IL MINISTRO
                  PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
  Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 11
settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione  sostitutiva  dei
documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;
  Visto  il  proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e
con il Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  in
data   29   marzo   1979,  con  il  quale  sono  state  approvate  le
caratteristiche  della  pellicola  destinata  alla   fotoriproduzione
sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche
amministrazioni;
  Visto  l'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 3
dicembre 1975, n. 805;
  Vista la richiesta n.  877  dell'11  settembre  1992  del  presidio
multizonale  di  assistenza  specialistica extraospedaliera Consorzio
antitubercolare di Milano e - a completamento - la successiva nota n.
66 del 14 gennaio 1993;
  Considerato che gli atti e i documenti - oggetto della richiesta  -
non  sono  compresi  nelle  categorie  escluse dalla fotoriproduzione
sostitutiva ai sensi dell'art.  2  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;
  Udito   il   comitato   di  settore  per  i  beni  archivistici  in
sostituzione della commissione di cui all'art.  12  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
  Sentito il Ministro della sanita';
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il     presidio    multizonale    di    assistenza    specialistica
extraospedaliera Consorzio antitubercolare di Milano  e'  autorizzato
ad  avvalersi della facolta' di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, per le  cartelle  cliniche  prodotte  a  partire  dal  1
gennaio 1967.
  Le  modalita'  di  riproduzione  e  i procedimenti tecnici dovranno
essere corrispondenti a quelli previsti dal  decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  11  settembre  1974,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 306 del 25 novembre 1974.
  La pellicola da usare,  fermo  restando  che  sara'  costituito  un
originale  negativo  di  sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,  i  documenti
riprodotti,  dovra'  possedere le caratteristiche tecniche prescritte
dal decreto ministeriale 29 marzo  1979,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1979.
  Gli originali cartacei dei documenti, di cui e' stata effettuata la
fotoriproduzione   sostitutiva,   possono   essere  distrutti  se  si
riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 26 marzo 1994
                                                 Il Ministro: RONCHEY