Con  decreto  ministeriale  17 marzo 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. GIEM - Gruppo industriale Ercole Marelli, con
sede in Milano e unita' in  Sesto  S.  Giovanni  (Milano)  e  filiali
nazionali,   e'   prorogata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario di integrazione salariale, con pari  diminuzione  della
durata  del  trattamento  economico di mobilita', tenendosi conto, ai
fini  della  determinazione   del   trattamento,   del   periodo   di
integrazione  salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 dicembre
1993 al 30 novembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.p.a. Linificio canapificio nazionale, con sede in
Milano  e  unita'  in  Frattamaggiore  (Napoli),  e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del   trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del   trattamento,   del  periodo  di  integrazione  salariale  cosi'
concesso, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.c. a r.l. Agritalia conserve, con sede in Cesena
(Forli')  e  unita'   in   Cesena   (Forli'),   e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 20 settembre 1993 al 19 settembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  17 marzo 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla ditta Maglificio Vallmaglia di  Fornara  Maria,  con
sede   in  Maggiora  (Novara)  e  unita'  in  Maggiora  (Novara),  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 7 luglio 1993 al 6 luglio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l. I.R.P. Industrie riunite Pantalla, con sede
in Pantalla di Todi (Perugia), unita' in Pantalla di Todi  (Perugia),
e'  autorizzata  la  corresponsione  del trattamento straordinario di
integrazione salariale dal 9 novembre 1993 all'8 novembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  17 marzo 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.n.c.  S.I.C.  Societa'  italiana  compensati  di
Zappellini  & Lasagna, con sede in Gualtieri (Reggio Emilia) e unita'
in Gualtieri (Reggio Emilia), e' autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale dal 18 giugno
1993 al 17 giugno 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  17 marzo 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla ditta R.A. Maglierie,  con  sede  in  Fratta  Todina
(Perugia)  e  unita'  in  Fratta  Todina (Perugia), e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 28 ottobre 1993 al 27 ottobre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Nuova ICAP, con sede in S. Maria degli Angeli
(Perugia) e unita' in S. Maria degli Angeli (Perugia), e' autorizzata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dal 13 ottobre 1993 al 12 ottobre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  17 marzo 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Roj Electrotex, con sede in Biella (Vercelli)
e unita' in Biella (Vercelli), e' autorizzata la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale dal 29 giugno
1992 al 28 giugno 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  17  marzo  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  di  cui  all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 gennaio
1994, n. 45, in favore dei lavoratori dipendenti della  S.p.a.  Breda
fucine  meridionali,  con  sede  ed  unita'  produttiva in Bari, fino
all'ultimazione delle procedure previste dall'art. 2,  comma  2,  del
decreto-legge   19   dicembre   1992,   n.   487,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n.  33  e  comunque  non
oltre il 31 maggio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con   decreto   ministeriale   17   marzo  1994  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale   in   favore   dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Salvagnini, con sede in Sarego (Vicenza), e stabilimento  in  Vicenza
per il periodo dal 27 ottobre 1993 al 26 aprile 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  17  marzo  1994  e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  Lanificio  di
Milano, con sede in Erba (Como) e stabilimento in Erba (Como), per il
periodo dal 9 marzo 1992 all'8 settembre 1992.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale 19 aprile 1993, n. 12874/37.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma
e' prorogata per il periodo dal 9 settembre 1992 all'8 marzo 1993.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale 19 aprile 1993, n. 12874/38.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l. Costruzioni meccaniche Castagnoli, con sede
in  Impruneta  (Firenze)  e  unita'  in   Impruneta   (Firenze),   e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 17 marzo 1993 al 16 marzo 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale   17   marzo   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  in  favore   dei   lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.
Tecnoplastic,  con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma),
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che
ha  stabilito  una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore
medie settimanali nei confronti di  36  unita'  costituenti  l'intero
organico  aziendale,  per  il  periodo  dal  1  settembre  1993 al 28
novembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  17   marzo   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.c. a r.l.
Comunicazione e Immagine, con sede in Conversano (Bari) e  unita'  di
Conversano  (Bari),  per  i  quali  e'  stato  stipulato un contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a 24 ore settimanali nei confronti di 24  lavoratori
(23 impiegati tecnici e 1 impiegato) su un organico complessivo di 60
unita', per il periodo dal 30 agosto 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale   17   marzo   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.c.  a  r.l.
Comunicazione  e  immagine, con sede in Conversano (Bari) e unita' di
Conversano (Bari), per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a 24 ore settimanali nei confronti di  2  lavoratori
(impiegati)  su  un organico complessivo di 60 unita', per il periodo
dal 30 agosto 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  17   marzo   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.c. a r.l.
Comunicazione e immagine, con sede in Conversano (Bari) e  unita'  di
Conversano  (Bari),  per  i  quali  e'  stato  stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore  a:  21,5  ore  settimanali  nei  confronti di 31
lavoratori (giornalisti) su un organico complessivo di 60 unita', per
il periodo dal 30 agosto 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  17   marzo   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eta Beta,
con sede in Roma e unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore  a:  secondo  le  modalita'  previste
dall'allegato  verbale  d'accordo  che  forma  parte  integrante  del
presente decreto, per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31  dicembre
1993.
   Con   decreto   ministeriale   17   marzo   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  ditta  Romana
Lamiere, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma), per i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40  ore  a:  24  ore
settimanali  per  18  lavoratori  a  fronte  di  un  organico  di  19
dipendenti (con esclusione di 1 unita' in C.F.L.) sino al 10  ottobre
1993: per 17 lavoratori nel periodo successivo, per il periodo dal 20
settembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale   17   marzo   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Air  Europe,
con  sede in Gallarate (Varese) e unita' di Gallarate (Varese), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 27,50 ore
settimanali in turni giornalieri di 6 ore  e  mezzo  dal  lunedi'  al
venerdi',  nei  confronti  di  97  dipendenti a fronte di un organico
complessivo pari a 370 unita', per il periodo dal 1 settembre 1993 al
31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  17   marzo   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arredamenti
Aventino, con sede in Roma e unita' di Roma, per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali
nei confronti di 57 unita' lavorative a orario pieno  con  esclusione
dei   dipendenti   in  C.F.L.;  a  17  ore  settimanali  (da  24  ore
settimanali) per 4 lavoratori part-time; a 20 ore settimanali (da  28
ore settimanali) per 1 lavoratore part-time; a 15 ore settimanali (da
20   ore  settimanali)  per  1  lavoratore  part-time  con  riduzione
verticale dell'orario, per il periodo dal 27  settembre  1993  al  31
dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale   17   marzo   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Macchingraf,
con sede in Ospiate di Bollate (Milano) e unita' di Bologna, Firenze,
Ospiate di Bollate (Milano), Padova, Torino, per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a:  21,5  ore  medie
settimanali per il personale di ass. tec. (riduzione media di 8,5 ore
settimanali  su base trimestrale pari a una riduzione di 102 ore ogni
12 settimane) e a 21,5 ore medie settimanali per i restanti (6,5  ore
giornaliere  per  5  giorni  alla  settimana),  la  restante quota di
riduzione sara' effettuata su una programmazione di permessi su  base
trimestrale.  Organico  complessivo di 220 unita', per il periodo dal
17 maggio 1993 al 31 dicembre 1993.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 13636 del 24 novembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale   17   marzo   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Onama unita'
mensa c/o Imperial, con sede in Milano e  unita'  di  Milano,  per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 36 ore a:  25,5  ore
settimanali  nei  confronti  di  3  lavoratori,  da  23  a  16,1  ore
settimanali nei confronti di 1 lavoratore,  da  19  ore  a  13,5  ore
settimanali  nei confronti di 6 lavoratori su un organico complessivo
di 10 unita', per il periodo dal 12 luglio 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale   17   marzo   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Pellegrini
nord  unita'  mensa  c/o G.F. Gestioni in.li div. Agusta, con sede in
Milano e unita' di Cascina Costa  (Varese),  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore  settimanali  nei
confronti  di  14  unita'; da 30 ore settimanali a 20 ore settimanali
nei  confronti  di  17  unita';  da  25  ore  settimanali  a  20  ore
settimanali  nei  confronti di 1 unita', per il periodo dal 15 aprile
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  17   marzo   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Essedue
service unita' mensa c/o Goodyear italiana, con sede in Roma e unita'
di Cisterna di Latina (Roma), per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a: 26 ore settimanali  nei  confronti
di  17  lavoratori;  da  20  ore settimanali a 13 ore settimanali nei
confronti di 1 lavoratore su un organico complessivo  di  20  unita',
per il periodo dal 20 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale   17   marzo   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Ristochef
unita'  mensa  c/o  Acciaierie  e  ferriere  di  Piombino con sede in
Baranzate di Bollate (Milano) e unita' di Piombino (Livorno),  per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40  ore  a:  30  ore
settimanali  nei  confronti  di  15  unita';  da  36  ore  a  28  ore
settimanali nei confronti di 1 unita'; da 30 ore a 28 ore settimanali
per 27 unita'; da 25 ore a 18 ore  settimanali  nei  confronti  di  4
unita';  da 24 a 18 ore settimanali nei confronti di 10 unita'; da 20
a 16 ore settimanali nei confronti  di  4  unita';  a  fronte  di  un
organico complessivo di 61 unita', per il periodo dal 1 febbraio 1993
al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale   17   marzo   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  in  favore   dei   lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.
Calzaturificio V.D.P., con sede in Cerano (Novara) e unita' di Cerano
(Novara),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a:  28  ore  medie  settimanali  distribuite  in via normale dal
martedi' a venerdi' nei confronti di 35  lavoratori  su  un  organico
totale  di  51  unita',  per  il  periodo  dal  1 febbraio 1993 al 31
dicembre 1993.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale 13167 del 3 luglio 1993.
   Con  decreto  ministeriale  17   marzo   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura
Maratea, con sede in Maratea (Potenza) e unita' di Maratea (Potenza),
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che
ha  stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore
settimanali  per  116  lavoratori  (di  cui  1  impiegato),  30   ore
settimanali per 1 lavoratore (addetto ai generatori di vapore) e a 25
ore  settimanali  per  1  impiegato  e  1  operaio  (con  mansioni di
guardiano), per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  17   marzo   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Immagina,
con sede in Trivero (Vercelli) e unita' di Trivero (Vercelli), per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40  ore  a:  30  ore
settimanali  ripartite in 6 ore al giorno per 5 giorni alla settimana
nei confronti di 25 lavoratori a fronte di un organico complessivo di
35 unita', per il periodo dal 5 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  17   marzo   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. I.A.M.
Rinaldo Piaggio, con  sede  in  Genova  e  unita'  di  Finale  Ligure
(Savona) e Genova Sestri, per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a:  31  ore  medie  settimanali  con  una  riduzione
percentuale  del  21,91%  nei  confronti  di  74 lavoratori di cui 47
occupati presso lo stabilimento di Genova Sestri e 27 occupati presso
lo stabilimento di Finale Ligure (Savona), su un  organico  aziendale
di  1506  unita', per il periodo dal 20 settembre 1993 al 31 dicembre
1993.
   Con  decreto  ministeriale  17   marzo   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fondmatic,
con sede in Crevalcore (Bologna) e unita'  di  Crevalcore  (Bologna),
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore  a:  22,50
ore  medie  settimanali nei confronti di 76 lavoratori su un organico
di 98 unita', per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 30 settembre 1994.
   Con  decreto  ministeriale  17   marzo   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura
S. Stefano, con sede in Sansepolcro (Arezzo)  e  unita'  di  Anghiari
(Arezzo),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a:  30  o  25 ore medie settimanali per il periodo dal 1 ottobre
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  17   marzo   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zamasport,
con sede in Novara e unita' di Novara, per i quali e' stato stipulato
un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a: un minimo di 29,40 e ad un massimo
di  36,92 ore medie settimanali, nei confronti di 81 lavoratori su un
organico complessivo di 123 unita', per il periodo dal 5 luglio  1993
al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale   17   marzo   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Ma.Pl.In.,
con  sede in Grugliasco (Torino) e unita' di Grugliasco (Torino), per
i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a: 30 ore
medie settimanali nei confronti di 18 dipendenti fino al 5  settembre
1993,  dopo  tale  data  i  dipendenti  interessati al trattamento si
riducono di 7 unita' a  fronte  di  un  organico  complessivo  di  41
unita', per il periodo dal 14 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale   17   marzo   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  CIT  -
Costruzioni  impianti  telefonici,  con  sede  in Pescara e unita' di
Montesilvano (Pescara) e Pescara, per i quali e' stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore  a:  28  ore  medie  settimanali  nei
confronti  di  85 dipendenti su un organico complessivo di 85 unita',
per il periodo dal 5 luglio 1993 al 31 dicembre 1993.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 14073 del 18 gennaio 1994.
   Con   decreto   ministeriale  18  marzo  1994  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Soc.
coop. "28 Luglio", con sede in Taranto e unita' di  Taranto,  per  il
periodo dal 1 ottobre 1992 al 31 marzo 1993.
   Con  decreto  ministeriale  24 marzo 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dal Partito Repubblicano Italiano, nonche' in  favore  dei
dipendenti  licenziati  a  decorrere  dal 18 aprile 1993 dal suddetto
Partito, dichiarati dal Partito medesimo in possesso del requisito di
anzianita' assicurativa e contributiva richiesto dall'art.  9-quater,
comma  2,  della  legge 19 luglio 1993, n. 236, e' disposta, ai sensi
del medesimo articolo e del medesimo comma, la corresponsione di  una
indennita'  pari  al  trattamento  massimo  di integrazione salariale
straordinaria per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31 agosto  1994,
ovvero  per  un  minore periodo, qualora l'interessato abbia prestato
attivita' lavorativa alle  dipendenze  del  Partito,  successivamente
alla data del 1 settembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale   30   marzo  1994  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edi.Gen.,
con sede in Napoli  e  unita'  di  Napoli,  per  il  periodo  dal  14
settembre 1993 al 13 marzo 1994.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  e  l'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono  autorizzati  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo   1994   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  O.T.E.  -
Organizzazione  tipografica  editoriale, con sede in Trieste e unita'
di Gorizia, Monfalcone (Gorizia), Trieste e Udine, per il periodo dal
1 agosto 1993 al 31 gennaio 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo   1994   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.T.E.C. -
Societa' tipografica editrice capitolina, con sede in Roma  e  unita'
di Roma, per il periodo dal 1 luglio 1993 al 31 dicembre 1993.