IL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI Vista la lettera in data 16 febbraio 1994, con la quale il Presidente della commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha comunicato l'avvenuta modificazione, da parte della commissione stessa, degli articoli 1, 13 comma 1, e 18 del regolamento interno della commissione, la soppressione degli articoli 14, 15 e 17 del medesimo regolamento, nonche' la modificazione dell'art. 7 del regolamento della sottocommissione permanente per l'accesso costituita nell'ambito della predetta commissione parlamentare; Visti l'art. 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonche' le leggi 6 agosto 1990, n. 223, e 25 giugno 1993, n. 206; Sentiti i rispettivi uffici di presidenza nelle sedute del 23 febbraio e del 7 aprile 1994; di concerto emanano la seguente nuova formulazione degli articoli 1, 13 comma 1, e 18 del regolamento interno della commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi: "Art. 1 (Esercizio dei poteri della commissione). - La commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esercita i suoi poteri secondo i principi e le finalita' stabiliti dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, dal decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10, dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, dalla legge 25 giugno 1993, n. 206, e secondo le norme del presente regolamento". "Art. 13 (Pubblicita' dei lavori). - 1. Tutte le deliberazioni adottate dalla commissione o dai suoi organi sono pubblicate negli atti parlamentari. Dei lavori della commissione e della sottocommissione permanente per l'accesso e' pubblicato un resoconto sommario che contiene la sintesi delle opinioni espresse e delle conclusioni". "Art. 18 (Trasmissione degli atti). - Per gli adempimenti dovuti, la commissione trasmette gli atti necessari alle Presidenze dei due rami del Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, ai consigli regionali, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi ed al consiglio di amministrazione della societa' concessionaria". Gli articoli 14 (Elezione dei componenti il consiglio di amministrazione della societa' concessionaria), 15 (Elezione del collegio commissariale) e 17 (Pubblicita' radiotelevisiva) del predetto regolamento sono soppressi; di concerto emanano altresi' la seguente nuova formulazione dell'art. 7 del regolamento della sottocommissione permanente per l'accesso costituita nell'ambito della commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi: "Art. 7. - I comitati regionali per i servizi radiotelevisivi procedono, ai sensi del precedente art. 5, all'esame delle richieste di accesso in sede locale, deliberano su di esse e provvedono alla ripartizione del tempo disponibile tra i soggetti ammessi, formulando il piano trimestrale delle trasmissioni. L'accertamento positivo, operato in sede nazionale, della specificazione sociale o culturale o politica e della consistenza organizzativa dei soggetti richiedenti l'accesso in sede nazionale vale anche in sede locale. I comitati comunicano le proprie deliberazioni ai richiedenti i quali possono avanzare ricorso entro dieci giorni al competente comitato, il quale decide in via definitiva sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari. Il comitato, definiti i ricorsi presentati, approva le eventuali modifiche al piano e lo trasmette alla sottocommissione permanente per l'accesso congiuntamente ai ricorsi non accolti. Il piano diventa esecutivo se la sottocommissione non formula al riguardo osservazioni nel termine di quindici giorni dal ricevimento degli atti relativi. Ove la sottocommissione formuli osservazioni, il comitato adegua ad esse il piano, ovvero avanza ricorso alla commissione ai sensi del secondo comma dell'art. 9 del regolamento della commissione parlamentare. I soggetti, i cui programmi di accesso gia' ammessi risultino, in conseguenza delle osservazioni della sottocommissione ovvero della decisione della commissione, esclusi ad opera del comitato dal piano trimestrale, possono avanzare ricorso, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esclusione, al comitato stesso il quale decide ai sensi del precedente terzo comma. Tali ricorsi non sospendono l'esecuzione del piano trimestrale". Roma, 14 aprile 1994 Il Presidente del Senato della Repubblica SPADOLINI Il Presidente della Camera dei deputati NAPOLITANO