IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
                                  E
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  5  del  decreto  legislativo 30 giugno 1993, n. 266,
concernente  l'istituzione  dell'Agenzia  per  i   servizi   sanitari
regionali  e,  in  particolare,  il  comma  2  il  quale  prevede che
l'organizzazione   ed   il   funzionamento   della   stessa   vengono
disciplinati  con decreto del Ministro della sanita', di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica e con il  Ministro  del  tesoro,
sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
modifiche ed integrazioni;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome;
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 27 gennaio 1994;
  Vista  la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
effettuata in data 12 febbraio 1994;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Compiti ed attribuzioni
  1. L'Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita  dall'art.
5  del  decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, svolge compiti di
supporto delle attivita' regionali. Essa provvede a:
    a) costituire una banca  dati  permanente  sulla  qualita'  delle
prestazioni  e  relativi  costi per elaborare valutazioni comparative
tra questi e l'efficacia dei servizi erogati;
    b) curare  l'effettuazione  di  rilevazioni,  studi  e  controlli
sull'acquisizione  di beni e servizi con particolare riguardo ai beni
di largo consumo, ai farmaci  e  presidi  di  uso  ospedaliero,  alle
apparecchiature   e   strumenti   di   alta  tecnologia,  avvalendosi
dell'osservatorio dei prezzi e delle tecnologie di cui  all'art.  25,
comma  5, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio  1990,  n.  38,  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  segnalando  disfunzioni e sprechi nella
gestione delle risorse ed i relativi correttivi;
    c) promuovere iniziative per la sperimentazione e l'innovazione;
    d)  partecipare  in  forma  di  collaborazione  o  supporto  alla
elaborazione di studi, programmi e progetti regionali, promuovendo il
trasferimento  delle  innovazioni  e delle sperimentazioni in materia
sanitaria.
  2. L'Agenzia, nello  svolgimento  delle  proprie  attivita',  opera
anche   in   collaborazione  con  il  Ministero  della  sanita',  con
l'Istituto  superiore  di  sanita',  con  l'Istituto   superiore   di
prevenzione  e  sicurezza  sui  luoghi di lavoro, con gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, gli istituti zooprofilattici
sperimentali e, sulla base di intese di carattere  organizzativo  con
le  regioni  interessate, con le unita' sanitarie locali e le aziende
ospedaliere.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  del  D.Lgs.  n.
          266/1993,  recante  il  riordinamento  del  Ministero della
          sanita', a norma dell'art. 1, comma 1,  lettera  h),  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421:
             "Art. 5 (Agenzia per i servizi sanitari regionali). - 1.
          E' istituita una agenzia dotata di personalita' giuridica e
          sottoposta  alla vigilanza del Ministero della sanita', con
          compiti  di  supporto   delle   attivita'   regionali,   di
          valutazione  comparativa  dei  costi  e  dei rendimenti dei
          servizi resi ai cittadini e di segnalazione di  disfunzioni
          e   sprechi   nella  gestione  delle  risorse  personali  e
          materiali   e    nelle    forniture,    di    trasferimento
          dell'innovazione   e   delle   sperimentazioni  in  materia
          sanitaria.
             2. Con decreto del Ministro della sanita',  di  concerto
          con  il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro
          del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da emanare
          ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
          nel  termine  di  novanta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore   del   presente    decreto,    sono    disciplinati
          l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia in modo da
          assicurare  la  composizione paritetica fra Ministero della
          sanita' e rappresentanti delle  regioni  nel  Consiglio  di
          amministrazione.
             3. Il direttore dell'agenzia e' nominato con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro  della  sanita',  tra  esperti   di   riconosciuta
          competenza  in  materia  di organizzazione e programmazione
          dei servizi sanitari, anche  estranei  all'amministrazione.
          Il direttore e' assunto con contratto di diritto privato di
          durata quinquennale non rinnovabile.
            4.  L'agenzia  si  avvale  di  personale  comandato dalle
          amministrazioni  statali,  dalle  regioni,   dalle   unita'
          sanitarie  locali  e  dalle aziende ospedaliere, nonche' di
          personale assunto con contratto di diritto privato a  tempo
          determinato, nei limiti del contingente di cui alla tabella
          A  allegata  al  presente  decreto,  e della disponibilita'
          finanziaria.
             5. La dotazione finanziaria dell'Agenzia e' determinata,
          per una  parte,  mediante  assegnazione  di  un  contributo
          annuale  non superiore a lire cinque miliardi da prelevarsi
          dal fondo sanitario nazionale di cui all'art. 12, comma  2,
          lettera  b),  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          502. Per la  parte  restante  gli  oneri  di  funzionamento
          dell'Agenzia  sono  coperti mediante gli introiti derivanti
          dai contratti stipulati con le regioni per  le  prestazioni
          di promozione, consulenza e supporto.
             6.  Sono  abrogati  i  commi  11 e 12 dell'art. 53 della
          legge 23 dicembre 1978, n. 833".
             -  Il  D.Lgs.  n.   29/1993   reca:   "Razionalizzazione
          dell'organizzazione   delle   amministrazioni  pubbliche  e
          revisione della disciplina in materia di pubblico  impiego,
          a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri), prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
             -  Per il testo dell'art. 5 del D.L. n. 266/1993 si veda
          in nota alle premesse.
             - Si riporta il testo dell'art. 25, comma 5, del D.L. n.
          415/1989, recante  norme  urgenti  in  materia  di  finanza
          locale  e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni,
          nonche' disposizioni varie: "5.  Presso il Ministero  della
          sanita'  e'  istituito  l'osservatorio  sui  prezzi e sulle
          tecnologie  sanitarie  come   articolazione   del   sistema
          informativo  sanitario  per l'effettuazione di rilevazioni,
          studi e controlli nel  settore  dell'acquisto  dei  beni  e
          servizi, con particolare riguardo ai beni di largo consumo,
          ai   farmaci   e   presidi   di   uso   ospedaliero,   alle
          apparecchiature e agli strumenti di alta tecnologia. I dati
          relativi alle rilevazioni sono pubblicati ogni tre  mesi  a
          cura    del    Ministero    della    sanita'.   Nell'ambito
          dell'osservatorio e' istituito l'albo  dei  fornitori.  Con
          atto   di  indirizzo  e  coordinamento,  da  emanare  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, sentito il Consiglio sanitario nazionale,
          sono   stabiliti   criteri   in   materia   di  acquisti  e
          approvvigionamento  di  beni  e  servizi,  da  ispirare  ai
          principi  di  garanzia  delle  normative  vigenti presso il
          Provveditorato  generale  dello Stato per le forniture alle
          amministrazioni pubbliche statali".