IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente l'istituzione dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali e, in particolare, il comma 2 il quale prevede che l'organizzazione ed il funzionamento della stessa vengono disciplinati con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 27 gennaio 1994; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata in data 12 febbraio 1994; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. Compiti ed attribuzioni 1. L'Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita dall'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, svolge compiti di supporto delle attivita' regionali. Essa provvede a: a) costituire una banca dati permanente sulla qualita' delle prestazioni e relativi costi per elaborare valutazioni comparative tra questi e l'efficacia dei servizi erogati; b) curare l'effettuazione di rilevazioni, studi e controlli sull'acquisizione di beni e servizi con particolare riguardo ai beni di largo consumo, ai farmaci e presidi di uso ospedaliero, alle apparecchiature e strumenti di alta tecnologia, avvalendosi dell'osservatorio dei prezzi e delle tecnologie di cui all'art. 25, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e successive modifiche ed integrazioni, segnalando disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse ed i relativi correttivi; c) promuovere iniziative per la sperimentazione e l'innovazione; d) partecipare in forma di collaborazione o supporto alla elaborazione di studi, programmi e progetti regionali, promuovendo il trasferimento delle innovazioni e delle sperimentazioni in materia sanitaria. 2. L'Agenzia, nello svolgimento delle proprie attivita', opera anche in collaborazione con il Ministero della sanita', con l'Istituto superiore di sanita', con l'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli istituti zooprofilattici sperimentali e, sulla base di intese di carattere organizzativo con le regioni interessate, con le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 5 del D.Lgs. n. 266/1993, recante il riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421: "Art. 5 (Agenzia per i servizi sanitari regionali). - 1. E' istituita una agenzia dotata di personalita' giuridica e sottoposta alla vigilanza del Ministero della sanita', con compiti di supporto delle attivita' regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini e di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento dell'innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria. 2. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia in modo da assicurare la composizione paritetica fra Ministero della sanita' e rappresentanti delle regioni nel Consiglio di amministrazione. 3. Il direttore dell'agenzia e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, anche estranei all'amministrazione. Il direttore e' assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale non rinnovabile. 4. L'agenzia si avvale di personale comandato dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dalle unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere, nonche' di personale assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato, nei limiti del contingente di cui alla tabella A allegata al presente decreto, e della disponibilita' finanziaria. 5. La dotazione finanziaria dell'Agenzia e' determinata, per una parte, mediante assegnazione di un contributo annuale non superiore a lire cinque miliardi da prelevarsi dal fondo sanitario nazionale di cui all'art. 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Per la parte restante gli oneri di funzionamento dell'Agenzia sono coperti mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le regioni per le prestazioni di promozione, consulenza e supporto. 6. Sono abrogati i commi 11 e 12 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833". - Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 5 del D.L. n. 266/1993 si veda in nota alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 25, comma 5, del D.L. n. 415/1989, recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonche' disposizioni varie: "5. Presso il Ministero della sanita' e' istituito l'osservatorio sui prezzi e sulle tecnologie sanitarie come articolazione del sistema informativo sanitario per l'effettuazione di rilevazioni, studi e controlli nel settore dell'acquisto dei beni e servizi, con particolare riguardo ai beni di largo consumo, ai farmaci e presidi di uso ospedaliero, alle apparecchiature e agli strumenti di alta tecnologia. I dati relativi alle rilevazioni sono pubblicati ogni tre mesi a cura del Ministero della sanita'. Nell'ambito dell'osservatorio e' istituito l'albo dei fornitori. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono stabiliti criteri in materia di acquisti e approvvigionamento di beni e servizi, da ispirare ai principi di garanzia delle normative vigenti presso il Provveditorato generale dello Stato per le forniture alle amministrazioni pubbliche statali".