7.  -  I  comitati  regionali  per i servizi radiotelevisivi
procedono, ai sensi del precedente art. 5, all'esame delle  richieste
di  accesso  in  sede locale, deliberano su di esse e provvedono alla
ripartizione del tempo disponibile tra i soggetti ammessi, formulando
il piano trimestrale delle trasmissioni.
  L'accertamento  positivo,  operato   in   sede   nazionale,   della
specificazione  sociale  o  culturale  o politica e della consistenza
organizzativa dei soggetti richiedenti l'accesso  in  sede  nazionale
vale anche in sede locale.
  I  comitati  comunicano  le  proprie deliberazioni ai richiedenti i
quali possono avanzare  ricorso  entro  dieci  giorni  al  competente
comitato, il quale decide in via definitiva sentita la conferenza dei
presidenti dei gruppi consiliari.
  Il  comitato,  definiti  i ricorsi presentati, approva le eventuali
modifiche al piano e lo trasmette  alla  sottocommissione  permanente
per l'accesso congiuntamente ai ricorsi non accolti.
  Il  piano  diventa  esecutivo se la sottocommissione non formula al
riguardo osservazioni nel termine di quindici giorni dal  ricevimento
degli atti relativi.
  Ove la sottocommissione formuli osservazioni, il comitato adegua ad
esse  il  piano,  ovvero avanza ricorso alla commissione ai sensi del
secondo  comma  dell'art.  9  del   regolamento   della   commissione
parlamentare.
  I  soggetti,  i cui programmi di accesso gia' ammessi risultino, in
conseguenza delle osservazioni della  sottocommissione  ovvero  della
decisione  della commissione, esclusi ad opera del comitato dal piano
trimestrale, possono  avanzare  ricorso,  entro  dieci  giorni  dalla
comunicazione  dell'esclusione, al comitato stesso il quale decide ai
sensi del precedente terzo comma.
  Tali ricorsi non sospendono l'esecuzione del piano trimestrale".
   Roma, 14 aprile 1994
                           Il Presidente del Senato della Repubblica
                                           SPADOLINI
Il Presidente della Camera dei deputati
              NAPOLITANO